Disposizioni di legge in materia di Internet e
nuove tecnologie
L’art.42, legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d.“legge
comunitaria 2008”), modificando l’art.2250 del
Codice Civile introduce nuovi obblighi di
comunicazione via Web per le imprese.In particolare,
le società per azioni, le società in accomandita per
azioni e le società a responsabilità limitata che
dispongono” di uno spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato ad una rete telematica ad
accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale
mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle
imprese presso il quale la società è iscritta e il
numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la
somma effettivamente versata e quale risulta
esistente dall’ ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della
società;
d) se, in caso di Spa o di Srl, la società ha un
socio unico.
Segnaliamo che l’espressione “spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico” ricomprende
sicuramente i siti Web,ma anche tutti gli altri
luoghi virtuali di comunicazione,ivi compresi i
profili delle società sui social networks.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici