LE NUOVE REGOLE RELATIVE AL LUOGO DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI
DISCIPLINA DELLE
PRINCIPALI PRESTAZIONI
NUOVE FATTISPECIE
DEROGATORIE
OBBLIGHI DEI
CONTRIBUENTI
ALCUNI ESEMPI
Paragrafo
3. – Disciplina delle principali prestazioni
n.
1) PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE
Le
prestazioni di servizi “generiche”, ivi comprese
quelle complesse e indifferenziate, non individuati
in altre categorie, dal 1° gennaio 2010, devono
considerarsi tassabili in relazione alla regola del
committente.
Quindi,
devono considerarsi territorialmente rilevanti in
Italia se rese a soggetti passivi stabiliti
in Italia.
Viceversa, devono considerarsi non territorialmente
rilevanti in Italia se rese da soggetto
passivo stabilito in Italia a soggetto passivo non
stabilito in Italia.
n.
2) PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI IMMOBILI
La
Direttiva n. 2008/8/CE stabilisce che “il luogo
delle prestazioni di servizi relativi a un bene
immobile, incluse le prestazioni di periti, di
agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzione
analoga, quali i campi di vacanza o i terreni
attrezzati per il campeggio, la concessione di
diritti di utilizzazione di un bene immobile e le
prestazioni tendenti a preparare o a coordinare
l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le
prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici
di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il
bene”.
Va da sé
che le prestazioni di servizi in oggetto relative a
beni immobili si considerano effettuate in Italia,
quando l’immobile è situato nel territorio dello
Stato; quindi il presupposto territoriale risulta
verificato in collegamento al luogo in cui è ubicato
l’immobile cui le prestazioni si riferiscono. Le
regole per tali prestazioni di servizi non cambiano
rispetto a quanto accadeva fino al 31 dicembre 2009.
Di
conseguenza, un soggetto italiano che effettui una
prestazione di servizi (ad esempio, una manutenzione
o una perizia) relativa ad un immobile situato in un
altro Paese comunitario od extracomunitario porrà in
essere un’operazione irrilevante ai fini dell’IVA e
dovrà indicare in fattura che l’operazione è fuori
dal campo di applicazione del tributo.
Per
contro, qualora un soggetto nazionale riceva una
prestazione di servizi su un bene immobile situato
in Italia da un prestatore estero, dovrà provvedere
ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma
3 del D.P.R. n. 633/1972.
In
sintesi:

n.
3-A) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI AI TRASPORTI,
PERIZIE E LAVORI RELATIVI A BENI MOBILI MATERIALI
Tutte le
attività accessorie ai trasporti, quali le
operazioni di carico e scarico, movimentazione e
affini nonché le perizie e lavori relativi a beni
mobili materiali, seguono anch’esse la regola
generale di tassazione nel Paese in cui il
committente soggetto passivo è “stabilito”.
Nel caso
di prestazioni rese a committenti che non sono
soggetti passivi, la prestazione sarà
territorialmente rilevante nel luogo in cui essa è
materialmente eseguita in linea con quanto previsto
fino al 31 dicembre 2009 dall’art. 7, comma 4, lett.
b) del D.P.R. n. 633/1972.
Per
effetto delle novità introdotte vengono meno i
servizi intracomunitari di cui all’art. 40, comma
4-bis e seguenti, del D.L. n. 331/1993,
atteso che il luogo di imposizione è il medesimo di
quello previsto dalla regola generale di tassazione.
Per le
prestazioni rilevanti nel territorio dello Stato,
ricorrendone i presupposti, si applica il regime
della non imponibilità di cui all’art. 9 del D.P.R.
n. 633/1972.
PRESTAZIONI
n.
3-B) PRESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE,
ARTISTICHE, DIDATTICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E
AFFINI
In
aderenza al principio di tassazione nel Paese di
effettivo consumo vigente fino al 31 dicembre 2009,
viene mantenuto il criterio di tassazione nel
luogo in cui le attività si svolgono materialmente,
indipendentemente dallo status del committente,
per le prestazioni di servizi:
-
culturali;
-
scientifici;
-
artistici;
-
didattici;
-
sportivi;
-
ricreativi e affini.

n.
4) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO
La
Direttiva 2008/8/CEE non cambia le regole di
tassazione per le prestazioni di trasporto di
passeggeri, mentre prevede delle modifiche per
il trasporto di beni.
Per le
prestazioni di trasporto di persone il luogo
di tassazione rimane quello dove si effettua il
trasporto in funzione delle distanze percorse come
già era previsto fino al 31 dicembre 2009 dall’art.
7, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.
La stessa
regola vale anche per le prestazioni di trasporto di
beni, diverse dal trasporto intracomunitario di
beni, laddove siano però rese a persone che non
sono soggetti passivi.
Quando
invece le prestazioni di trasporto di beni
(diverse da quelle intracomunitarie) sono rese
ad un committente soggetto passivo d’imposta, si
applica la regola generale che prevede la tassazione
nel Paese del committente.
Quindi,
mentre un trasporto nazionale (partenza e arrivo
sul territorio italiano) di merci era fino al 31
dicembre 2009 sempre territorialmente rilevante in
Italia, dal 1° gennaio 2010 lo è soltanto se il
committente è un soggetto passivo “stabilito” nel
territorio dello Stato.
La stessa
regola varrà anche per i trasporti internazionali
di beni (diversi da quelli intracomunitari).
Così, un
trasporto eseguito in parte in Italia e in parte
all’estero (fuori dalla Comunità), ovvero estero su
estero, a favore di un committente soggetto passivo
“stabilito” in un altro Paese, dal 1° gennaio 2010 è
fuori campo IVA in Italia per l’intera tratta del
trasporto (nazionale ed estera). Al contrario,
qualora il committente sia un soggetto passivo
“stabilito” in Italia, la prestazione diviene
rilevante nel territorio dello Stato per l’intera
tratta ancorché si possa applicare, ricorrendone i
presupposti, il regime della non imponibilità di cui
all’art. 9 del DPR n. 633/1972.
Con
riferimento ai trasporti intracomunitari di
beni vale la regola generale che prevede la
tassazione nel Paese in cui è “stabilito” il
committente soggetto passivo d’imposta. Tuttavia,
diversamente dalla disciplina attuale, anche per
i trasporti intracomunitari si dovrebbe fare
esclusivo riferimento al Paese di “stabilimento” del
committente essendo a questi fini irrilevante la
circostanza che lo stesso possa essere identificato
ai fini IVA anche in altri Stati membri.
I
trasporti intracomunitari di beni resi a favore
di persone che non sono soggetti passivi sono
invece tassati nel luogo di partenza del trasporto.
Le nuove regole, che
ribadiamo comportano l’esclusione da Iva dei servizi
resi ad imprese estere, non dovrebbero invece
interferire con i casi in cui il trasporto
costituisce operazione accessoria (articolo 12 DPR
633/1972) ad una cessione non imponibile
(esportazione o intracomunitaria). Se cioè il
cedente addebita al cliente estero il costo della
spedizione, anche il relativo importo seguirà il
regime di non imponibilità dell’operazione
principale, e non invece quello di esclusione per
mancanza di territorialità.
IN SINTESI!



n.
5) PRESTAZIONI DI SERVIZI “PARTICOLARI”
Le
prestazioni dei servizi “particolari” sono in
pratica quelle che erano previste fino al 31
dicembre 2009 dall’art. 7, comma 4, lett. d) del
D.P.R. n. 633/1972 (per tali prestazioni è venuto
meno il criterio del luogo di utilizzo, che nel
passato aveva creato non poche criticità per gli
operatori), e cioè:
a) le
cessioni e concessioni di diritti d’autore,
brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e
di commercio e altri diritti analoghi;
b) le
prestazioni pubblicitarie;
c) le
prestazioni fornite da consulenti, ingegneri,
uffici, studi, avvocati, periti contabili ed altre
prestazioni analoghe, nonché l'elaborazione di dati
e la fornitura di informazioni;
d) gli
obblighi di astenersi interamente o parzialmente
dall’esercitare un’attività professionale o un
diritto di cui al presente articolo;
e) le
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione, ad
eccezione della locazione di casseforti;
f) la
messa a disposizione di personale;
g) la
locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione
di qualsiasi mezzo di trasporto;
h) la
fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di
gas naturale e di energia elettrica, nonché del
servizio di trasporto o trasmissione mediante gli
stessi, e fornitura di altri servizi direttamente
collegati;
i) i
servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel
territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che
non siano ivi stabiliti;
j) i
servizi prestati per via elettronica.
Per tali prestazioni di servizi, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 valgono le regole generali viste
precedentemente,
tranne nel caso in cui le prestazioni in oggetto
siano effettuate nei confronti di un committente non
soggetto passivo “stabilito” fuori dalla UE;
infatti,
in tale ultimo caso rileva il Paese del committente
e non quello del prestatore.

Considerata la loro particolare diffusione, si
riporta, nel prospetto seguente, anche il
trattamento dei servizi di e-commerce e dei servizi
di telecomunicazione resi a privati consumatori.

n.
6) PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
Le
prestazioni di servizi rese da un intermediario
seguono la regola generale della tassazione nel
Paese in cui è “stabilito” il committente che
abbia lo status di soggetto passivo e ciò
indipendentemente dal luogo in cui si considera
effettuata l’operazione principale.
Nei
rapporti B2B la scelta del legislatore comunitario
sembra pertanto quella di disciplinare autonomamente
le prestazioni di intermediazione poiché le stesse
non sono più espressamente richiamate
nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la
territorialità delle altre operazioni.
Per le
intermediazioni rilevanti nel territorio dello Stato
resta applicabile il regime della non imponibilità
di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 laddove ne
ricorrano i presupposti.
Nei
rapporti B2C, quando il committente non è un
soggetto passivo, la prestazione di
intermediazione si considera invece
territorialmente rilevante nello Stato membro in cui
si considera effettuata l’operazione principale
intermediata.
Paragrafo
4. – Nuove fattispecie derogatorie
Le seguenti prestazioni non avevano fino al 31
dicembre 2009 una propria qualificazione ed erano
considerate territorialmente rilevanti, in linea di
massima, nel Paese in cui era stabilito il
prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva
Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al
luogo in cui il servizio può considerarsi realmente
consumato. Trattasi in particolare di:
a) prestazioni di servizi di ristorazione e di
catering diverse da quelle rese a bordo di una
nave, di un aereo o di un treno nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuato
all’interno della Comunità;
b) prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di
mezzi di trasporto.
Paragrafo 4.1 – Prestazione di servizi di
ristorazione e di catering
Per
tali prestazioni, diverse da quelle
materialmente effettuate a bordo di una nave, di un
aereo o di un treno quale quota parte di un servizio
di trasporto di passeggeri effettuato nella
Comunità, sono imponibili nel luogo in cui le
prestazioni sono materialmente eseguite.
Per
questo tipo di prestazioni la scelta evidentemente è
stata quella di tassarle in ogni caso nel luogo in
cui avviene il consumo effettivo. Ne consegue che in
base alla nuova disciplina, le prestazioni di
ristorazione e di catering rese al di fuori del
territorio dello Stato, e quindi anche quelle
effettuate fuori dalle acque territoriali (oltre le
12 miglia) saranno da considerare fuori dal campo di
applicazione IVA per carenza del requisito della
territorialità.
Con
riferimento alle medesime prestazioni rese invece a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno quale
quota parte di un servizio di trasporto di
passeggeri effettuata all’interno della Comunità, il
luogo di tassazione è quello di partenza dei
passeggeri.
Si
considera “parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno della Comunità” la parte di
trasporto effettuata senza scalo fuori della
Comunità tra il luogo di partenza (da intendersi il
primo punto di imbarco di passeggeri nella Comunità)
ed il luogo di arrivo (da intendersi l’ultimo punto
di sbarco previsto nella Comunità).


Paragrafo 4.2 – Locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve
termine
La
Direttiva n. 2008/8/CE introduce la definizione di
“noleggio a breve termine” per distinguere le regole
della tassazione dei servizi in funzione della
durata del contratto di noleggio (la circolare
dell’Agenzia delle Entrate, n. 58/E del 31 dicembre
2009, ha esteso tale tipologia aggiungendo
“locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di
mezzi di trasporto”).
Per
“locazione, anche finanziaria, noleggio e simili” si
intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo
di trasporto durante un periodo non superiore a 30
giorni, esteso a 90 giorni per quanto attiene il
noleggio di natanti.
La
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a
breve termine dei mezzi di trasporto è
territorialmente rilevante nel luogo in cui il mezzo
di trasporto è effettivamente messo a disposizione
del committente e ciò indipendentemente dal suo
status di soggetto passivo. La ratio della
disposizione è evidentemente quella di tassare il
servizio nel luogo di effettivo consumo.
Per le
prestazioni che invece non rientrano nella
definizione di noleggio a breve termine, valgono le
disposizioni generali
in base alle quali la tassazione della prestazione
sarà:
i) nel
Paese in cui è “stabilito” il committente soggetto
passivo d’imposta;
ii) nel
Paese in cui è “stabilito” il prestatore se il
committente non ha lo status di soggetto passivo.
Per le
prestazioni rilevanti nel territorio dello Stato,
ricorrendone i presupposti, dovrebbe tornare
applicabile il regime della non imponibilità di cui
all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.


Paragrafo 5. – Deroghe previste esclusivamente per
i rapporti B2C
In
deroga al
principio generale di cui all’articolo 45 della
Direttiva IVA, previsto per le prestazioni di
servizi rese a privati consumatori (tassazione nel
Paese di stabilimento del prestatore), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se
rese a committenti non soggetti passivi:
a)
le prestazioni di
intermediazione in nome e per conto del cliente,
quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si
considerano effettuate nel territorio dello Stato
(articolo 46 della Direttiva IVA); previsione già
contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett.
fquinquies), del DPR n. 633 del 1972;
b)
le prestazioni di
trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49
della Direttiva IVA); previsione già contenuta
nell’art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633
del 1972;
c)
le prestazioni di
trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo
di partenza è situato nel territorio dello Stato
(articolo 50 della Direttiva IVA); previsione già
contenuta nell’art. 40, comma 5, del DL n. 331 del
1993;
d)
le prestazioni di
lavorazione, nonché le perizie, relative a beni
mobili materiali e le operazioni rese in attività
accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato
(articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già
contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. b), del
DPR n. 633 del 1972;
e)
le prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti
stabiliti al di fuori del territorio della Comunità,
quando il committente è stabilito, domiciliato o
abitualmente residente nel territorio dello Stato
(articolo 58 della Direttiva IVA), previsione già
contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. fter),
del DPR n. 633 del 1972;
f)
le prestazioni di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della
Comunità quando il committente è stabilito,
domiciliato o abitualmente residente nel territorio
dello Stato (articolo 59ter della Direttiva IVA). La
nuova disposizione in parte si discosta da quanto
già previsto nell’art. 7, quarto comma, lettere
fquater), del DPR n. 633 del 1972, adottando un più
razionale criterio di tassazione delle operazioni.
Per
converso, sempre in deroga al principio generale
di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA, previsto
per le prestazioni di servizi a privati consumatori
(tassazione nel luogo del prestatore),
non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando
sono rese a
committenti non soggetti passivi stabiliti fuori
della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA):
a)
le prestazioni di
cessioni e concessioni di diritti di autore,
brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e
di commercio e altri diritti analoghi;
b)
le prestazioni
pubblicitarie;
c)
le prestazioni
fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi,
avvocati, periti contabili e altre prestazioni
analoghe, nonché quelle di elaborazione e
fornitura di informazioni;
d)
le operazioni
bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le
operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e)
la messa a
disposizione del personale;
f)
le prestazioni
derivanti da contratti di locazione di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g)
la concessione
dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di
energia elettrica, il servizio di trasporto o di
trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di
altri servizi direttamente collegati;
h)
i servizi di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
i)
i servizi
prestati per via elettronica;
j)
le prestazioni di
servizi inerenti all’obbligo di non esercitare
interamente o parzialmente un’attività o un
diritto di cui alle lettere precedenti.
Paragrafo 6. – Obblighi dei Contribuenti
Ai
sensi dell’articolo 196 della Direttiva,
il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli
obblighi di fatturazione e assolvimento dell’imposta
se il servizio, territorialmente rilevante nello
Stato, è reso da un soggetto non residente.
Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di
prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in
Italia, effettuata da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato nei confronti
di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli
adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta
gravano sul committente soggetto passivo.
Tali regole, che pongono obblighi in capo al
soggetto passivo residente, non si applicano per le
operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti
non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato.
Naturalmente sulla base delle regole sopra
riportate, il soggetto passivo stabilito in Italia
che renda ad un soggetto passivo non residente una
prestazione di servizi non rilevante
territorialmente nel nostro Stato deve emettere una
fattura senza applicazione dell’IVA.
Paragrafo 7. – Prestazioni intracomunitarie
Le nuove norme comunitarie, oggetto della presente
circolare, costituiscono di fatto un superamento
delle vigenti disposizioni intracomunitarie
contenute nell’articolo 40, commi 4bis, 5 e 6, del
D.L. n. 331 del 1993 ,in quanto risultano
incompatibili con le nuove regole dettate dalla
“Direttiva Servizi”.
Paragrafo 8. – Modelli Intrastat
Le
relative novità sono riportate nella nostra
circolare n. 2/2010.
Paragrafo 9. – Alcuni esempi del regime Iva da
applicare alle prestazioni di servizi tra imprese
A tale
fine è stato predisposto un prospetto che si allega
alla presente circolare.
Lo Studio
rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o
delucidazioni su quanto sopra.
E’
gradita l’occasione per porgere i nostri migliori
saluti.
Studio
Truppa - Medici
Allegato:
ALCUNI
ESEMPI DEL REGIME IVA DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI TRA IMPRESE
|
Servizio
|
Fino al 2009
|
Dal 2010
|
|
Trasporti di
beni
|
|
|
|
Trasportatore
italiano fattura a impresa italiana un
trasporto in esportazione |
In parte non
imponibile (percorso italiano) in parte
escluso (percorso estero) |
Interamente non imponibile |
|
Trasportatore
italiano fattura a impresa italiana un
trasporto intracomunitario |
Imponibile
20% |
Imponibile
20% |
|
Impresa
italiana acquista un trasporto
intracomunitario effettuato da trasportatore
Ue |
Integrazione
fattura estera
imponibile
20%
|
Autofattura imponibile 20% |
|
Trasportatore
italiano fattura a impresa estera un
trasporto in esportazione |
In parte non
imponibile (percorso italiano) in parte
escluso (percorso estero) |
Interamente escluso |
|
Trasportatore
italiano fattura a impresa estera un
trasporto interamente in Italia |
Imponibile
20% |
Escluso |
|
Impresa
italiana acquista un trasporto in
esportazione effettuato da trasportatore
estero |
Autofattura
in parte non imponibile percorso italiano)
in parte escluso (percorso estero)
|
Autofattura interamente non imponibile |
|
Carico,
scarico, operazioni doganali, eccetera
|
|
|
|
Impresa
italiana fattura a impresa italiana servizi
accessori a trasporti in esportazione resi
in Italia e servizi doganali |
Non
imponibile
|
Non
imponibile |
|
Impresa
italiana fattura a impresa estera (Ue o
extraUe) servizi accessori a trasporti in
esportazione resi in Italia e servizi
doganali |
Non
imponibile
|
Escluso |
|
Impresa
italiana acquista da impresa estera servizi
accessori a trasporti in importazione resi
all’estero e servizi doganali |
No
autofattura (escluso) |
Autofattura imponibile 20%
oppure non
imponibile nei casi previsti |
|
Pubblicità
|
|
|
|
Impresa
italiana fattura a impresa extraUe servizi
pubblicitari (spot, inserzioni, eccetera)
utilizzati in Italia |
Imponibile
20% |
Escluso |
|
Impresa
italiana fattura a impresa Ue servizi
pubblicitari (spot, inserzioni, eccetera)
ovunque utilizzati |
Escluso |
Escluso |
|
Impresa
italiana acquista da una società extraUe un
servizio pubblicitario (inserzione su un
giornale) utilizzato extraUe |
No
autofattura (escluso) |
Autofattura impnibile 20% |
|
Lavorazioni,
manutenzioni, eccetera di beni mobili
|
|
|
|
Impresa
italiana fattura a impresa estera
manutenzioni su un impianto esistente in
Italia |
Imponibile
20% |
Escluso
|
|
Impresa
italiana acquista da impresa estera un
servizio di riparazione di un impianto
esistente all’estero |
No
autofattura (escluso) |
Autofattura imponibile 20% |
|
Consulenze
legali e professionali
|
|
|
|
Impresa
italiana riceve da un avvocato tedesco una
prestazione legale |
Autofattura
imponibile 20% |
Autofattura imponibile 20% |
|
Commercialista italiano fattura una
consulenza fiscale |
Escluso |
Escluso |
|
Fiere
|
|
|
|
Impresa
estera fattura a impresa italiana
corrispettivo partecipazione ad una fiera
tenutesi in Italia |
No
autofattura (escluso) |
No
autofattura (escluso) |
|
Impresa
italiana fattura a impresa estera
corrispettivo partecipazione ad una fiera
tenutasi in Italia |
Imponibile
20% |
Imponibile
20% |
|
Provvigioni
su beni mobili
|
|
|
|
Impresa
italiana paga provvigione ad agente estero
per vendita all’esportazione |
Autofattura
non Imponibile |
Autofattura non imponibile |
|
Agente
italiano fattura provvigione a impresa Ue
per cessione intracomunitaria |
Escluso |
Escluso |
|
Agente
italiano fattura provvigione a impresa
extraUe per vendita di beni da Italia a
Italia |
Imponibile
20% |
Escluso |
Non
imponibile: operazione rilevante territorialmente e
non imponibile ex articolo 9 del DPR 633/72
Escluso: operazione non rilevante territorialmente
ex articolo 7 del DPR 633/72 ed ex Circolare n. 58/E
del 31 dicembre 2009