CIRCOLARE N. 6/2009 - Studio Truppa Medici

PREMESSA

Con la conversione in legge del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, la manovra estiva ha assunto la sua veste definitiva. Infatti, la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 ha apportato alcune sostanziali modifiche al testo originario sia correggendo alcune norme già presenti sia introducendone di nuove.

Inoltre, con un altro decreto (D.L. 3 agosto 2009, n. 103) sono state apportate ulteriori modifiche al D.L. n. 78/2009. Le principali disposizioni in materia di lavoro e fiscali possono essere sintetizzate come segue:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L’articolo 1 del D.L. n. 78/2009 contenente alcuni strumenti per incentivare le aziende a mantenere i lavoratori in esubero, nonché per potenziare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori in cassa integrazione, come si dirà appresso, ha subìto alcune piccole modifiche a seguito delle conversione in legge. Esso prevede:

PREMIO DI OCCUPAZIONE

 

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito,in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dai rispettivi datori di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con riconoscimento, a carico degli stessi datori di lavoro, a titolo retributivo della differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

L’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro,la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

INCENTIVI AI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE CHE INTENDONO METTERSI IN PROPRIO

 

Il comma 8 del predetto articolo 1, come modificato dalla legge di conversione prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i lavoratori già percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, possano richiedere la liquidazione del relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, per:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

- associarsi in cooperativa.

In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, se il lavoratore rientra nelle previsioni di cui all'articolo 16, legge n. 223/1991, gli può essere liquidato anche il trattamento di mobilità per un massimo di dodici mesi.

Il lavoratore, successivamente all’ ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo,deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.

DISPOSIZIONI FISCALI

 

DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI E AGEVOLAZIONI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE

 

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

L’articolo 5,che ha subìto alcune piccole modifiche in sede di conversione, ha reintrodotto una vecchia agevolazione già usata in passato dal Legislatore: la c.d. “agevolazione Tremonti”.
La nuova norma (c.d. “agevolazione Tremonti ter”), peraltro,si differenzia in maniera sostanziale dalle precedenti versioni del 1994 (c.d. “agevolazione Tremonti” ex articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357) e del 2001 (c.d. “agevolazione Tremonti-bis” di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383) per i seguenti aspetti:

- si applica solo ai titolari di reddito d’impresa e non come previsto dalla “Tremonti bis” anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo;

- interessa gli investimenti in specifiche categorie di beni strumentali;

- non prevede alcun raffronto con la media degli investimenti degli anni passati.

Beneficiari

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, i beneficiari dell’agevolazione sono:

- le imprese individuali;

- le società di persone;

- le società di capitali e gli enti commerciali.

Si presume che, poiché la disposizione parla di “reddito d’impresa”, possano utilizzare l’agevolazione anche gli enti non commerciali che producano reddito d’impresa

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire dell’agevolazione solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in “nuovi macchinari e nuove apparecchiature” compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

Al contrario di quanto previsto nel passato,l’ agevolazione è limitata nell’oggetto in quanto si può applicare solo agli investimenti in macchinari e apparecchiature. Non ne possono, pertanto, usufruire gli acquisti di capannoni industriali e i mezzi di trasporto (categorie di beni che, invece, rientravano nella vecchia versione). Il riferimento ai beni agevolabili è quello della divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Si tratta, sostanzialmente, di macchinari e attrezzature destinate ad attività di tipo industriale.

Tale divisione contiene( per semplificare sono state eliminate le sottovoci):

28. Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA

28.1 Fabbricazione di macchinari di impiego generale

28.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

28.3 Fabbricazione di macchine per l’ agricoltura e la silvicoltura

28.4 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine

28.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

 In sede di conversione del D.L. n. 78/2009 è stato introdotto il requisito della novità: infatti si parla di “investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature”.

Il requisito della novità del bene richiede che lo stesso non sia stato precedentemente usato a qualsiasi titolo.

Richiamando quanto chiarito in passato per le precedenti edizioni dell’agevolazione, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai  stato utilizzato.

Tuttavia, deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni (circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E). In altre parole non è consentito, con riferimento a uno stesso bene, applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso il cedente che presso il cessionario.

Quindi, se il cedente non ha fruito dell'agevolazione, il cessionario del bene nuovo può avvalersene con riferimento al costo da lui stesso sostenuto.

In caso di beni utilizzati dall’impresa a puro scopo dimostrativo, si pensi ad esempio al macchinario, nuovo di fabbrica, che viene esposto nella show-room e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) è possibile usufruire dell’agevolazione (circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E).

Inoltre, un ulteriore aspetto da segnalare è che gli investimenti, per risultare agevolati, devono essere “fatti” in un preciso ambito temporale che va dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009 (quindi dal 1° luglio 2009) al 30 giugno 2010.

A tale proposito, è interessante notare come il Legislatore abbia usato il termine “fatti” e non “realizzati” come, invece, previsto in passato.

Modalità di funzionamento dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’escludere da tassazione il 50% del valore degli investimenti nei predetti macchinari e apparecchiature. Pertanto, non è soggetto a tassazione il 50% del costo dell’investimento.

Praticamente, occorre effettuare una variazione in diminuzione pari al 50% del valore dell’investimento. Inoltre, con le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 78/2009, è previsto che l’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Revoca dell’agevolazione

L’incentivo fiscale è revocato se:

L’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

- se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (tale ipotesi è stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 78/2009).

 

Agevolazione sugli aumenti di capitale

Con il nuovo comma 3-ter, inserito all’articolo 5, in sede di conversione del D.L., è stata prevista una agevolazione fiscale sugli aumenti di capitale.

Infatti, la norma prevede che per gli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78/2009 (quindi, entro il 5 febbraio 2010) si presuma un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’agevolazione si applica agli aumenti di capitale eseguiti da società di persone e società di capitali,ma ne può beneficiare solo la persona fisica che sottoscrive gli aumenti. Pertanto, se una società è socia di altre società, il beneficio non può essere accordato.

Va anche precisato che non tutti gli incrementi di capitale beneficiano dell’agevolazione, ma solo quelli effettuati ai sensi degli articoli 2342 e 2464 c.c. Pertanto, non possono essere agevolati:

- gli incrementi di patrimonio netto che non ricadono nell’ambito degli aumenti di capitale (ad esempio, i versamenti soci a fondo perduto, i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale, gli utili conseguiti e non distribuiti, le rinunce dei soci a crediti verso la società);

- gli aumenti di capitale che non derivano da conferimenti (ad esempio, quelli per rivalutazioni, quelli per l’allocazione a capitale di riserve di utili o altre riserve di capitale).

L’agevolazione, come detto, consiste nel riconoscere all’aumento di capitale, entro il tetto massimo di 500.000 euro, un rendimento del 3% non tassato. Tale beneficio si applica per 5 periodi d’imposta (partendo da quello in cui si perfeziona l’aumento di capitale).

CONTRASTO DEGLI ABUSI DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI

 

L’articolo 10 del D.L., così come modificato in sede di conversione, contiene norme che, da un lato, rendono più stringenti i ricorsi alle compensazioni fiscali (specialmente quando si utilizzano i crediti IVA) e, dall’altro, incrementano il limite dell’importo massimo annuo dei crediti fiscali compensabili (sia IVA sia riferiti ad altre imposte).

 

Nuove norme in materia di compensazione dei crediti IVA

Nel dettaglio, dunque, è previsto che:

- la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell’IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge;

- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata (devono dunque presentarla in via autonoma);

- i soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;

- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi superiori a 15.000 euro annui (prima della conversione il limite era stato fissato a 10.000 euro), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti abilitati (si tratta, principalmente, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 (articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Va detto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi Iva previsti dall’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010. Per analogia, anche la novità relativa alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma sarà applicabile dal 2010, relativamente alla dichiarazione IVA 2009.

 

Innalzamento del limite di compensazione dei crediti fiscali

Come accennato, come contraltare alla stretta sull’utilizzo dei crediti IVA, è stato concesso alle imprese un più alto tetto massimo di crediti (non solo IVA ma anche di altre imposte) compensabili annualmente.

Infatti, è stato previsto l’innalzamento del tetto massimo per gli utilizzi dei crediti fiscali (IVA e altre imposte), attualmente fermo a 516.456,90 euro annui, fino a 700.000 euro annui.

Il limite sarà portato a tale importo con un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

 

Ulteriori novità

La nuova disciplina sopra esposta ha creato la necessità di “sistemare” alcune norme connesse. In particolare, è stato previsto che:

- l’importo del volume d’affari realizzato nel periodo di riferimento dalle persone fisiche per l’esonero dall’obbligo della comunicazione dati IVA è stato arrotondato a 25.000 euro;

- al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita IVA, è stato previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio.

IL NUOVO “SCUDO FISCALE”

 

Luglio 2009, n. 78, introdotto in sede di conversione e successivamente modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, prevede un’agevolazione già usata in passato e cioè il c.d. “scudo fiscale”.

La nuova norma infatti ricalca, anche se con alcune differenze, il rimpatrio di capitali esteri disciplinato in passato dagli artt. 11-21, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, oggetto di varie proroghe sino al 2003.

Vale la pena di notare che le nuove disposizioni sullo scudo fiscale devono essere raccordate in relazione all’inasprimento del contrasto ai cosiddetti paradisi fiscali.

Infatti, il Legislatore intende:

- da un lato, favorire il rientro dei capitali illecitamente posseduti all’estero;

- dall’altro, colpire con maggior incisività coloro i quali detenendo tali attività all’estero non si avvalgano dello “scudo”.

Soggetti interessati

Sono interessati alle nuove disposizioni i contribuenti cui si applicano le norme in materia di monitoraggio fiscale e, quindi:

- le persone fisiche;

- gli enti non commerciali, compresi i trust;

- le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Come funziona il nuovo scudo fiscale

Lo scudo fiscale previsto dal D.L. n. 78/2009 permette di:

- far rientrare le attività da Paesi extra UE;

- far rientrare o solo regolarizzare quelle detenute in Paesi dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Per usufruire dello scudo fiscale occorre pagare una imposta straordinaria che si applica:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un’aliquota sintetica del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

In altre parole, sull’attività rimpatriata o regolarizzata si deve versare un’imposta dell’1% annuo per cinque anni, per un ammontare complessivo del 5%.

Tale imposta si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. (15 dicembre 2009 secondo la  modifica in corso).

A differenza di quanto previsto nelle precedenti versioni del 2001-2003, la nuova imposta colpisce non i patrimoni (come accadeva in passato), ma i rendimenti lordi dei cinque anni precedenti. Pertanto, colpendo i rendimenti, di fatto, si tassa il passaggio dei capitali nei vari Stati, in violazione delle regole di tassazione, mentre si lascia impregiudicata la libera circolazione degli stessi, (principio riconosciuto in sede UE).

Benefici dell’adesione allo scudo fiscale

Aderendo allo scudo fiscale e versando l’imposta sostitutiva, il contribuente può usufruire dei seguenti benefici:

- gli elementi che “emergono” dal rientro non possono essere utilizzati contro di lui in sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale, né per il passato, né per il futuro; l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 ha comunque modificato tale norma disponendo che sono esclusi i procedimenti in corso al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78/2009);

- non possono essergli applicate sanzioni penali per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.

Dichiarazione riservata

Come già previsto per le precedenti versioni dello scudo, il rientro avviene mediante la presentazione di una dichiarazione riservata a un intermediario.

E’ bene ricordare che gli intermediari non sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria, ai fini dei controlli fiscali, i dati e le notizie contenute nelle dichiarazioni né tantomeno l’ammontare delle attività rientrate e dell’imposta straordinaria versata.

Restano invece fermi gli obblighi in materia di antiriciclaggio (in particolare l’identificazione, la registrazione e la segnalazione previsti dal D.L. n. 143/1991) e ciò per evidenti ragioni di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Inoltre, i contribuenti che si avvalgono dello scudo fiscale, presentando la dichiarazione riservata di cui sopra sono esonerati dall’obbligo di compilazione del modulo RW, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

In particolare, la nuova norma contiene un rinvio all’articolo 14 del D.L. n. 350/2001 il quale prevede l’esonero dalla presentazione del modulo RW per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione nonché per quello precedente.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                            Studio Truppa – Medici