“AUTOTRASPORTO”
ENTRATA
IN VIGORE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
Con D.M.
30/06/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del
4/07/2009 è stato istituita la Scheda di Trasporto in
attuazione dell’articolo 7 bis del D. Lgsl. n.
286/2005.
Il nuovo
documento che dovrà accompagnare la merce dovrà
essere emesso dal committente del trasporto che, ferma
restando la sua responsabilità per errori ed
omissioni, potrà delegare alla materiale compilazione
anche un soggetto terzo, tra cui il vettore.
Contenuto
– La scheda di Trasporto dovrà riportare
obbligatoriamente i dati riguardanti:
- il vettore,
ovvero l’impresa che esegue materialmente il
trasporto;
- il
committente, ovvero l’impresa che stipula il
contratto con il vettore;
- il caricatore,
cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico;
- il
proprietario della merce, se conosciuto;
- la merce
trasportata, ovvero la tipologia, quantità, peso,
ecc.;
- i luoghi di
carico e scarico.
Per ogni
soggetto si dovrà indicare: la ragione sociale,
l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la
partita iva e, per il vettore, anche il numero di
iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
In merito ai
dati relativi al proprietario della merce viene
espressamente previsto dal decreto in oggetto che il
committente, qualora non sia in grado di indicarli, ne
spieghi il motivo nell’apposito spazio destinato
alle “eventuali dichiarazioni”.
Trasporto a
collettame – Il trasporto a collettame, inteso
come “trasporto che avviene tramite un unico veicolo
di partite di peso inferiore a 50 quintali
commissionate da diversi mittenti”, è esentato
dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di
Trasporto.
Documenti
equipollenti – In caso di controllo su strada il
conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o, in
alternativa, copia del contratto scritto recante data
certa.
Inoltre, qualora
il trasporto sia già accompagnato da documenti
obbligatori quali il DDT di cui al DPR n. 472/1996, i
documenti doganali per le merci in importazione, in
esportazione e in transito (DAU, documenti di
transito, carnet Tir, ecc.), i documenti di
accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa,
il recente Documento di Cabotaggio di cui al decreto 3
aprile 2009 e la CMR, non sarà necessario emettere la
Scheda ma sarà sufficiente esibire agli organi di
controllo i suddetti documenti equipollenti che
dovranno comunque contenere i dati del “contenuto”
della scheda di trasporto sopra riportati.
Sanzioni – Per
la mancanza di scheda a bordo del mezzo o del
documento equipollente è previsto il fermo del
veicolo e l’applicazione di sanzioni al committente
(da 600 a 1.800 euro) e al vettore (da 40 a 120 euro).
Inoltre, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del D. Lgsl.
n. 286/2005, la Scheda di Trasporto costituisce
documentazione idonea ai fini dell’accertamento
delle corresponsabilità per le violazioni al Codice
della Strada effettuate dal conducente. A tal fine è
opportuno che il committente inserisca nella Scheda un
richiamo espresso per il vettore ad eseguire il
trasporto nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Strada.
Lo Studio
rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento
e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici