Il
Trattamento Fiscale Degli Omaggi Aziendali
Con
l’approssimarsi delle festività natalizie,
riteniamo fare cosa gradita fornendo un aggiornamento
sul trattamento fiscale delle spese per omaggi che ha
subito recenti modifiche per effetto della Legge
Finanziaria 2008 e del relativo decreto attuativo
(ancora in fase di pubblicazione).
IMPOSTE
DIRETTE
Con effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 (pertanto l’esercizio che chiude al 31
dicembre 2008 è compreso):
1.
gli omaggi effettuati da imprese a clienti o altri
soggetti sono considerati spese di
rappresentanza e pertanto:
a) sono
interamente deducibili se di valore unitario non
superiore a 50,00 euro (si deve far riferimento al
prezzo di acquisto senza considerare l’IVA
afferente, allorché detratta),
b)
in caso contrario sono comunque deducibili per
l’intero ammontare e nel periodo di sostenimento,
purché rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruità (vedi successiva tabella) ed entro
predeterminati limiti (requisiti e limiti stabiliti
dal Decreto attuativo Ministeriale). In sintesi, le
spese di rappresentanza, se congrue e inerenti, sono
deducibili fino:
· all’1,3%
dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
· allo 0,5% dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10
milioni e fino a 50 milioni di euro;
· allo 0,1% dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50
milioni di euro.
2.
gli omaggi effettuati da imprese a lavoratori
dipendenti sono totalmente deducibili se offerti
alla generalità o a categorie di dipendenti per
festività o ricorrenze (si noti però che, se nel
corso del periodo di imposta gli omaggi e/o le
liberalità superano i 258,23 euro per il singolo
dipendente, gli stessi vengono a costituire un fringe
benefit tassabile per importo pari all'eccedenza
rispetto al limite indicato), mentre le spese di
ricreazione (brindisi augurale) sono deducibili nel
limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente;
3.
gli omaggi effettuati da professionisti a clienti o
altri soggetti sono considerati spese di
rappresentanza e pertanto sono deducibili nel limite
dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel
periodo d’imposta.
Nuova
definizione di spese di rappresentanza (fra cui sono
compresi gli omaggi superiori ai 50 euro)
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Spese di
rappresentanza (deducibili al 100% con le
limitazioni di cui al precedente p.to 1 lett. b) |
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Hanno
finalità promozionali o di pubbliche relazioni
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Devono
rispondere a criteri di ragionevolezza in
funzione dell’obiettivo, anche potenziale, di
generare benefici economici per l’impresa.
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Sono
effettuate a titolo gratuito e, per ammontare,
devono essere coerenti con gli usi del settore.
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Sono
sempre spese di rappresentanza:
1.
le spese sostenute per eventi conviviali in
occasione di ricorrenze aziendali o festività
nazionali e religiose;
2.
le spese per inaugurazione di nuove sedi, uffici
o stabilimenti;
3.
le spese per eventi di intrattenimento in
occasione di mostre e fiere per la promozione
dei prodotti aziendali (con esclusione di spese
di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
clienti, anche potenziali, in occasione di tali
eventi);
4.
ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi
purché idonea anche potenzialmente ad
assicurare benefici promozionali o relazionali. |
ATTENZIONE:
una menzione a parte merita il trattamento degli
omaggi ai fini IRAP:
· per i
soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero
optato per la determinazione della base imponibile con
le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le
spese di rappresentanza (che vanno classificati nella
voce B.14 del conto economico “oneri diversi di
gestione” sono sempre integralmente deducibili dalla
base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini
IRES);
· per gli altri
soggetti IRPEF gli omaggi e le spese di rappresentanza
sono sempre integralmente INDEDUCIBILI dalla
base imponibile IRAP.
IVA
Anche ai fini
IVA sono previste diverse fattispecie:
1. Non
è mai detraibile l’IVA afferente agli omaggi
destinati ai lavoratori dipendenti (RM
666305/1990).
2. La
cessione gratuita di beni non prodotti né
commercializzati dall’impresa (e quindi
espressamente acquistati da terzi al fine di
essere regalati) non è considerata cessione di beni,
per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è
quindi da fatturare se all’atto dell’acquisto
non è stata detratta l’IVA (è comunque
opportuno compilare un documento di trasporto
riportante la causale cessione gratuita - beni non di
propria produzione) o se il costo unitario dei beni
ceduti gratuitamente non è superiore a
25,82 euro (è quindi ammessa la detraibilità
dell'IVA relativa all'acquisto di beni considerati spese
di rappresentanza, purché di valore non
superiore a 25,82 euro, in quanto tale limite non
è stato adeguato a quello previsto per le imposte
dirette e pari a 50 euro). Il Ministero delle Finanze
ha chiarito che, in questo specifico caso, la non
imponibilità della cessione gratuita non comporta
l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto ai sensi
dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
3.
La cessione gratuita di beni di produzione propria
o rientranti nella propria attività commerciale
è considerata cessione di beni e deve essere
fatturata (in caso di fatturazione differita il
documento di trasporto dovrà riportare la causale
cessione gratuita).
In tal caso
l’impresa dovrà procedere seguendo uno dei 4 metodi
alternativi:
a) emettere la
fattura al beneficiario dell’omaggio con la
richiesta (poco elegante) dell’IVA in pagamento;
b) emettere
fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA
che resta perciò in carico all’impresa;
c) emettere
un’autofattura per gli omaggi in unico esemplare
(soluzione molto “pratica”);
d) annotare le
cessioni gratuite su apposito registro degli omaggi e
cessioni gratuite da tenere ai sensi dell’articolo
39, legge IVA.
Si ricorda che
ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR le imposte
per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione del
reddito.
Va aggiunto,
inoltre, che se all’ atto dell’ acquisto o dell’
importazione dei beni non è stata operata la
detrazione dell’ imposta a norma dell’ art. 19,
anche per effetto dell’ opzione di cui all’ art.
36-bis (dispensa da adempimenti per operazione
esenti), la loro successiva cessione gratuita è
esclusa dall’ Iva, ai sensi dell’ art. 2, comma 2,
n. 4).
Gli omaggi
destinati a soggetti residenti in altri Paesi
comunitari devono essere trattati come quelli
destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale
disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni
senza corrispettivo.
Gli omaggi
destinati a soggetti residenti in Paesi
extracomunitari costituiscono invece:
· operazioni
fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se
riferite a beni che non sono oggetto dell’attività
caratteristica (precedente punto 2).
· cessioni non
imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se
riferite a beni oggetto dell’attività
caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va
espletata la consueta procedura doganale.
Ricordiamo
infine che l’emissione del documento di trasporto è
uno strumento valido al fine di vincere la presunzione
di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n.
633/1972. L’emissione di un documento di trasporto
nominativo fornisce anche dimostrazione probante
del reale destinatario dell’omaggio e
conseguentemente del trattamento fiscale del costo
sostenuto.
Tuttavia, per
evitare complicati adempimenti a carico
dell’impresa, consigliamo la soluzione di incaricare
il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro
soggetto che effettui professionalmente il servizio di
recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari
finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei
beni (o del solo servizio di consegna) e
l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova
certa della reale destinazione dei beni.
Si fornisce in
appendice un prospetto riepilogativo del
trattamento fiscale, sia ai fini IVA che imposte
dirette, degli omaggi ai clienti.
Lo Studio rimane
a disposizione dei gentili clienti per ulteriori
chiarimenti e/o delucidazioni di quanto sopra
trattato.
Studio Truppa Medici
APPENDICE I
Prospetto
riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai
clienti
| DESCRIZIONE |
IN
FASE DI ACQUISTO |
NELLA
SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA |
| DETRAZIONE IVA |
DEDUZIONE COSTO |
EMISSIONE
FATTURA |
TIPO OPERAZIONE |
RICAVO |
| Beni rientranti nell’oggetto dell’attività |
SI (*) |
SI |
SI |
soggetta ad IVA |
SI |
| Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività
di valore superiore a 50 euro |
NO |
SI (**) |
NO |
esclusa IVA |
NO |
| Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività
di valore superiore a 25,82 euro fino a 50,00
euro |
NO |
SI |
NO |
esclusa IVA |
NO |
| Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività
di valore non superiore a 25,82 euro |
SI |
SI |
NO |
esclusa IVA |
NO |
(*) Chi acquista
beni oggetto della propria attività sapendo già che
sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può
scegliere di considerare indetraibile l’IVA in
acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da
considerare esclusa dall'IVA.
(**) Nel limite
percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel
paragrafo “imposte dirette”.