CIRCOLARE N. 2/2009 - Studio Truppa Medici

TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Scade il 16 marzo il termine per procedere al versamento della tassa di concessione governativa

Premessa

Da diversi anni è stato soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori previsti da norme fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine ed il pagamento dell'imposta di bollo.

Restano esclusi dalla predetta semplificazione i libri sociali obbligatori previsti dagli articoli 2421 e 2478 del Codice civile (libro dei soci, libro verbali assemblea, libro del consiglio di amministrazione, eccetera) e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

Nel prosieguo si riassumono le regole per il pagamento della tassa in esame.

1) I soggetti interessati

Sono interessate al versamento della tassa in esame:

- le società per azioni;

- le società a responsabilità limitata;

- le società in accomandita per azioni;

- le società consortili a responsabilità limitata;

- le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali costituiti ai sensi del D.Lgs. 142/90 in quanto enti dotati di fondo di dotazione.

Sono escluse da detto adempimento:

- le società cooperative;

- le società di persone;

- le imprese individuali.

2) Il versamento

L'ammontare della tassa in esame, che è dovuta prescindendo dal numero di libri e/o di registri tenuti e dal numero delle pagine, è pari a:

- euro 309,87 per i soggetti con capitale o fondo di dotazione (alla data del 1° gennaio) inferiore o uguale a euro 516.456,90 (un miliardo di vecchie lire);

- euro 516,46 per i soggetti con capitale o fondo di dotazione (alla data del 1° gennaio) superiore a euro 516.456,90 (un miliardo di vecchie lire).

La tassa deve essere corrisposta utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo “7085” - tassa annuale vidimazione libri sociali” e il periodo di riferimento nella forma AAAA”, nel caso specifico l'annualità è il 2009.

3) Sanzioni

Nel caso di omesso pagamento della tassa in esame risultano applicabili la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima.

4) Ravvedimento operoso

Anche le violazioni in materia di tassa sulle concessioni governative possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso:

- Pagamento entro trenta giorni dalla scadenza

 la sanzione corrisponde a un dodicesimo del minimo della stessa (100% della tassa).

Il relativo calcolo è il seguente: € 309,87 x 1/12 = € 25,82.

- Pagamento oltre trenta giorni dalla scadenza ed entro un anno dall’omissione

la sanzione corrisponde a un decimo del minimo della stessa (100% della tassa).

Il calcolo è quindi il seguente: € 309,87 x 1/10 = € 30,99.

In entrambi i casi la sanzione va pagata tramite il modello F23, causale SZ, codice tributo 678T

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                            Studio Truppa – Medici