CIRCOLARE N. 5/2009 - Studio Truppa Medici

RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE SUI REDDITI VERSATE A SEGUITO DELLA MANCATA DEDUZIONE DELL’IRAP

TERMINI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

Con D.L. 29 novembre 2008 n. 185 è stata introdotta, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità dai redditi dei soggetti IRPEF / IRES del 10% dell’IRAP effettivamente versata nel predetto periodo di imposta.

Tale deduzione, ove spettante, è stata calcolata in sede di elaborazione del modello UNICO 2009, relativamente ai redditi 2008.

Novità – La deduzione forfetaria del 10% dal reddito di impresa o di lavoro autonomo può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ciò comporta, inevitabilmente, il riconoscimento di una minore imposta dovuta all’epoca o il realizzarsi di una maggiore perdita fiscale.

In sostanza, si tratta di rideterminare l’imposta dovuta o di ricalcolare la perdita fiscale alla luce di questa ulteriore deduzione.

Nel rispetto del limite temporale di decadenza di cui all’art. 38 del D.P.R. 602/1973, tale facoltà può essere esercitata per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Per effetto della rideterminazione dell’imposta, il contribuente ha così il diritto di richiedere il rimborso di quanto pagato in più negli anni precedenti, semprechè siano rispettati i presupposti di legge per l’applicazione della deduzione forfetaria (il contribuente, cioè, deve aver sostenuto nel periodo di imposta interessato, costi per il personale e/o per interessi passivi).

Termini per la richiesta di rimborso – L’istanza di rimborso va presentata entro 60 giorni a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 14 settembre 2009.

Nonostante il congruo lasso di tempo a disposizione, va da subito rilevato che la liquidazione delle richieste di rimborso verrà effettuata secondo un ordine cronologico di invio e, soprattutto, in base ai fondi statali disponibili (si stima infatti che, data la limitata risorsa finanziaria a disposizione, solo un contribuente su quattro riuscirà a ottenere rimborso!).

Pertanto, è opportuno inoltrare l’istanza non solo il giorno 14 settembre p.v. ma, addirittura, allo scoccare delle ore 12:00 del giorno stesso (ora di apertura del “bando”) per tentare di collocarsi in posizioni cronologiche favorevoli.

Modalità per la richiesta di rimborso – Il rimborso può avvenire  esclusivamente per via telematica, mediante l’invio dell’istanza via internet ovvero tramite Entratel per i soli soggetti abilitati.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno che l’invio venga effettuato direttamente dal contribuente, sia per evitare qualsiasi discriminazione nell’invio prioritario di alcune istanze piuttosto che di altre, sia per eventuali problemi tecnici che possano derivare dall’intasamento e/o malfunzionamento della rete telematica in simili circostanze.

Per i clienti che volessero predisporre autonomamente l’istanza di rimborso alleghiamo, per buona evidenza, in formato pdf, il modello ministeriale con le relative istruzioni per la compilazione, rammentando fin da ora che dovrà essere compilato un modulo per ogni periodo di imposta interessato riportando il totale complessivo dell’importo da richiedere a rimborso solo sul primo modulo.

Per coloro i quali, invece, ritengono di affidare direttamente allo Studio l’esame della richiesta di rimborso e la predisposizione della relativa istanza, restiamo a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni anche per ciò che concerne i costi e gli onorari per l’espletamento delle suddette pratiche.

Infine, pur ribadendo la suddetta opportunita', cioe' che l'invio venga effettuato direttamente dal cliente, si fa comunque presente che lo Studio e' disponibile ad assumere anche l'incarico di presentare telematicamente l'istanza.

Con i migliori saluti.

                                                            Studio Truppa – Medici