RIMBORSO
DELLE MAGGIORI IMPOSTE SUI REDDITI VERSATE A SEGUITO
DELLA MANCATA DEDUZIONE DELL’IRAP
TERMINI
E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
Con D.L. 29 novembre 2008 n. 185 è stata introdotta, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008, la parziale deducibilità dai redditi
dei soggetti IRPEF / IRES del 10% dell’IRAP
effettivamente versata nel predetto periodo di
imposta.
Tale deduzione,
ove spettante, è stata calcolata in sede di
elaborazione del modello UNICO 2009, relativamente ai
redditi 2008.
Novità
– La deduzione forfetaria del 10% dal reddito di
impresa o di lavoro autonomo può essere fatta valere anche
per i periodi di imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2008. Ciò comporta, inevitabilmente,
il riconoscimento di una minore imposta dovuta
all’epoca o il realizzarsi di una maggiore perdita
fiscale.
In sostanza, si
tratta di rideterminare l’imposta dovuta o di
ricalcolare la perdita fiscale alla luce di questa
ulteriore deduzione.
Nel rispetto del
limite temporale di decadenza di cui all’art. 38 del
D.P.R. 602/1973, tale facoltà può essere esercitata
per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
Per effetto
della rideterminazione dell’imposta, il contribuente
ha così il diritto di richiedere il rimborso
di quanto pagato in più negli anni precedenti,
semprechè siano rispettati i presupposti di legge per
l’applicazione della deduzione forfetaria (il
contribuente, cioè, deve aver sostenuto nel periodo
di imposta interessato, costi per il personale e/o per
interessi passivi).
Termini per
la richiesta di rimborso – L’istanza di
rimborso va presentata entro 60 giorni a decorrere
dalle ore 12:00 del giorno 14 settembre 2009.
Nonostante il
congruo lasso di tempo a disposizione, va da subito
rilevato che la liquidazione delle richieste di
rimborso verrà effettuata secondo un ordine
cronologico di invio e, soprattutto, in base ai
fondi statali disponibili (si stima infatti che,
data la limitata risorsa finanziaria a disposizione,
solo un contribuente su quattro riuscirà a ottenere
rimborso!).
Pertanto, è
opportuno inoltrare l’istanza non solo il giorno 14
settembre p.v. ma, addirittura, allo scoccare delle
ore 12:00 del giorno stesso (ora di apertura del
“bando”) per tentare di collocarsi in posizioni
cronologiche favorevoli.
Modalità per
la richiesta di rimborso – Il rimborso può
avvenire esclusivamente per via
telematica, mediante l’invio dell’istanza via
internet ovvero tramite Entratel per i soli soggetti
abilitati.
In
considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno
che l’invio venga effettuato direttamente dal
contribuente, sia per evitare qualsiasi
discriminazione nell’invio prioritario di alcune
istanze piuttosto che di altre, sia per eventuali
problemi tecnici che possano derivare
dall’intasamento e/o malfunzionamento della rete
telematica in simili circostanze.
Per i clienti
che volessero predisporre autonomamente l’istanza di
rimborso alleghiamo, per buona evidenza, in formato
pdf, il modello ministeriale con le relative
istruzioni per la compilazione, rammentando fin da ora
che dovrà essere compilato un modulo per ogni periodo
di imposta interessato riportando il totale
complessivo dell’importo da richiedere a rimborso
solo sul primo modulo.
Per coloro i
quali, invece, ritengono di affidare direttamente allo
Studio l’esame della richiesta di rimborso e la
predisposizione della relativa istanza, restiamo a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o
delucidazioni anche per ciò che concerne i costi e
gli onorari per l’espletamento delle suddette
pratiche.
Infine, pur
ribadendo la suddetta opportunita', cioe' che l'invio
venga effettuato direttamente dal cliente, si fa
comunque presente che lo Studio e' disponibile ad
assumere anche l'incarico di presentare
telematicamente l'istanza.
Con i migliori
saluti.
Studio Truppa – Medici