CIRCOLARE N. 4/2009 - Studio Truppa Medici

“AUTOTRASPORTO”

ENTRATA IN VIGORE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

Con D.M. 30/06/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/07/2009 è stato istituita la Scheda di Trasporto in attuazione dell’articolo 7 bis del D. Lgsl. n. 286/2005.

Il nuovo documento che dovrà accompagnare la merce dovrà essere emesso dal committente del trasporto che, ferma restando la sua responsabilità per errori ed omissioni, potrà delegare alla materiale compilazione anche un soggetto terzo, tra cui il vettore.

Contenuto – La scheda di Trasporto dovrà riportare obbligatoriamente i dati riguardanti:

- il vettore, ovvero l’impresa che esegue materialmente il trasporto;

- il committente, ovvero l’impresa che stipula il contratto con il vettore;

- il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico;

- il proprietario della merce, se conosciuto;

- la merce trasportata, ovvero la tipologia, quantità, peso, ecc.;

- i luoghi di carico e scarico.

Per ogni soggetto si dovrà indicare: la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la partita iva e, per il vettore, anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

In merito ai dati relativi al proprietario della merce viene espressamente previsto dal decreto in oggetto che il committente, qualora non sia in grado di indicarli, ne spieghi il motivo nell’apposito spazio destinato alle “eventuali dichiarazioni”.

Trasporto a collettame – Il trasporto a collettame, inteso come “trasporto che avviene tramite un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali commissionate da diversi mittenti”, è esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto.

Documenti equipollenti – In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o, in alternativa, copia del contratto scritto recante data certa.

Inoltre, qualora il trasporto sia già accompagnato da documenti obbligatori quali il DDT di cui al DPR n. 472/1996, i documenti doganali per le merci in importazione, in esportazione e in transito (DAU, documenti di transito, carnet Tir, ecc.), i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, il recente Documento di Cabotaggio di cui al decreto 3 aprile 2009 e la CMR, non sarà necessario emettere la Scheda ma sarà sufficiente esibire agli organi di controllo i suddetti documenti equipollenti che dovranno comunque contenere i dati del “contenuto” della scheda di trasporto sopra riportati.

Sanzioni – Per la mancanza di scheda a bordo del mezzo o del documento equipollente è previsto il fermo del veicolo e l’applicazione di sanzioni al committente (da 600 a 1.800 euro) e al vettore (da 40 a 120 euro).

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del D. Lgsl. n. 286/2005, la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento delle corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada effettuate dal conducente. A tal fine è opportuno che il committente inserisca nella Scheda un richiamo espresso per il vettore ad eseguire il trasporto nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                            Studio Truppa – Medici