CIRCOLARE N. 8/2008 - Studio Truppa Medici

Il Trattamento Fiscale Degli Omaggi Aziendali

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, riteniamo fare cosa gradita fornendo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi che ha subito recenti modifiche per effetto della Legge Finanziaria 2008 e del relativo decreto attuativo (ancora in fase di pubblicazione).

IMPOSTE DIRETTE

Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (pertanto l’esercizio che chiude al 31 dicembre 2008 è compreso):

1.   gli omaggi effettuati da imprese a clienti o altri soggetti sono considerati spese di rappresentanza e pertanto:

a)   sono interamente deducibili se di valore unitario non superiore a 50,00 euro (si deve far riferimento al prezzo di acquisto senza considerare l’IVA afferente, allorché detratta),

b)   in caso contrario sono comunque deducibili per l’intero ammontare e nel periodo di sostenimento, purché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità (vedi successiva tabella) ed entro predeterminati limiti (requisiti e limiti stabiliti dal Decreto attuativo Ministeriale). In sintesi, le spese di rappresentanza, se congrue e inerenti, sono deducibili fino:

· all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;

· allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

· allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

2.   gli omaggi effettuati da imprese a lavoratori dipendenti sono totalmente deducibili se offerti alla generalità o a categorie di dipendenti per festività o ricorrenze (si noti però che, se nel corso del periodo di imposta gli omaggi e/o le liberalità superano i 258,23 euro per il singolo dipendente, gli stessi vengono a costituire un fringe benefit tassabile per importo pari all'eccedenza rispetto al limite indicato), mentre le spese di ricreazione (brindisi augurale) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;

3.   gli omaggi effettuati da professionisti a clienti o altri soggetti sono considerati spese di rappresentanza e pertanto sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta.

Nuova definizione di spese di rappresentanza (fra cui sono compresi gli omaggi superiori ai 50 euro)

Spese di rappresentanza  (deducibili al 100% con le limitazioni di cui al precedente p.to 1 lett. b)

Hanno finalità promozionali o di pubbliche relazioni

Devono rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo, anche potenziale, di generare benefici economici per l’impresa.

Sono effettuate a titolo gratuito e, per ammontare, devono essere coerenti con gli usi del settore.

Sono sempre spese di rappresentanza:

1.   le spese sostenute per eventi conviviali in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali e religiose;

2.   le spese per inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti;

3.   le spese per eventi di intrattenimento in occasione di mostre e fiere per la promozione dei prodotti aziendali (con esclusione di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per clienti, anche potenziali, in occasione di tali eventi);

4.   ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi purché idonea anche potenzialmente ad assicurare benefici promozionali o relazionali.

ATTENZIONE: una menzione a parte merita il trattamento degli omaggi ai fini IRAP:

· per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico “oneri diversi di gestione” sono sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES);

· per gli altri soggetti IRPEF gli omaggi e le spese di rappresentanza sono sempre integralmente INDEDUCIBILI dalla base imponibile IRAP.

IVA

Anche ai fini IVA sono previste diverse fattispecie:

1.   Non è mai detraibile l’IVA afferente agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (RM 666305/1990).

2.   La cessione gratuita di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati  da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita - beni non di propria produzione) o se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente  non è superiore  a 25,82  euro  (è quindi ammessa la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni considerati spese di rappresentanza, purché di valore non superiore a 25,82 euro, in quanto tale limite non è stato adeguato a quello previsto per le imposte dirette e pari a 50 euro). Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

3.   La cessione gratuita di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale è considerata cessione di beni e deve essere fatturata (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).

In tal caso l’impresa dovrà procedere seguendo uno dei 4 metodi alternativi:

a) emettere la fattura al beneficiario dell’omaggio con la richiesta (poco elegante) dell’IVA in pagamento;

b) emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA che resta perciò in carico all’impresa;

c) emettere un’autofattura per gli omaggi in unico esemplare (soluzione molto “pratica”);

d) annotare le cessioni gratuite su apposito registro degli omaggi e cessioni gratuite da tenere ai sensi dell’articolo 39, legge IVA.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione del reddito.

Va aggiunto, inoltre, che se all’ atto dell’ acquisto o dell’ importazione dei beni non è stata operata la detrazione dell’ imposta a norma dell’ art. 19, anche per effetto dell’ opzione di cui all’ art. 36-bis (dispensa da adempimenti per operazione esenti), la loro successiva cessione gratuita è esclusa dall’ Iva, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, n. 4).

Gli omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.

Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece:

· operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2).

· cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.

Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n. 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche dimostrazione  probante del reale destinatario dell’omaggio e conseguentemente del trattamento fiscale del costo sostenuto.

Tuttavia, per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.

Si fornisce in appendice  un prospetto riepilogativo del trattamento fiscale, sia ai fini IVA che imposte dirette, degli omaggi ai clienti.

Lo Studio rimane a disposizione dei gentili clienti per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni di quanto sopra trattato.

                                                                                                   Studio Truppa Medici

 

APPENDICE I

Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

 

 

DESCRIZIONE IN FASE DI ACQUISTO NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA
DETRAZIONE IVA DEDUZIONE COSTO EMISSIONE FATTURA TIPO OPERAZIONE RICAVO
Beni rientranti nell’oggetto dell’attività SI (*) SI SI soggetta ad IVA SI
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50 euro NO SI (**) NO esclusa IVA NO
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 25,82 euro fino a 50,00 euro NO SI NO esclusa IVA NO
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 25,82 euro SI SI NO esclusa IVA NO

(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall'IVA.

(**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”.