CIRCOLARE N. 6/2010
Modello di comunicazione delle operazioni
effettuate con paesi black list
Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali
IVA internazionali e nazionali
Con il Provvedimento del 28 maggio 2010 è
stato approvato il nuovo modello di
comunicazione per le operazioni effettuate con
operatori economici (clienti o fornitori) aventi
sede in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d.
Paesi black list). Tale Provvedimento, però, non
ha sciolto i dubbi in merito alle prestazioni di
servizi “non soggette ad IVA” per carenza del
presupposto territoriale.
Riferimenti normativi
- Provvedimento 28 maggio 2010;
- D.L. 25 marzo 2010, n. 40;
- D.M. 30 marzo 2010;
- D.M. 21 novembre 2001;
- D.M. 4 maggio 1999.
PREMESSA
L'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito in
Legge 22 maggio 2010 n. 73) ha introdotto l'obbligo
per i soggetti passivi IVA di
comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi
alle operazioni effettuate nei confronti di
operatori economici (imprese e professionisti)
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti “black list” (vale a dire i paradisi
fiscali, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal
D.M. 21 novembre 2001). Tutto ciò allo scopo di
contrastare le frodi fiscali internazionali.
Con il D.M. 30 marzo 2010, sono stati, poi,
individuati i termini nonché le modalità del nuovo
obbligo di comunicazione di tali operazioni.
Inoltre, il D.M. marzo 2010 aveva precisato che i
modelli di comunicazione, con le relative istruzioni
per la compilazione, dovevano essere approvati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate entro 60 giorni dall’emanazione del decreto
stesso.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento del 28 maggio 2010 (Prot. n. 2010/
85352), ha approvato il modello per la comunicazione
da parte dei soggetti IVA dei dati relativi alle
operazioni, effettuate nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi a fiscalità privilegiata (black list), nonché
le relative istruzioni alla compilazione.
SOGGETTI OBBLIGATI
Come anticipato in premessa, i soggetti obbligati al
nuovo obbligo di comunicazione sono i soggetti
passivi identificati ai fini IVA (imprese e
professionisti). L’obbligo sorge anche in capo ai
soggetti non residenti che si sono identificati ai
fini IVA in Italia.
Dovrebbero rimanere escluse le operazioni effettuate
da o nei confronti di enti non commerciali quando
gli stessi non devono agire in qualità di soggetti
passivi identificati ai fini IVA.
L’obbligo della comunicazione scatta con
riferimento alle operazioni registrate o soggette a
registrazione a decorrere dal 1° luglio 2010,
effettuate con operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati individuati dal
D.M. 4 maggio 1999 (black list delle persone
fisiche) o dal D.M. 21 novembre 2001 (black list
delle società controllate estere). Si ricorda
che l’ art.
1, comma 2, D.L. n. 40/2010 accorda al Ministro
dell’economia e delle finanze la facoltà di
estendere o limitare, con proprio decreto di natura
non regolamentare, ad altri Paesi o settori
economici l’obbligo di comunicazione.
|
▪ attenzione |
Rimangono escluse dal nuovo adempimento
le operazioni effettuate nei confronti
dei privati. |
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▪ attenzione |
Fra i Paesi black list rientrano anche
alcuni Stati dell’UE, e più
precisamente: Cipro, Malta, Lussemburgo.
Quindi, determinate operazioni scambiate
con soggetti stabiliti in questi Paesi
figureranno, oltre che nella nuova
comunicazione, anche negli elenchi
INTRASTAT. |
I Paesi - inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e
21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata
- su cui scatterà il monitoraggio
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Alderney |
Grenada |
Monaco |
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Andorra |
Guatemala |
Montserrat |
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Angola * |
Guernsey |
Nauru |
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Anguilla |
Herm |
Niue |
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Antigua e Barbuda * |
Hong Kong |
Nuova Caledonia |
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Antille Olandesi |
Isola di Man |
Oman |
|
Aruba |
Isole Cayman |
Panama * |
|
Bahamas |
Isole Cook |
Polinesia Francese |
|
Bahrein * |
Isole Marshall |
Portorico * |
|
Barbados |
Isole Turks e Caicos |
Saint Kitts e Nevis |
|
Barbuda |
Isole Vergini Britanniche |
Saint Lucia |
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Belize |
Isole Vergini Statunitensi |
Saint Vincent e Grenadine |
|
Bermuda |
Jersey |
Salomone |
|
Brunei |
Kenya * |
Samoa |
|
Cipro |
Kiribati |
San Marino |
|
Corea del Sud * |
Libano |
Sant'Elena |
|
Costa Rica * |
Liberia |
Sark |
|
Dominica * |
Liechtenstein |
Seychelles |
|
Ecuador * |
Lussemburgo * |
Singapore |
|
Emirati Arabi Uniti * |
Macao |
Svizzera * |
|
Filippine |
Malaysia |
Taiwan |
|
Giamaica * |
Maldive |
Tonga |
|
Gibilterra |
Malta * |
Tuvalu |
|
Gibuti |
Mauritius * |
Uruguay * |
|
|
|
Vanuatu |
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* La lista del 21 novembre contiene
limitazioni e distinzioni da valutare
caso per caso |
MODELLO DI COMUNICAZIONE
Il modello di comunicazione, approvato
con il Provvedimento 28 maggio 2010, si compone
oltre che dal frontespizio in cui vanno
indicati i dati del contribuente, da un unico quadro
(quadro A) da compilare distintamente per
ciascun soggetto economico (impresa o
professionista) avente sede, residenza o domicilio
nei Paesi black list, nei cui confronti sono state
poste in essere una o più delle seguenti operazioni:
servizi resi, servizi ricevuti, cessioni di beni e
acquisti di beni.
Con particolare riferimento al frontespizio va
notato che è prevista la possibilità di presentare
la comunicazione “correttiva nei termini” nel
caso in cui si intenda procedere ad una rettifica o
integrazione di una comunicazione già presentata
prima della scadenza del termine di presentazione.
E’ altresì prevista la possibilità di presentare una
comunicazione “integrativa” qualora siano
scaduti i termini di presentazione e il soggetto
voglia rettificare o integrare la stessa presentando
entro l’ultimo giorno del mese successivo alla
scadenza del termine, per la presentazione della
comunicazione originaria, una nuova comunicazione
completa di tutte le sue parti. Ci si può avvalere
della comunicazione integrativa solo se sia stata
presentata nei termini la comunicazione originaria.
Nel frontespizio occorre anche indicare l’anno di
riferimento e la periodicità (mensile o trimestrale)
di presentazione della comunicazione.
Per quanto attiene al quadro A vanno distinte
le operazioni attive (indicando separatamente
gli importi complessivi relativi alle cessioni di
beni - comprese le esportazioni - e gli importi
complessivi inerenti le prestazioni di servizi resi)
da quelle passive (distinguendo, anche in
questo caso, gli importi complessivi degli acquisti
di beni e gli importi complessivi riferiti alle
prestazioni di servizi ricevuti).
Inoltre, tutte le operazioni dovranno essere
suddivise tra operazioni imponibili, non
imponibili, esenti e non soggette ad IVA, al
netto delle note di variazione ricevute nel periodo
di riferimento. Vanno altresì indicate separatamente
le note di variazione riferibili a periodi
precedenti dello stesso anno di riferimento, ovvero
ad annualità precedenti già oggetto di
comunicazione.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili (sia in acquisto che in vendita) occorre
indicare separatamente anche gli importi
complessivi dell’IVA afferente tali operazioni.
Gli importi devono essere espressi in unità di euro
arrotondando l’importo per eccesso se la frazione
decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro
o per difetto se inferiore a detto limite.
Secondo le istruzioni nonché sulla base di quanto
disposto dall’art.4, D.M. 30 marzo 2010 all’interno
dei nuovi modelli di comunicazione devono essere
riportati anche i seguenti dati:
- Codice fiscale o partita IVA del soggetto con il
quale è intercorsa l'operazione o in mancanza altro
codice identificativo, attribuito al cliente o
fornitore;
- cognome, nome, Stato e data di nascita (lasciando
in bianco lo spazio relativo alla provincia),
domicilio fiscale, se la controparte è una persona
fisica (si fa presente che si dovrà indicare la data
e il comune di nascita oltre alla provincia nel caso
di operatori economici esteri nati in Italia);
- Denominazione o ragione sociale, sede legale o, in
mancanza, sede amministrativa, se la controparte non
è persona fisica.
|
▪ attenzione |
Gli operatori (prima della scadenza
prevista per l’invio del nuovo modello),
molto probabilmente si troveranno nella
condizione di dover richiedere ai
propri clienti o fornitori domiciliati
nei Paesi black list, dati che in
taluni casi (in particolare, data e
Stato di nascita delle persone fisiche)
non compaiono nelle fatture
ordinariamente emesse o ricevute, al
fine di adempiere correttamente
all’obbligo di legge. |
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▪ attenzione |
Tra le operazioni “non soggette”
rientrano le operazioni escluse
dall'IVA ai sensi del comma 3
dell’art. 2 e del comma 4 dell’art. 3,
D.P.R. n. 633/1972, nonché le operazioni
prive del presupposto della
territorialità. |
Considerato che l’art. 1, D.M. 30 marzo 2010,
stabilisce che si devono indicare unicamente le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi (sia di
acquisto che di vendita) sembra che le operazioni di
cui agli artt. 2 e 3 richiamati debbano essere
escluse dalla comunicazione. Inoltre, dal dettato
letterale della norma, sembrerebbe che siano escluse
dall’obbligo di comunicazione anche le operazioni
non territoriali ai fini IVA, salvo limitate
eccezioni, in quanto le stesse non sono soggette
agli obblighi di fatturazione e registrazione. Le
istruzioni al nuovo modello non hanno chiarito tale
punto, quindi, si auspica, in tal senso, un
chiarimento da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Infine, tra le operazioni passive
(acquisti di beni e servizi), non dovrebbero
comprendersi le importazioni.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’ art. 2, D.M. 30 marzo 2010, così come
prevedono le istruzioni alla compilazione del nuovo
modello, è stato stabilito che il modello di
comunicazione (così come per gli elenchi INTRASTAT)
va presentato:
- a periodi trimestrali (con riferimento ai
quattro trimestri che compongono l'anno solare), per
i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non
superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili, per i soggetti che non
si trovano nella suddetta condizione.
Il superamento del limite di 50.000 euro nel
trimestre per una qualsiasi delle quattro categorie
di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni e acquisti di
servizi) comporta l'obbligo della periodicità
mensile. Nel modello dovranno essere riportate le
operazioni registrate o soggette a registrazione (al
riguardo si veda il dubbio in merito alle operazioni
“non soggette” esposto precedentemente), ai sensi
delle disposizioni IVA, nel relativo periodo di
riferimento.
Quindi, il primo invio, in scadenza il 31 agosto
2010, riguarda le operazioni registrate o
soggette a registrazione nel mese di luglio
2010. Successivamente si avrà un invio mensile
con scadenza alla fine del mese successivo.
I trimestrali (che non superano, nei quattro
trimestri, per ciascun gruppo di operazioni sopra
indicate, l’importo di euro 50.000,00) partono,
invece, a fine ottobre con la comunicazione del
periodo luglio-settembre 2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I modelli comunicazione dovranno essere presentati
esclusivamente in via telematica entro la fine del
mese successivo a ciascun periodo di riferimento. La
presentazione può essere effettuata anche attraverso
gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3,
D.P.R. n. 322/1998.
Per i contribuenti mensili, dunque, il primo
invio scadrà il 31 agosto 2010 e riguarderà le
operazioni registrate o soggette a registrazione nel
mese di luglio. I trimestrali, invece,
comunicheranno entro il 31 ottobre le vendite e gli
acquisti del terzo trimestre 2010.
SANZIONI
Secondo quanto disposto dall' art. 1,
comma 3, D.L. n. 40/2010, l'omissione,
l'incompletezza o la non veridicità della
comunicazione sarà punibile con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all' art. 11, D.Lgs.
n. 471/1997 elevata al doppio (quindi, da un minimo
di 516 ad un massimo di 4.132 euro).
Infine, viene fatto presente che in tale fattispecie
non torna applicabile il principio del cumulo
giuridico di cui all' art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi
chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa - Medici