CIRCOLARE N. 3/2010 - Studio Truppa Medici

LE NUOVE REGOLE RELATIVE AL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

PARTE GENERALE

Paragrafo 1. - Premessa

La Direttiva n. 2008/8/CE  del  Consiglio, del 12 febbraio 2008  (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla  Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di  seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di  servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La principale novità introdotta può essere così sintetizzata:

modifica della regola generale del luogo di  tassazione  dei  servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della  tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della  tassazione  nel Paese del prestatore.

Paragrafo 2. - Le Nuove Regole sul luogo di prestazione dei servizi

Come anticipato in premessa,  la  Direttiva  Servizi  ha  modificato  le regole relative al luogo delle  prestazioni  di  servizi  rese  ai  soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in  cui è stabilito il destinatario (cliente). A decorrere dal 1° gennaio  2010,  infatti,  le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali,  cioè,  non  sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità,  rese  a  soggetti passivi  (comunemente  detti  rapporti  Business  to  Business  o  B2B)   si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese  a soggetti  passivi  stabiliti  in  Italia  (c.d.  criterio  del   luogo   del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA).

Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43  e  44  della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle  prestazioni  di  servizio  si considerano sempre soggetti passivi:

- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;

- i soggetti passivi che  effettuano,  accanto  ad  operazioni  soggette all’imposta,  anche  operazioni  non  rientranti   nell’ambito   del   campo applicativo  del  tributo  ai  sensi   dell’articolo   2   della   Direttiva 2006/112/CE. In relazione  alla  disciplina  nazionale.  Rientrano  in  tale categoria gli enti,  le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di  cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R.  n.  633  del  1972,  anche  quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;

- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati  ai  fini  del tributo. Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo,  anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha  ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica, in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. È bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale.

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale  o  per quello  dei  propri  dipendenti  (comunemente  detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del  prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA).

Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove  disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle  fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in  relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nel senso sopra specificato) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA:

- i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi  e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;

- le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo,  in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;

- le prestazioni rese  in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);

- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili  materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;

- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;  

- le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui  si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;

- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’ articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:

· prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche  finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

· prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti  immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;

· prestazioni pubblicitarie;

· prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;

· prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;

· prestazioni di interpreti e traduttori;

· prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;

· prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;

· prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;

· prestazioni relative a prestiti di personale;

· concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

· cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

È evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

E’ gradita l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

                                                                                          Studio Truppa - Medici