CIRCOLARE N. 6/2010

Modello di comunicazione delle operazioni effettuate con paesi black list

Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali

Con il Provvedimento del 28 maggio 2010 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per le operazioni effettuate con operatori economici (clienti o fornitori) aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list). Tale Provvedimento, però, non ha sciolto i dubbi in merito alle prestazioni di servizi “non soggette ad IVA” per carenza del presupposto territoriale.

Riferimenti normativi

- Provvedimento 28 maggio 2010;

- D.L. 25 marzo 2010, n. 40;

- D.M. 30 marzo 2010;

- D.M. 21 novembre 2001;

- D.M. 4 maggio 1999.

PREMESSA

L'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 73) ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici (imprese e professionisti) aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” (vale a dire i paradisi fiscali, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001). Tutto ciò allo scopo di contrastare le frodi fiscali internazionali.

Con il D.M. 30 marzo 2010, sono stati, poi, individuati i termini nonché le modalità del nuovo obbligo di comunicazione di tali operazioni.

Inoltre, il D.M. marzo 2010 aveva precisato che i modelli di comunicazione, con le relative istruzioni per la compilazione, dovevano essere approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’emanazione del decreto stesso.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 maggio 2010 (Prot. n. 2010/ 85352), ha approvato il modello per la comunicazione da parte dei soggetti IVA dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata (black list), nonché le relative istruzioni alla compilazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come anticipato in premessa, i soggetti obbligati al nuovo obbligo di comunicazione sono i soggetti passivi identificati ai fini IVA (imprese e professionisti). L’obbligo sorge anche in capo ai soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA in Italia.

Dovrebbero rimanere escluse le operazioni effettuate da o nei confronti di enti non commerciali quando gli stessi non devono agire in qualità di soggetti passivi identificati ai fini IVA.

L’obbligo della comunicazione scatta con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione a decorrere dal 1° luglio 2010, effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (black list delle persone fisiche) o dal D.M. 21 novembre 2001 (black list delle società controllate estere). Si ricorda che l’ art. 1, comma 2, D.L. n. 40/2010 accorda al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di estendere o limitare, con proprio decreto di natura non regolamentare, ad altri Paesi o settori economici l’obbligo di comunicazione.

attenzione

Rimangono escluse dal nuovo adempimento le operazioni effettuate nei confronti dei privati.

 

attenzione

Fra i Paesi black list rientrano anche alcuni Stati dell’UE, e più precisamente: Cipro, Malta, Lussemburgo. Quindi, determinate operazioni scambiate con soggetti stabiliti in questi Paesi figureranno, oltre che nella nuova comunicazione, anche negli elenchi INTRASTAT. 

I Paesi - inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata - su cui scatterà il monitoraggio

Alderney 

Grenada 

Monaco 

Andorra 

Guatemala 

Montserrat 

Angola * 

Guernsey 

Nauru 

Anguilla 

Herm 

Niue 

Antigua e Barbuda * 

Hong Kong 

Nuova Caledonia 

Antille Olandesi 

Isola di Man 

Oman 

Aruba 

Isole Cayman 

Panama * 

Bahamas 

Isole Cook 

Polinesia Francese 

Bahrein * 

Isole Marshall 

Portorico * 

Barbados 

Isole Turks e Caicos 

Saint Kitts e Nevis 

Barbuda 

Isole Vergini Britanniche 

Saint Lucia 

Belize 

Isole Vergini Statunitensi 

Saint Vincent e Grenadine 

Bermuda 

Jersey 

Salomone 

Brunei 

Kenya * 

Samoa 

Cipro 

Kiribati 

San Marino 

Corea del Sud * 

Libano 

Sant'Elena 

Costa Rica * 

Liberia 

Sark 

Dominica * 

Liechtenstein 

Seychelles 

Ecuador * 

Lussemburgo * 

Singapore 

Emirati Arabi Uniti * 

Macao 

Svizzera * 

Filippine 

Malaysia 

Taiwan 

Giamaica * 

Maldive 

Tonga 

Gibilterra 

Malta * 

Tuvalu 

Gibuti 

Mauritius * 

Uruguay * 

 

 

Vanuatu 

* La lista del 21 novembre contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso

 

            MODELLO DI COMUNICAZIONE

           

            Il modello di comunicazione, approvato con il Provvedimento 28 maggio 2010, si compone oltre che dal frontespizio in cui vanno indicati i dati del contribuente, da un unico quadro (quadro A) da compilare distintamente per ciascun soggetto economico (impresa o professionista) avente sede, residenza o domicilio nei Paesi black list, nei cui confronti sono state poste in essere una o più delle seguenti operazioni: servizi resi, servizi ricevuti, cessioni di beni e acquisti di beni.

Con particolare riferimento al frontespizio va notato che è prevista la possibilità di presentare la comunicazione “correttiva nei termini” nel caso in cui si intenda procedere ad una rettifica o integrazione di una comunicazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione.

E’ altresì prevista la possibilità di presentare una comunicazione “integrativa” qualora siano scaduti i termini di presentazione e il soggetto voglia rettificare o integrare la stessa presentando entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti. Ci si può avvalere della comunicazione integrativa solo se sia stata presentata nei termini la comunicazione originaria.

Nel frontespizio occorre anche indicare l’anno di riferimento e la periodicità (mensile o trimestrale) di presentazione della comunicazione.

Per quanto attiene al quadro A vanno distinte le operazioni attive (indicando separatamente gli importi complessivi relativi alle cessioni di beni - comprese le esportazioni - e gli importi complessivi inerenti le prestazioni di servizi resi) da quelle passive (distinguendo, anche in questo caso, gli importi complessivi degli acquisti di beni e gli importi complessivi riferiti alle prestazioni di servizi ricevuti).

Inoltre, tutte le operazioni dovranno essere suddivise tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo di riferimento. Vanno altresì indicate separatamente le note di variazione riferibili a periodi precedenti dello stesso anno di riferimento, ovvero ad annualità precedenti già oggetto di comunicazione.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili (sia in acquisto che in vendita) occorre indicare separatamente anche gli importi complessivi dell’IVA afferente tali operazioni.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Secondo le istruzioni nonché sulla base di quanto disposto dall’art.4, D.M. 30 marzo 2010 all’interno dei nuovi modelli di comunicazione devono essere riportati anche i seguenti dati:

- Codice fiscale o partita IVA del soggetto con il quale è intercorsa l'operazione o in mancanza altro codice identificativo, attribuito al cliente o fornitore;

- cognome, nome, Stato e data di nascita (lasciando in bianco lo spazio relativo alla provincia), domicilio fiscale, se la controparte è una persona fisica (si fa presente che si dovrà indicare la data e il comune di nascita oltre alla provincia nel caso di operatori economici esteri nati in Italia);

- Denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa, se la controparte non è persona fisica.

 

attenzione

Gli operatori (prima della scadenza prevista per l’invio del nuovo modello), molto probabilmente si troveranno nella condizione di dover richiedere ai propri clienti o fornitori domiciliati nei Paesi black list, dati che in taluni casi (in particolare, data e Stato di nascita delle persone fisiche) non compaiono nelle fatture ordinariamente emesse o ricevute, al fine di adempiere correttamente all’obbligo di legge.

 

attenzione

Tra le operazioni “non soggette” rientrano le operazioni escluse dall'IVA ai sensi del comma 3 dell’art. 2 e del comma 4 dell’art. 3, D.P.R. n. 633/1972, nonché le operazioni prive del presupposto della territorialità.

 

Considerato che l’art. 1, D.M. 30 marzo 2010, stabilisce che si devono indicare unicamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (sia di acquisto che di vendita) sembra che le operazioni di cui agli artt. 2 e 3 richiamati debbano essere escluse dalla comunicazione. Inoltre, dal dettato letterale della norma, sembrerebbe che siano escluse dall’obbligo di comunicazione anche le operazioni non territoriali ai fini IVA, salvo limitate eccezioni, in quanto le stesse non sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione. Le istruzioni al nuovo modello non hanno chiarito tale punto, quindi, si auspica, in tal senso, un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infine, tra le operazioni passive (acquisti di beni e servizi), non dovrebbero comprendersi le importazioni.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell’ art. 2, D.M. 30 marzo 2010, così come prevedono le istruzioni alla compilazione del nuovo modello, è stato stabilito che il modello di comunicazione (così come per gli elenchi INTRASTAT) va presentato:

- a periodi trimestrali (con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare), per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

- a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nella suddetta condizione.

Il superamento del limite di 50.000 euro nel trimestre per una qualsiasi delle quattro categorie di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e acquisti di servizi) comporta l'obbligo della periodicità mensile. Nel modello dovranno essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione (al riguardo si veda il dubbio in merito alle operazioni “non soggette” esposto precedentemente), ai sensi delle disposizioni IVA, nel relativo periodo di riferimento.

Quindi, il primo invio, in scadenza il 31 agosto 2010, riguarda le operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio 2010. Successivamente si avrà un invio mensile con scadenza alla fine del mese successivo.

I trimestrali (che non superano, nei quattro trimestri, per ciascun gruppo di operazioni sopra indicate, l’importo di euro 50.000,00) partono, invece, a fine ottobre con la comunicazione del periodo luglio-settembre 2010.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I modelli comunicazione dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. La presentazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998.

Per i contribuenti mensili, dunque, il primo invio scadrà il 31 agosto 2010 e riguarderà le operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio. I trimestrali, invece, comunicheranno entro il 31 ottobre le vendite e gli acquisti del terzo trimestre 2010.

SANZIONI

            Secondo quanto disposto dall' art. 1, comma 3, D.L. n. 40/2010, l'omissione, l'incompletezza o la non veridicità della comunicazione sarà punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 elevata al doppio (quindi, da un minimo di 516 ad un massimo di 4.132 euro).

Infine, viene fatto presente che in tale fattispecie non torna applicabile il principio del cumulo giuridico di cui all' art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                                                 Studio Truppa - Medici