LE NUOVE REGOLE RELATIVE AL LUOGO DELLE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PARTE GENERALE
Paragrafo 1. - Premessa
La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12
febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha
apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n.
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di
seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi. Le nuove regole,
che incidono profondamente sulla territorialità
delle prestazioni di servizi ai fini IVA,
individuando lo Stato in cui una determinata
prestazione di servizi deve essere assoggettata ad
imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2010.
La principale novità introdotta può essere
così sintetizzata:
modifica della regola generale del luogo di
tassazione dei servizi resi a soggetti passivi,
per i quali si passa dal criterio della
tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore
al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento
del cliente. Al contrario, per le prestazioni
rese a privati consumatori si conferma, come regola
generale, quella della tassazione nel Paese del
prestatore.
Paragrafo 2. - Le Nuove Regole sul luogo di
prestazione dei servizi
Come anticipato in premessa, la Direttiva
Servizi ha modificato le regole relative al luogo
delle prestazioni di servizi rese ai soggetti
passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili
nello Stato membro in cui è stabilito il
destinatario (cliente). A decorrere dal 1° gennaio
2010, infatti, le prestazioni di servizi
cosiddette generiche, per le quali, cioè, non
sono previste specifiche deroghe ai criteri di
territorialità, rese a soggetti passivi
(comunemente detti rapporti Business to
Business o B2B) si considerano
territorialmente rilevanti nel territorio dello
Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in
Italia (c.d. criterio del luogo del
committente previsto dall’articolo 44 della
Direttiva IVA).
Va, tuttavia, considerato che sulla base degli
articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini
della tassazione delle prestazioni di servizio
si considerano sempre soggetti passivi:
- i soggetti che esercitano attività di impresa,
arte o professione, per le prestazioni ricevute in
relazione a tali attività;
- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad
operazioni soggette all’imposta, anche
operazioni non rientranti nell’ambito del
campo applicativo del tributo ai sensi
dell’articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE.
In relazione alla disciplina nazionale.
Rientrano in tale categoria gli enti, le
associazioni e le altre organizzazioni di
cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n.
633 del 1972, anche quando agiscono al di
fuori della sfera delle attività commerciali o
agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già
identificati ai fini del tributo. Il fatto stesso
di possedere tale numero identificativo, anche se
non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in
senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi
se il committente ha ricevuto una determinata
prestazione nell’ambito della propria attività
istituzionale o economica, in quanto la tassazione
avviene comunque in Italia. È bene precisare che nei
casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli
operatori economici ai fini della territorialità del
tributo, non potranno esercitare il diritto a
detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti
effettuati al di fuori dell’esercizio di attività
commerciale.
Di contro, i servizi generici prestati a persone
che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti
passivi per il proprio uso personale o per quello
dei propri dipendenti (comunemente detti
rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad
essere assoggettati ad imposizione nel territorio
dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti
in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore
previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA).
Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle
nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire
una elencazione delle fattispecie che dal 1°
gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in
relazione alla regola del committente, tenuto
conto dei profili di diversità che presentano
rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre
2009. A tal fine si precisa che devono
considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se
resi a soggetti passivi (nel senso sopra
specificato) stabiliti in Italia e come tali
rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA:
- i servizi già definiti come generici, ivi compresi
quelli complessi e indifferenziati, non individuati
(a tutto il 2009) in altre categorie;
- le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo,
in tale ambito i trasporti nazionali, quelli
intracomunitari e quelli internazionali;
- le prestazioni rese in attività accessorie ai
trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo
merci);
- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili
materiali, ovunque rese, ed indipendentemente
dall’uscita fisica dei beni, al termine della
prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene
eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione
resa in altro Stato comunitario;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque
eseguite;
- le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a
breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi
di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, già
disciplinate dall’ articolo 7, quarto comma, lett.
d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da
dove siano materialmente utilizzate:
· prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
· prestazioni di servizi relative a cessioni di
diritti immateriali redevances, royalties, diritti
di autore, e simili;
· prestazioni pubblicitarie;
· prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale, comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale;
· prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
· prestazioni di interpreti e traduttori;
· prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione;
· prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici;
· prestazioni relative ad operazioni bancarie,
finanziarie e assicurative;
· prestazioni relative a prestiti di personale;
· concessione dell'accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, servizio di
trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e
fornitura di altri servizi direttamente collegati;
· cessioni di contratti relativi alle prestazioni di
sportivi professionisti.
È evidente, che le suddette prestazioni, qualora
siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri
Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da
considerare fuori del campo di applicazione
dell’IVA, per carenza del requisito territoriale.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri migliori
saluti.
Studio Truppa - Medici