PREMESSA
Con la conversione in legge del D.L. 1 luglio 2009,
n. 78, la manovra estiva ha assunto la sua veste
definitiva. Infatti, la legge di conversione 3
agosto 2009, n. 102 ha apportato alcune sostanziali
modifiche al testo originario sia correggendo alcune
norme già presenti sia introducendone di nuove.
Inoltre, con un altro decreto (D.L. 3 agosto 2009,
n. 103) sono state apportate ulteriori modifiche al
D.L. n. 78/2009. Le principali disposizioni in
materia di lavoro e fiscali possono essere
sintetizzate come segue:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
L’articolo 1 del D.L. n. 78/2009 contenente alcuni
strumenti per incentivare le aziende a mantenere i
lavoratori in esubero, nonché per potenziare gli
ammortizzatori sociali per i lavoratori in cassa
integrazione, come si dirà appresso, ha subìto
alcune piccole modifiche a seguito delle conversione
in legge. Esso prevede:
PREMIO DI OCCUPAZIONE
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i
lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno
al reddito,in costanza di rapporto di lavoro,
possono essere utilizzati dai rispettivi datori di
lavoro in progetti di formazione o riqualificazione,
con riconoscimento, a carico degli stessi datori di
lavoro, a titolo retributivo della differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
L’inserimento del lavoratore nelle attività del
progetto può avvenire sulla base di uno specifico
accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali stipulato
dalle medesime parti sociali che sottoscrivono
l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al
lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei
datori di lavoro,la differenza tra trattamento di
sostegno al reddito e retribuzione.
INCENTIVI AI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE CHE
INTENDONO METTERSI IN PROPRIO
Il comma 8 del predetto articolo 1, come modificato
dalla legge di conversione prevede, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i
lavoratori già percettori del trattamento di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, possano
richiedere la liquidazione del relativo trattamento
per un numero di mensilità pari a quelle deliberate
e non ancora percepite, per:
- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una
micro impresa;
- associarsi in cooperativa.
In caso di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale
dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque
nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato
dichiarato in esubero strutturale, se il lavoratore
rientra nelle previsioni di cui all'articolo 16,
legge n. 223/1991, gli può essere liquidato anche il
trattamento di mobilità per un massimo di dodici
mesi.
Il lavoratore, successivamente all’ ammissione al
beneficio e prima dell’erogazione del medesimo,deve
dimettersi dall’impresa di appartenenza.
DISPOSIZIONI FISCALI
DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN
MACCHINARI E AGEVOLAZIONI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE
Detassazione degli utili reinvestiti in
macchinari
L’articolo 5,che ha subìto alcune piccole modifiche
in sede di conversione, ha reintrodotto una vecchia
agevolazione già usata in passato dal Legislatore:
la c.d. “agevolazione Tremonti”.
La nuova norma (c.d. “agevolazione Tremonti ter”),
peraltro,si differenzia in maniera sostanziale dalle
precedenti versioni del 1994 (c.d. “agevolazione
Tremonti” ex articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n.
357) e del 2001 (c.d. “agevolazione Tremonti-bis” di
cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383) per i seguenti aspetti:
- si applica solo ai titolari di reddito d’impresa e
non come previsto dalla “Tremonti bis” anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo;
- interessa gli investimenti in specifiche categorie
di beni strumentali;
- non prevede alcun raffronto con la media degli
investimenti degli anni passati.
Beneficiari
Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti
titolari di reddito d’impresa. Pertanto, i
beneficiari dell’agevolazione sono:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società di capitali e gli enti commerciali.
Si presume che, poiché la disposizione parla di
“reddito d’impresa”, possano utilizzare
l’agevolazione anche gli enti non commerciali che
producano reddito d’impresa
I soggetti titolari di attività industriali a
rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire
dell’agevolazione solo se è documentato
l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in
materia di sicurezza sul lavoro.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in “nuovi
macchinari e nuove apparecchiature” compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007.
Al contrario di quanto previsto nel passato,l’
agevolazione è limitata nell’oggetto in quanto si
può applicare solo agli investimenti in macchinari e
apparecchiature. Non ne possono, pertanto,
usufruire gli acquisti di capannoni industriali e i
mezzi di trasporto (categorie di beni che, invece,
rientravano nella vecchia versione). Il riferimento
ai beni agevolabili è quello della divisione 28
della Tabella ATECO 2007. Si tratta,
sostanzialmente, di macchinari e attrezzature
destinate ad attività di tipo industriale.
Tale divisione contiene( per semplificare sono state
eliminate le sottovoci):
28. Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
NCA
28.1 Fabbricazione di macchinari di impiego generale
28.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego
generale
28.3 Fabbricazione di macchine per l’ agricoltura e
la silvicoltura
28.4 Fabbricazione di macchine per la formatura dei
metalli e di altre macchine
28.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi
speciali
In sede di conversione del D.L. n. 78/2009
è stato introdotto il requisito della novità:
infatti si parla di “investimenti in nuovi
macchinari e nuove apparecchiature”.
Il requisito della novità del bene richiede che lo
stesso non sia stato precedentemente usato a
qualsiasi titolo.
Richiamando quanto chiarito in passato per le
precedenti edizioni dell’agevolazione, il requisito
della novità sussiste anche nel caso in cui
l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che
non sia né il produttore né il rivenditore, a
condizione che il bene stesso non sia mai stato
utilizzato.
Tuttavia, deve comunque trattarsi di beni per i
quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni
(circolare
17 ottobre 2001, n. 90/E). In altre parole non è
consentito, con riferimento a uno stesso bene,
applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso
il cedente che presso il cessionario.
Quindi, se il cedente non ha fruito
dell'agevolazione, il cessionario del bene nuovo può
avvalersene con riferimento al costo da lui stesso
sostenuto.
In caso di beni utilizzati dall’impresa a puro scopo
dimostrativo, si pensi ad esempio al macchinario,
nuovo di fabbrica, che viene esposto nella show-room
e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo
scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in
funzione) è possibile usufruire dell’agevolazione
(circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E).
Inoltre, un ulteriore aspetto da segnalare è che gli
investimenti, per risultare agevolati, devono essere
“fatti” in un preciso ambito temporale che va dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009
(quindi dal 1° luglio 2009) al 30 giugno 2010.
A tale proposito, è interessante notare come il
Legislatore abbia usato il termine “fatti” e non
“realizzati” come, invece, previsto in passato.
Modalità di funzionamento dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nell’escludere da tassazione
il 50% del valore degli investimenti nei predetti
macchinari e apparecchiature. Pertanto, non è
soggetto a tassazione il 50% del costo
dell’investimento.
Praticamente, occorre effettuare una variazione in
diminuzione pari al 50% del valore
dell’investimento. Inoltre, con le modifiche
apportate in sede di conversione del D.L. n.
78/2009, è previsto che l’agevolazione può essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d'imposta di effettuazione degli
investimenti.
Revoca dell’agevolazione
L’incentivo fiscale è revocato se:
L’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto
degli investimenti a finalità estranee all’esercizio
di impresa prima del secondo periodo di imposta
successivo all’acquisto;
- se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a
soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non
aderenti allo Spazio economico europeo (tale ipotesi
è stata introdotta in sede di conversione del D.L.
n. 78/2009).
Agevolazione sugli aumenti di capitale
Con il nuovo comma 3-ter, inserito all’articolo 5,
in sede di conversione del D.L., è stata prevista
una agevolazione fiscale sugli aumenti di capitale.
Infatti, la norma prevede che per gli aumenti di
capitale di importo fino a 500.000 euro perfezionati
da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi
degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. n. 78/2009 (quindi, entro il
5 febbraio 2010) si presuma un rendimento del 3%
annuo che viene escluso da imposizione fiscale per
il periodo di imposta in corso alla data di
perfezionamento dell'aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta successivi.
L’agevolazione si applica agli aumenti di capitale
eseguiti da società di persone e società di
capitali,ma ne può beneficiare solo la persona
fisica che sottoscrive gli aumenti. Pertanto, se una
società è socia di altre società, il beneficio non
può essere accordato.
Va anche precisato che non tutti gli incrementi di
capitale beneficiano dell’agevolazione, ma solo
quelli effettuati ai sensi degli articoli 2342 e
2464 c.c. Pertanto, non possono essere agevolati:
- gli incrementi di patrimonio netto che non
ricadono nell’ambito degli aumenti di capitale (ad
esempio, i versamenti soci a fondo perduto, i
versamenti soci in conto futuro aumento di capitale,
gli utili conseguiti e non distribuiti, le rinunce
dei soci a crediti verso la società);
- gli aumenti di capitale che non derivano da
conferimenti (ad esempio, quelli per rivalutazioni,
quelli per l’allocazione a capitale di riserve di
utili o altre riserve di capitale).
L’agevolazione, come detto, consiste nel riconoscere
all’aumento di capitale, entro il tetto massimo di
500.000 euro, un rendimento del 3% non tassato. Tale
beneficio si applica per 5 periodi d’imposta
(partendo da quello in cui si perfeziona l’aumento
di capitale).
CONTRASTO DEGLI ABUSI DELLE COMPENSAZIONI DEI
CREDITI FISCALI
L’articolo 10 del D.L., così come modificato in sede
di conversione, contiene norme che, da un lato,
rendono più stringenti i ricorsi alle compensazioni
fiscali (specialmente quando si utilizzano i crediti
IVA) e, dall’altro, incrementano il limite
dell’importo massimo annuo dei crediti fiscali
compensabili (sia IVA sia riferiti ad altre
imposte).
Nuove norme in materia di compensazione dei
crediti IVA
Nel dettaglio, dunque, è previsto che:
- la compensazione del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell’IVA, per importi
superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata
a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge;
- i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono
non comprendere tale dichiarazione in quella
unificata (devono dunque presentarla in via
autonoma);
- i soggetti che intendono effettuare la
compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, del credito annuale IVA o
relativo a periodi inferiori all’anno per importi
superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti a
utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
- i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione crediti relativi all’IVA per importi
superiori a 15.000 euro annui (prima della
conversione il limite era stato fissato a 10.000
euro), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione
del visto di conformità di cui all’articolo 35,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, da parte dei soggetti abilitati (si tratta,
principalmente, di dottori commercialisti,
ragionieri e consulenti del lavoro), relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In alternativa la dichiarazione deve essere
sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai
contribuenti per i quali è esercitato il controllo
contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice
civile.
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei
controlli comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.582 (articolo
39, comma 1, lettera a) primo periodo del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241). In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è effettuata apposita segnalazione agli
organi competenti per l’adozione di ulteriori
provvedimenti.
Va detto che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate saranno definite
ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei
rimborsi Iva previsti dall’articolo 38-bis del
D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del
2 luglio 2009 ha chiarito che le nuove disposizioni
si applicano dal 1° gennaio 2010. Per analogia,
anche la novità relativa alla presentazione della
dichiarazione IVA in via autonoma sarà applicabile
dal 2010, relativamente alla dichiarazione IVA 2009.
Innalzamento del limite di compensazione dei
crediti fiscali
Come accennato, come contraltare alla stretta
sull’utilizzo dei crediti IVA, è stato concesso alle
imprese un più alto tetto massimo di crediti (non
solo IVA ma anche di altre imposte) compensabili
annualmente.
Infatti, è stato previsto l’innalzamento del tetto
massimo per gli utilizzi dei crediti fiscali (IVA e
altre imposte), attualmente fermo a 516.456,90
euro annui, fino a 700.000 euro annui.
Il limite sarà portato a tale importo con un
apposito decreto ministeriale di prossima
emanazione.
Ulteriori novità
La nuova disciplina sopra esposta ha creato la
necessità di “sistemare” alcune norme connesse. In
particolare, è stato previsto che:
- l’importo del volume d’affari realizzato nel
periodo di riferimento dalle persone fisiche per
l’esonero dall’obbligo della comunicazione dati IVA
è stato arrotondato a 25.000 euro;
- al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a
carico dei contribuenti titolari di partita IVA, è
stato previsto l’esonero dall’obbligo di
presentazione della comunicazione dati IVA per quei
contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
ai fini IVA entro il mese di febbraio.
IL NUOVO “SCUDO FISCALE”
Luglio 2009, n. 78, introdotto in sede di
conversione e successivamente modificato dal D.L. 3
agosto 2009, n. 103, prevede un’agevolazione già
usata in passato e cioè il c.d. “scudo fiscale”.
La nuova norma infatti ricalca, anche se con alcune
differenze, il rimpatrio di capitali esteri
disciplinato in passato dagli artt. 11-21, D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
oggetto di varie proroghe sino al 2003.
Vale la pena di notare che le nuove disposizioni
sullo scudo fiscale devono essere raccordate in
relazione all’inasprimento del contrasto ai
cosiddetti paradisi fiscali.
Infatti, il Legislatore intende:
- da un lato, favorire il rientro dei capitali
illecitamente posseduti all’estero;
- dall’altro, colpire con maggior incisività coloro
i quali detenendo tali attività all’estero non si
avvalgano dello “scudo”.
Soggetti interessati
Sono interessati alle nuove disposizioni i
contribuenti cui si applicano le norme in materia di
monitoraggio fiscale e, quindi:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, compresi i trust;
- le società semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 TUIR, fiscalmente residenti in
Italia.
Come funziona il nuovo scudo fiscale
Lo scudo fiscale previsto dal D.L. n. 78/2009
permette di:
- far rientrare le attività da Paesi extra UE;
- far rientrare o solo regolarizzare quelle detenute
in Paesi dell’Unione europea o in Stati aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscano un
effettivo scambio di informazioni fiscali in via
amministrativa.
Per usufruire dello scudo fiscale occorre pagare una
imposta straordinaria che si applica:
a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del
2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un’aliquota sintetica del 50% per anno
comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto
allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
In altre parole, sull’attività rimpatriata o
regolarizzata si deve versare un’imposta dell’1%
annuo per cinque anni, per un ammontare
complessivo del 5%.
Tale imposta si applica sulle attività finanziarie e
patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e
rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15
settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. (15
dicembre 2009 secondo la modifica in corso).
A differenza di quanto previsto nelle precedenti
versioni del 2001-2003, la nuova imposta colpisce
non i patrimoni (come accadeva in passato), ma i
rendimenti lordi dei cinque anni precedenti.
Pertanto, colpendo i rendimenti, di fatto, si tassa
il passaggio dei capitali nei vari Stati, in
violazione delle regole di tassazione, mentre si
lascia impregiudicata la libera circolazione degli
stessi, (principio riconosciuto in sede UE).
Benefici dell’adesione allo scudo fiscale
Aderendo allo scudo fiscale e versando l’imposta
sostitutiva, il contribuente può usufruire dei
seguenti benefici:
- gli elementi che “emergono” dal rientro non
possono essere utilizzati contro di lui in sede
amministrativa o giudiziaria in via autonoma o
addizionale, né per il passato, né per il futuro;
l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 ha
comunque modificato tale norma disponendo che sono
esclusi i procedimenti in corso al 5 agosto 2009
(data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 78/2009);
- non possono essergli applicate sanzioni penali per
i reati di dichiarazione infedele e di omessa
dichiarazione.
Dichiarazione riservata
Come già previsto per le precedenti versioni dello
scudo, il rientro avviene mediante la
presentazione di una dichiarazione riservata a un
intermediario.
E’ bene ricordare che gli intermediari non sono
tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria,
ai fini dei controlli fiscali, i dati e le notizie
contenute nelle dichiarazioni né tantomeno
l’ammontare delle attività rientrate e dell’imposta
straordinaria versata.
Restano invece fermi gli obblighi in materia di
antiriciclaggio (in particolare l’identificazione,
la registrazione e la segnalazione previsti dal D.L.
n. 143/1991) e ciò per evidenti ragioni di contrasto
alla criminalità organizzata e al terrorismo.
Inoltre, i contribuenti che si avvalgono dello scudo
fiscale, presentando la dichiarazione riservata di
cui sopra sono esonerati dall’obbligo di
compilazione del modulo RW, relativamente alle
attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione.
In particolare, la nuova norma contiene un rinvio
all’articolo 14 del D.L. n. 350/2001 il quale
prevede l’esonero dalla presentazione del modulo RW
per il periodo d’imposta in corso alla data di
presentazione nonché per quello precedente.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici