“IVA
PER CASSA”
Premessa
Le nuove regole
sull’iva per cassa sono in vigore a partire dal
28 aprile 2009.
Tale regime
permette al cedente di effettuare il versamento
dell’imposta nel momento della riscossione della
stessa e, pertanto, il cessionario porterà in
detrazione l’imposta nel periodo in cui effettuerà
il pagamento della stessa.
I soggetti
interessati
Sono interessati
tutti soggetti che nell’anno solare precedente hanno
un volume d’affari non superiore a Euro 200.000,00
(duecentomila/00).
Per i soggetti
di nuova costituzione potranno usufruire di tale
regime i soggetti che prevedono di effettuare un
volume d’affari non superiore a Euro 200.000,00
(duecentomila/00).
Tale regime non
può essere applicato da soggetti che si avvalgono di
atri regimi speciali ai fini Iva.
Modalità
Il cedente,
se in possesso dei necessari requisiti di cui sopra,
in termini di fatturato, emetterà una fattura con la
menzione seguente:
“Iva ad
esigibilità differita ex articolo 7 Dl 185/08”
e farà
confluire tale imposta a debito nella liquidazione Iva
del periodo in cui riceverà il pagamento della
fattura.
Il
cessionario riceverà la fattura, provvederà a
registrarla, ma non detrarrà l’iva.
Successivamente,
quando pagherà la fattura, eserciterà la detrazione
dell’imposta nella liquidazione Iva nel periodo in
cui è avvenuto tale pagamento.
In ogni caso
l’imposta diviene esigibile trascorso un anno
dall’effettuazione dell’operazione.
L’anno può
essere superato se il cessionario o il committente,
prima del decorso di tale termine, sia stato soggetto
a procedure concorsuali esecutive.
Seguiranno
ulteriori commenti da parte dello scrivente Studio,
alle luce di eventuali chiarimenti che potrebbero
essere emanati dall’Amministrazione finanziaria. In
ogni caso ci preme evidenziare due aspetti:
1)
l’intenzione di utilizzare tale meccanismo deve
essere indicata in fattura;
2)
non si può detrarre l’imposta, prima del pagamento
della fattura, qualora il cedente abbia indicato in
fattura l’intenzione di utilizzare tale meccanismo.
Lo Studio è a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o
delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici