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STUDIO MONOGRAFICO
Trattamento contabile e fiscale dei risarcimenti
assicurativi relativi a sinistri che comportano la perdita di parte
dell’azienda
Oggetto
del parere
Le disposizioni che disciplinano i risarcimenti assicurativi
relativi ad un incendio che ha distrutto parte dell’azienda e relative
modalità per la contabilizzazione, imputazione a bilancio ed assoggettamento
ad imposizione delle perdite subite a seguito di un incendio e dei
relativi risarcimenti assicurativi.
Premessa
Per i risarcimenti, riguardanti grandi sinistri, effettuati
a imprenditori commerciali (es. società), colpiti da eventi straordinari
che comportano la perdita di parte dell'azienda, il legislatore
tributario ha previsto norme specifiche.
Ciò malgrado, in occasione di sinistri per eventi che
coinvolgono parte della struttura aziendale composta, solitamente,
da immobili, merci e macchinari,
con danni che, di sovente, si estendono a terzi e che, nella maggioranza
dei casi, comportano un fermo di parte dell'attività, si presentano
vaste aree di difficoltà di valutazione delle varie situazioni ed
interpretazione delle relative norme.
In queste evenienze le perdite ed i relativi risarcimenti
assicurativi riguardano importi considerevoli, per cui la
corretta classificazione delle poste in bilancio assume una notevole
importanza sia dal punto civilistico che fiscale.
I
principi della competenza e della prudenza
Aspetti civilistici
Dal punto di vista civilistico, le prime disposizioni
da analizzare sono quelle introdotte con l’articolo 2423-bis.
Questo articolo, tra l’altro, stabilisce, che si possono
rilevare esclusivamente utili effettivamente realizzati alla data
di chiusura dell'esercizio.
Il medesimo articolo, inoltre, introducendo il principio
della prudenza, prevede che i profitti non realizzati non debbano
essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente
realizzate debbano essere riflesse in bilancio.
In base a questo assunto parrebbe, pertanto, pacifico
imputare contabilmente il rimborso solamente quando l'importo dello
stesso sia stato definitivamente concordato con la compagnia di
assicurazione.
Il principio della prudenza deve essere, però, contemperato
con l'altro principio contabile della competenza espresso
nel punto 3) dell'articolo 2423-bis.
Esso statuisce che l'effetto degli eventi che riguardano
l'impresa deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario, presupponendo
un procedimento di correlazione di ricavi e costi relativi ad un
esercizio.
Per contemperare il disposto dei suddetti principi
è, pertanto, necessario che l'organo amministrativo, nella stesura
del bilancio del periodo di competenza del sinistro (bilancio al
31 dicembre 2001), apposti il presumibile credito nei confronti
della compagnia assicuratrice con contropartita un conto di ricavo
straordinario.
A tal fine è necessario e consigliabile che il suddetto
importo sia correttamente
valutato e documentato dagli amministratori ed avallato dal collegio sindacale.
Nel rispetto del principio della prudenza e per non rilevare utili
non realizzati, ove vi fossero anche minimi dubbi sull'importo iscritto,
come sembra nel caso in oggetto, la società potrebbe rettificare
la suddetta previsione con un apposito accantonamento ad un fondo
rischi tassato.
Aspetti fiscali – Imposte dirette – Il principio della competenza
Sotto il profilo fiscale l’analisi della disciplina
in oggetto non può non partire che dall’esame del principio della
competenza sancito dall'articolo 75 del Tuir.
In questa norma, mentre è piuttosto chiara l'identificazione
dell'esercizio di competenza al quale vanno imputati i ricavi da
cessioni di beni o da prestazioni di servizi e i costi per acquisizione
di beni o di servizi, nulla è stato disposto per i risarcimenti
assicurativi che non si configurino come ricavi da prestazioni corrispettive.
Considerato però che il rimborso assicurativo, nella
ipotesi di sinistri che comportano la perdita di parte dell’azienda,
avviene quasi sempre in un esercizio diverso da quello di accadimento
del sinistro, per i lunghi tempi tecnici di istruttoria da parte
delle compagnie assicuratrici, come è prevedibile nella fattispecie
in oggetto, e in mancanza di una normativa certa sull'insorgenza
del momento in cui si rende obbligatoria la rilevazione contabile
e fiscale del risarcimento, occorre comunque fare riferimento alle
norme generali sul reddito d'impresa riportate nello stesso articolo
75 del Tuir.
Tale articolo recita in proposito: "... i ricavi, le
spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza
non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo
l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni".
Dall'interpretazione letterale di questo precetto si
desume che l'impresa deve valutare attentamente il momento in cui
l'esistenza del risarcimento sia certa e l'ammontare dello stesso
sia determinabile in modo obiettivo e ciò indipendentemente dalla
data in cui si incasserà il rimborso.
La certezza del risarcimento è più facilmente determinabile e generalmente coincide
con la presa d'atto del sinistro da parte dell'assicurazione, salvo
casi di frode eventualmente sopravvenienti in momenti successivi.
La certezza del quantum è invece, definibile solamente nel momento in cui
i periti delle due parti raggiungono un compromesso, firmando congiuntamente
un documento che impegna irrevocabilmente le parti.
Prima di questo momento non ci potranno essere che
supposizioni ed intendimenti di carattere generale, ma non vi saranno,
quindi, né certezze né tantomeno diritti inappellabili sul quantum
Inoltre sempre dal punto di vista fiscale e con riferimento al caso
in oggetto, la valutazione sull'entità del risarcimento deve essere
ancora più circostanziata, in virtù delle tre differenti modalità
di tassazione (ricavi, plusvalenze e sopravvenienze) soprattutto
nella quantificazione delle plusvalenze sui beni strumentali posseduti
da non meno di 3 anni che possono essere diluite in 5 esercizi.
Gli amministratori sono quindi chiamati ad effettuare valutazioni non
solo sul risarcimento tout court, ma devono ipotizzare quanta parte
di esso sia dovuto alla distruzione di beni non strumentali, quanto
a danni indiretti e quanto alla distruzione di beni strumentali,
addirittura scomponendo quest'ultima tipologia di risarcimento cespite
per cespite.
È da considerare, peraltro, che l'importo del rimborso
dettagliato cespite per cespite non è generalmente evidenziato neanche
nell'Atto di liquidazione amichevole, cioè nel documento stilato tra assicurazione e
parte lesa alla conclusione della pratica di sinistro e nel quale
generalmente vengono riportati in allegato solamente gli importi
totali rimborsati per singola partita di polizza.
Tale documento deve, quindi, essere esplicitamente richiesto
alla compagnia, che non può esimersi dal produrlo.
Nel caso in cui nella liquidazione del sinistro intervengano
dei periti appositamente nominati dalla parte lesa e dalla compagnia
di assicurazione, alla conclusione del lavoro peritale, gli stessi
stilano un Processo verbale di perizia, riportando i valori del
risarcimento suddivisi per partita di polizza come ad esempio, fabbricati,
macchinari, merci, spese di salvataggio, ricorso terzi, spese di
perizia, demolizione e sgombero, onorario del perito, danni indiretti,
eccetera, e, in altro allegato, gli importi dettagliati che compongono
i suddetti totali di partita.
Sulla base di queste considerazioni si può evincere
che molti dati sono disponibili per l’organo amministrativo solo
successivamente al momento in cui deve essere deciso l’inserimento
in bilancio del quantum del rimborso assicurativo.
Quindi, le valutazioni che deve effettuare l'organo
amministrativo sono tutt'altro che semplici e tutt'altro che scevre
da possibili errori ed eventuali contestazioni da parte degli organi
di controllo fiscali che, intervenendo in periodi successivi a quelli
del sinistro, possono avvalersi del supporto dei documenti definitivi
stilati alla chiusura del sinistro stesso, da raffrontare con le
valutazioni effettuate dall'impresa.
In conclusione, l'impresa dovrà porre particolari cure nel cercare
di non dare spazio a eventuali contestazioni fiscali allorché, ad
esempio, decidesse di imputare il rimborso assicurativo all'atto
dell'incasso, trovandosi nella situazione di aver posticipato la
tassazione di un componente di reddito, ovvero nel caso decidesse
di contabilizzare il rimborso nello stesso esercizio del sinistro,
con erronea suddivisone tra ricavi, plusvalenze e sopravvenienze.
Le contrapposte posizioni dell'Amministrazione finanziaria,
che, da un lato, sottintende l'imputazione del presumibile ricavo
nello stesso anno della rilevazione della perdita, anche al fine
di anticipare l'imposizione della componente attiva e del contribuente
che, dall'altro, mira al differimento della stessa, potrebbero alla
fine trovare un contemperamento.
Rilevando il presumibile risarcimento nell'esercizio
in cui si contabilizzano le relative perdite, la tassazione, in
molti casi, potrebbe essere anche più favorevole al contribuente,
nell'ipotesi in cui il danno maggiore riguardi beni strumentali
posseduti da non meno di 3 anni, per la possibilità di diluizione
della stessa in un periodo massimo di 5 anni.
Per attenuare la probabilità di rilievi da parte del
Fisco, scaturenti dall'appostazione nell'esercizio del sinistro
di una plusvalenza sottostimata al solo fine di poter usufruire
nei successivi esercizi di una sopravvenienza tassata alla stessa
stregua della plusvalenza (articolo 55, comma 2), è opportuno acquisire
dall'assicurazione o dai periti la documentazione idonea che conferisca
all’indennizzo i caratteri della “certezza” e della “oggettiva determinabilità”.
La ricerca della documentazione idonea che conferisca all’indennizzo
i caratteri della “certezza” e della “oggettiva determinabilità”
La competenza dovrebbe essere ricollegata alla fase
successiva alla denunzia del sinistro, che caratterizza il risarcimento
del danno in forma assicurativa e cioè alla fase della liquidazione.
In tale fase, infatti, la compagnia verifica se il tipo di danno
rientra nella copertura assicurativa e, quindi, dopo aver verificato
se sussista l’obbligo al risarcimento, procede alla quantificazione
dell’indennizzo.
Solo con l’ultimazione della fase liquidatoria il risarcimento
diventa oggettivamente determinabile e fiscalmente imputabile al
periodo di imposta.
In precedenza, vista anche la varietà delle tecniche
di calcolo adottate dalle varie compagnie di assicurazione, l’indennizzo
è soltanto stimabile.
Per ultimazione della fase liquidatoria non deve ovviamente
intendersi il materiale pagamento dell’indennizzo, ma solo la sua
definizione. Ci si deve però chiedere se sia sufficiente l’atto
unilaterale con cui l’assicuratore comunica l’importo dell’indennizzo
all’assicurato o se sia necessaria l’accettazione dell’impresa risarcita,
accettazione che normalmente viene formalizzata con una quietanza
sottoscritta rilasciata dall’assicurato alla compagnia.
Al riguardo, sembra ragionevole ritenere che al momento
in cui la compagnia porta a conoscenza dell’assicurato l’importo
dell’indennizzo, quest’ultimo possa considerarsi già oggettivamente
determinato e debba essere dichiarato.
Infatti, anche nell’ipotesi in cui l’impresa, non ritenendo
congruo il risarcimento, non lo accetti formalmente e ne chieda
una revisione in via arbitrale o giurisdizionale, la pendenza della
lite non dovrebbe incidere sull’indennizzo nel frattempo liquidato.
Quando si tratta esclusivamente di controversie sul
quantum, l’ammontare liquidato dovrebbe rimanere infatti giuridicamente acquisito
dall’assicurato.
Ne consegue che la controversia, in questi casi, verterà
su un possibile adeguamento del risarcimento, potendosi nel frattempo
qualificare come certa la parte già determinata. L’aumento dell’indennizzo,
eventualmente ottenuto con accordo transattivo o con sentenza dell’Autorità
giudiziaria, rileverà a sua volta fiscalmente come sopravvenienza
in tali successivi momenti.
Ulteriori difficoltà si delineano qualora il quantum
sia oggetto di un giudizio in corso, perché in tale situazione
bisogna anche tenere conto dell'efficacia fra le parti di una sentenza
non definitiva. Tale sentenza deve infatti considerarsi immediatamente
esecutiva, ancorché impugnata dalla parte soccombente, sempre che
il giudice non ne ordini la sospensione per il caso in cui ritenga
che dalla esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile.
Ne deriva che l'indennizzo liquidato, per esempio, in una sentenza
di secondo grado, anche se soggetta a gravame, rappresenta per la
parte vittoriosa un credito certo e obiettivamente determinabile
e, come tale, di sicura rilevanza contabile e fiscale. Esso, pertanto,
costituirà fiscalmente una sopravvenienza attiva destinata a concorrere
alla formazione della base imponibile, ma suscettibile di essere
rettificata nell'anno in cui la sentenza definitiva modificherà
eventualmente l'entità dell'indennizzo riconosciuto nella sentenza
riformata.
In conclusione, pur essendo il problema dell’imputazione
temporale dell’indennizzo assicurativo strettamente connesso con
quello della rilevazione contabile della perdita dei beni dell’impresa
danneggiati dal sinistro, sulla base di quanto detto sopra, occorrerebbe
rilevare la perdita autonomamente rispetto all’indennizzo assicurativo,
seguendo la regola generale per cui ai fini tributari la rilevazione
dei singoli elementi reddituali deve avvenire in modo autonomo in
base ad una valutazione specifica dei requisiti della competenza
e della certezza ed oggettiva determinazione, senza considerare
la loro correlazione con elementi redditualli di segno opposto.
Ne discende che la rilevazione della perdita dovrebbe non attendere
il periodo d’imposta in cui l’indennizzo diviene imputabile all’esercizio.
Questa soluzione potrebbe sembrare insoddisfacente perché porta a contabilizzare
una perdita quando l’impresa è già a conoscenza che tale perdita
sarà indennizzata dalla società di assicurazione e perché può provocare
risultati di periodo asimmetrici rispetto all’imputazione temporale
di elementi reddituali correlati.
Inoltre, la visione autonoma delle perdite e degli
indennizzi potrebbe, visto il vago buonsenso che ispira i giudizi
tributari, non essere favorevolmente accolta.
Tuttavia, è difficile individuare un appiglio normativo
che consenta di scavalcare la rilevazione distinta in differenti
esercizi, che appare anzi pienamente conforme ai principi di tassazione
del reddito d’impresa.
Inoltre, al fine di individuare l’esercizio di competenza
occorrerà anche valutare attentamente di volta in volta, l’atto
con cui l’assicuratore porta a conoscenza dell’assicurato l’importo
dell’indennizzo e distinguere tra le proposte di liquidazione e
le proposte di transazione.
Si tratta del caso, in cui nella proposta di indennizzo,
l’assicuratore fa presente di rinunziare a far valere eventuali
circostanze che potrebbero portare a una esclusione della copertura
assicurativa.
In questo caso l’ammontare offerto potrebbe non considerarsi
acquisito nel caso l’assicurato dovesse adire le vie legali. Ci
si troverebbe in sostanza di fronte ad una proposta di transazione;
l’importo offerto rileverebbe fiscalmente solo quando tale proposta
di transazione venisse accettata dalla controparte o, nel caso insorgesse
una controversia avanti all’Autorità giudiziaria, qualora intervenisse
una sentenza del competente organo giurisdizionale.
Aspetti fiscali - Irap
L’analisi degli aspetti per la determinazione dell’imposta
Irap dovuta non possono non partire che da quelli riguardanti la
corretta classificazione delle varie poste in esame nel bilancio
delle società.
Le norme del codice civile non sono di molto aiuto
nella corretta allocazione contabile dei risarcimenti assicurativi.
A tal fine occorre pertanto riferirsi necessariamente
ai principi contabili.
Nel Principio contabile n. 12 viene stabilito che,
per considerare straordinario un componente di reddito, non è sufficiente valutare l'eccezionalità (a livello
temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo), ma occorre anche
rilevare l'estraneità della fonte del provento o dell'onere rispetto
alla gestione ordinaria.
In questa accezione, riteniamo che i rimborsi e gli
oneri scaturenti da un sinistro dovuto ad evento che ha comportato
la perdita di parte dell’azienda siano da allocare nella sezione
E del conto economico tra i proventi e gli oneri straordinari.
Pertanto, al fine di una corretta classificazione nel conto economico
dei costi e dei ricavi, importante per definire la base imponibile
Irap, si ritiene che i rimborsi assicurativi debbono essere allocati
nella voce A5 "Altri Ricavi e Proventi" solo quando indennizzano
sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri
straordinari secondo la predetta definizione.
In questa ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi
costituiscono proventi straordinari da rilevare alla voce E20.
Ciò premesso, occorre adesso vedere le norme che stabiliscono
i criteri per la determinazione dell’imposta dovuta.
Come è noto, le imprese soggette ad Irpeg debbono a
norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 assolvere
l'Irap sul valore della produzione
netta, definito come differenza tra la somma delle voci classificabili
nel valore della produzione di cui al comma
1, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di
quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera
B) dello stesso comma, ad esclusione delle perdite su crediti e
delle spese per il personale dipendente.
Inoltre, ai fini del calcolo dell’Irap dovuta occorre
tenere conto anche delle disposizioni introdotte con gli articoli
11 e 11-bis del predetto decreto.
Ritornando al caso in oggetto, si può affermare che
i rimborsi assicurativi, in virtù dei criteri previsti dal suddetto
principio contabile, sono classificabili tra i proventi straordinari
di cui alla lettera E) dell'articolo 2425 del codice civile.
Inoltre, applicando la disposizione normativa che introduce
il suddetto principio di carattere generale, i rimborsi in oggetto
non dovrebbero rientrare nella base imponibile del tributo, così
come non vi dovrebbero rientrare i relativi oneri straordinari rappresentati
dalle minusvalenze, dalle perdite e dai costi relativi.
A questa regola di carattere generale fa però eccezione
la norma di cui al
comma 3 dell'articolo 11 citato, secondo la quale, in ogni caso,
concorrono alla formazione della base imponibile Irap, secondo le
regole previste ai fini delle imposte dirette, le plusvalenze e
le minusvalenze relative a beni strumentali.
Nelle previsioni del comma 3 dell’art. 11 sopracitato dovrebbero rientrare, quindi,
anche i risarcimenti dovuti a perdita di beni merce o, in genere,
di beni non strumentali ed i risarcimenti per danni diretti ed indiretti,
quali danni a terzi, spese di salvataggio, spese di perizia, spese
di demolizione e spese di sgombero.
Pertanto, anche ai fini Irap, l’atto di liquidazione
stilato con la compagnia di assicurazione deve essere esplicitamente
richiesto alla stessa compagnia di assicurazioni ed utilizzato ai
fini sia della corretta imputazione in bilancio sia ai fini della
corretta applicazione delle suddette disposizioni normative.
Infine si rileva che nel decreto legislativo n. 446/97
si configura una discrasia in quanto lo stesso accadimento aziendale
(rimborso assicurativo sui beni strumentali) è tassato ai fini
Irap se rilevato per competenza come plusvalenza fiscale nell'anno
del sinistro, mentre è esente se rilevato in un esercizio successivo
come sopravvenienza attiva.
Infatti, nel caso in cui il risarcimento assicurativo
fosse contabilizzato in un esercizio successivo alla rilevazione
della minusvalenza per la perdita o il danneggiamento, esso andrebbe
contabilizzato sempre nell'area dei proventi straordinari, quale
sopravvenienza attiva ma, per effetto della norma di cui al citato
comma 3 dell'articolo 11, concorrerebbe alla formazione della base
imponibile Irap solamente se correlato a componenti negativi del
valore della produzione di periodi di imposta precedenti, fra i
quali non sono comprese le minusvalenze per la perdita o il danneggiamento
di beni strumentali. Queste, infatti, concorrono alla formazione
della base imponibile Irap non in quanto costi della produzione,
ma per effetto di un esplicito precetto normativo, sicché il
risarcimento che ad esse si riferisse non sarebbe correlabile a
componenti negativi della produzione e quindi non inciderebbe nella
determinazione della base imponibile.
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il risarcimento assicurativo
fosse contabilizzato in un esercizio successivo esso non dovrebbe
concorrere alla formazione della base imponibile Irap.
Non si può non rilevare che dal punto di vista Irap
esistono molte aree di incertezze interpretative e il tutto è stato
reso ancor più complicato con l'approvazione della legge Finanziaria
2000, che ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 11 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446.
La
classificazione dei vari risarcimenti
Il Tuir, trattando del reddito di impresa, prende in
considerazione i risarcimenti assicurativi nei seguenti articoli:
- Art. 53
- Ricavi;
- Art. 54
- Plusvalenze patrimoniali;
- Art. 55
- Sopravvenienze attive.
Passando ad esaminare le singole fattispecie, notiamo
che il legislatore ha distinto il trattamento fiscale dei risarcimenti
assicurativi in funzione di ciò che viene indennizzato.
Ricavi
Nell’articolo 53, comma 1, lettera d), sono considerati ricavi "le indennità conseguite a titolo
di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere", ossia i
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
ed inoltre le materie prime, sussidiarie, semilavorati ed altri beni
mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere
impiegati nella produzione.
È pacifico, quindi, che il risarcimento assicurativo,
essendo considerato ricavo, sarà tassato alla stregua di una qualsiasi
vendita nell'anno di imputazione in bilancio, secondo il principio
della competenza economica sancito dall'art. 75, comma 1, del Tuir.
Dal punto di vista economico, ai suddetti ricavi sono
contrapposti i costi derivanti dalla perdita di beni non strumentali,
che, nella contabilità di magazzino, sono rilevati mediante scritture
di storno, mentre in contabilità generale sono rilevati a
fine anno come minori rimanenze finali.
Plusvalenze
Nell’articolo 54, comma 1, lettera b), sono considerate plusvalenze i risarcimenti,
"anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni" relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma
1 dell'art. 53.
Nel comma 2 dell'articolo 54 viene, inoltre, specificato
che l'ammontare della plusvalenza è costituito "dalla differenza
fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri
accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.".
Nel comma 4 dell'articolo 54 si dà facoltà all'imprenditore
di rateizzare l'impatto fiscale della plusvalenza per quote costanti
in un periodo massimo di cinque esercizi, limitatamente ai beni
che sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.
Detto periodo deve essere compreso fra il giorno dell'acquisto del
bene e quello della perdita.
La casistica di questo secondo articolo si desume,
quindi, per esclusione.
Il risarcimento di tutti i "beni" che non ricadono
sotto la disciplina dell'articolo 53 concorre a formare il reddito
come plusvalenza.
Per deduzione, trattandosi di beni, in questa fattispecie
ricadono tutti i beni mobili ed immobili strumentali, ad esclusione:
-
degli "immobili merce" alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
che rientrano nella fattispecie dell'articolo 53 e per i quali -
come già detto - i relativi indennizzi concorreranno alla formazione
del reddito come ricavi;
-
degli "immobili patrimonio"
che, essendo non strumentali né per natura né per destinazione,
rientrano nella fattispecie dell'articolo 55 e per i quali i relativi
indennizzi concorreranno alla formazione del risultato di esercizio
come sopravvenienze attive.
Il comma 2 dell’articolo 54 ci induce a due ulteriori
considerazioni.
La prima è legata al concetto di "oneri accessori",
che risulta chiaro
se riferito al corrispettivo di vendita, in quanto al trasferimento
sono spesso collegati oneri di diretta imputazione, mentre non risulta
altrettanto univoco se riferito all'indennizzo assicurativo, a meno
che non ci si voglia riferire alle parcelle dei periti di parte
o dei consulenti che assistono l'azienda nei rapporti con la compagnia
di assicurazione al fine di ottenere un congruo e veloce indennizzo.
La seconda considerazione riguarda il concetto di plusvalenza
e la definizione dell'ammontare della stessa. L'Amministrazione
finanziaria, con la risoluzione n. 9/1161 del 29 dicembre 1976,
ha espresso in proposito una valutazione molto puntuale, affermando
che il risarcimento assicurativo dà luogo a plusvalenza solamente
nel caso in cui "l'indennizzo sia stato liquidato o il relativo
credito iscritto in bilancio nel medesimo periodo d'imposta dell'evento
dannoso" e che "il provento rappresenta una plusvalenza la quale
è costituita dalla differenza tra l'ammontare della somma riscossa
o del credito iscritto e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto
del bene distrutto".
Qualora, invece, nel periodo d'imposta in cui si è
verificato l'evento dannoso non sia stato liquidato l'indennizzo
dei beni distrutti né iscritto il relativo credito in bilancio "l'indennizzo
di cui trattasi è configurabile come sopravvenienza attiva nel suo
integrale ammontare rappresentando una sopravvenuta insussistenza
di una posta negativa (articolo 55, comma 1) che ha già influenzato
in tal senso la determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio
in cui si è verificato l'evento dannoso".
L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria si
spiega se si considera che, se l'indennizzo viene percepito o comunque
si rende certo e oggettivamente determinabile nell'anno del sinistro
e, quindi, viene rilevato fra i crediti, la componente reddituale
che concorre alla formazione del risultato di esercizio è costituita
dalla (eventuale) sola plusvalenza e cioè dalla differenza positiva
fra l'entità dell'indennizzo percepito o del credito iscritto e
l'entità della perdita patrimoniale, costituita dal costo del bene
non ancora ammortizzato. Naturalmente, per costo non ammortizzato
deve intendersi il costo di acquisto o di costruzione fiscalmente
riconosciuto al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti, sicché
la plusvalenza civilistica potrebbe non coincidere con quella fiscalmente
rilevante.
Qualora i beni strumentali, anziché andare totalmente
perduti, subiscano un danneggiamento che ne riduca il valore patrimoniale,
la plusvalenza scaturirà ponendo a raffronto l'indennizzo liquidato
e la quota di costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile
al danno subito dai beni in questione.
Quanto sopra si può esprimere con la seguente formula:
costo non ancora ammortizzato
Indennizzo x --------------------------------------------
Valore normale del bene non danneggiato
In altri termini, il
risarcimento si raffronta con la quota di costo fiscalmente
riconosciuta proporzionalmente imputabile al danno subito dal bene
oggetto di valutazione.
Qualora, invece, il danno sia di entità tale da poter
essere riparato, il bene al quale si riferisce, reintegrato nella
sua funzionalità, manterrà i valori espressi in bilancio prima dell'insorgenza
del danno (costo da ammortizzare e fondo di ammortamento), mentre
le spese di riparazione concorreranno alla formazione della base
imponibile come componenti negativi nell'entità e secondo la procedura
prevista dalla norma di cui all'articolo 67, comma 7, del Tuir e
il relativo indennizzo assicurativo costituirà componente positivo
di reddito da contrapporre alle spese di riparazione.
Se invece l'indennizzo viene liquidato o riconosciuto
in esercizi successivi, al termine, per esempio, di un lungo contenzioso,
si presume che nell'anno dell'evento dannoso la perdita o il danneggiamento
dei beni siano stati rilevati fra i componenti negativi di reddito,
come sopravvenienza passiva, per un importo pari al costo o alla
quota di costo non ammortizzato, come espressamente previsto dagli
artt. 66, comma 3, e 67, comma 5, del Tuir.
Ne consegue che, all'atto della percezione in esercizi
successivi, l'intero importo del risarcimento dovrà concorrere alla
formazione del risultato di esercizio quale sopravvenienza attiva,
anche nel caso in cui nei precedenti esercizi il contribuente non
abbia rilevato la perdita del bene per sua incuria o negligenza.
La stessa regola vale per i risarcimenti che si riferiscono
ai "beni merce", se liquidati in esercizi successivi a quello di
rilevazione della perdita nella contabilità di magazzino e nel conto
economico sotto forma di minori rimanenze finali.
Tuttavia, per evitare un'evidente discriminazione rispetto
alla disciplina fiscale prevista per le plusvalenze, per le quali,
come già detto, è ammessa la ripartizione in più esercizi, l'art.
55, comma 2, del Tuir prevede, attraverso il rinvio
alla norma di cui all'art. 54, comma 4, dello stesso Tuir, che,
qualora l'indennità assicurativa percepita per la perdita di beni
diversi dai "beni merce" sia di entità superiore al costo non ammortizzato
e, quindi, alla sopravvenienza passiva già rilevata nell'anno del
sinistro, la differenza possa essere imputata in quote costanti
nell'esercizio in cui è stato liquidato o riconosciuto il risarcimento
e nei successivi ma non oltre il quarto, sempre che si tratti ovviamente
di beni posseduti per almeno tre anni. In altri termini, la
differenza fra indennizzo e costo non ammortizzato fiscalmente,
che costituirebbe plusvalenza rateizzabile se l'indennizzo fosse
liquidato nell'anno del sinistro, segue la stessa disciplina della
plusvalenza ed è, quindi, frazionabile in più esercizi anche quando
costituisce sopravvenienza ed è compresa nell'importo complessivo
di quest'ultima.
L'intero importo dell'indennizzo, che costituisce la
sopravvenienza, viene scisso in due parti: la prima è costituita
dalla parte di esso che si contrappone alla sopravvenienza passiva
già dedotta e che concorre nella stessa misura alla formazione della
base imponibile nell'anno della percezione o dell'imputazione; la
seconda, costituita dalla differenza, concorre alla formazione della
base imponibile per quote costanti, secondo la norma che regola
la tassazione delle plusvalenze.
Sopravvenienza attiva
Nell’articolo 55, comma 3, lettera a), sono considerate
sopravvenienze attive "le indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 54".
Taluni definiscono tali sopravvenienze "assimilate",
in quanto non correlate a componenti negative imputate a precedenti
esercizi.
In questa ipotesi ricadono tutte le casistiche riguardanti
le polizze "All Risks" o "Danni Indiretti" che indennizzano l'azienda
anche per evenienze diverse dalla perdita di beni materiali, quali,
ad esempio, i risarcimenti a terzi danneggiati, i risarcimenti
per mancato guadagno o altre ipotesi che si possono variamente configurare
nella stesura delle polizze assicurative.
Per le sopravvenienze attive di cui sopra, la tassazione
avviene nell'esercizio in cui viene contabilizzato il risarcimento
assicurativo, come per i ricavi e per le plusvalenze riferite a
beni strumentali posseduti da meno di 3 anni.
Questo ultimo tipo di indennizzo potrebbe essere collegato
a costi materiali sostenuti dall'impresa, come nel caso di risarcimenti
dovuti a terzi, oppure non collegato a costi materialmente sostenuti,
come nel caso di risarcimento per perdita di profitto.
Conclusioni
Come si può evincere da quanto detto sopra, la disciplina
dei risarcimenti assicurativi riferiti a sinistri per eventi che
coinvolgono parte della struttura aziendale composta da immobili,
macchinari, merci, beni di terzi, è piuttosto complessa in quanto
le disposizioni fiscali sono soggette a svariate interpretazioni,
soprattutto con riferimento ai criteri per l’individuazione del
periodo di competenza.
L'impresa potrebbe, quindi, essere soggetta contestazioni fiscali sia
nel caso in cui imputi il rimborso assicurativo all'atto dell'incasso,
trovandosi nella situazione di aver posticipato la tassazione di
un componente di reddito, sia nel caso in cui contabilizzi il rimborso
nello stesso esercizio del sinistro con erronea suddivisone di tale
importo tra ricavi, plusvalenze e sopravvenienze.
Per ridurre la probabilità di rilievi da parte del Fisco è opportuno,
nella prima fase, acquisire dall’assicurazione o dai periti
una documentazione idonea a stabilire la presumibile quantificazione
dell’indennizzo.
Ciò al fine di risolvere i dubbi sia sulla certezza
del risarcimento che sul quantum, anche se questi sono
però spesso risolvibili solamente nel momento in cui i periti delle
due parti raggiungono un compromesso firmando congiuntamente un
documento che impegna irrevocabilmente le parti.
Ciò detto, riteniamo comunque che pur essendo il problema
dell’imputazione temporale dell’indennizzo assicurativo strettamente
connesso con quello della rilevazione contabile della perdita del
bene d’impresa danneggiato dal sinistro, sulla base di quanto detto
sopra, occorrerebbe rilevare la perdita autonomamente rispetto all’indennizzo
assicurativo, seguendo la regola generale per cui ai fini tributari
la rilevazione dei singoli elementi reddituali deve avvenire in
modo autonomo in base ad una valutazione specifica dei requisiti
della competenza e della certezza ed oggettiva determinazione, senza
considerare la loro correlazione con elementi redditualli di segno
opposto. Ne discende che la rilevazione della perdita dovrebbe non
attendere il periodo d’imposta della perdita in cui l’indennizzo
diviene imputabile all’esercizio.
A tal fine occorrerebbe però anche valutare attentamente
di volta in volta, l’atto con cui l’assicuratore porta a conoscenza
dell’assicurato l’importo dell’indennizzo e distinguere tra le proposte
di liquidazione e le proposte di transazione.
Inoltre gli amministratori sono chiamati ad effettuare
valutazioni non solo sul risarcimento tout court, ma devono anche
ipotizzare quanto parte di esso è dovuto alla distruzione di beni
non strumentali, quanto a danni indiretti e quanto alla distruzione
di beni strumentali, scomponendo quest’ultimo cespite per cespite.
A tal fine deve essere esplicitamente richiesto alla
compagnia di assicurazione che non può esimersi dal produrlo l’atto
di liquidazione amichevole che deve riportare in modo dettagliato
l’importo del risarcimento scomposto cespite per cespite.
Nell’intento di fornire maggiore chiarezza su quanto
sopra esposto, riassumiamo il tutto nella seguente:
Tabella n. 1 – modalità di tassazione del beni o diritti
risarciti
| Tipo di bene o diritto risarcito |
Trattamento fiscale dei risarcimenti assicurativi |
Modalità di tassazione |
| beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa ed inoltre le materie
prime, sussidiarie, semilavorati |
ricavi |
nell’esercizio in cui vengono imputati a conto
economico |
| beni mobili ed immobili strumentali ad esclusione
degli “immobili merce” e degli immobili patrimonio |
plusvalenze (*) |
possibilità di rateizzare in cinque esercizi
se relativi a beni posseduti da più di tre anni |
| -
immobili patrimonio
- beni
mobili ed immobili strumentali ad
esclusione degli “immobili merce”
- i risarcimenti
a terzi danneggiati
- i risarcimenti
per mancato guadagno
|
sopravvenienza attiva (**) |
la tassazione avviene nell'esercizio in cui
viene contabilizzato il risarcimento assicurativo, come per
i ricavi e per le plusvalenze riferite a beni strumentali
posseduti da meno di 3 anni. |
(*) il risarcimento assicurativo dà luogo
a plusvalenza solamente nel caso in cui "l'indennizzo sia stato
liquidato o il relativo credito iscritto in bilancio nel medesimo
periodo d'imposta dell'evento dannoso"
(**) Qualora nel periodo d'imposta in cui si
è verificato l'evento dannoso non sia stato liquidato l'indennizzo
dei beni distrutti né iscritto il relativo credito in bilancio l'indennizzo
di cui trattasi è configurabile come sopravvenienza attiva
|