Premessa
3.1.1
– Rimborso documentato a piè di lista delle spese di vitto
e alloggio effettuate fuori dal territorio comunale dove si
trova la sede di lavoro
3.1.2
– Rimborso documentato a piè di lista delle spese di trasporto
effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede
di lavoro
3.1.3
– Rimborso documentato a piè di lista delle spese di vitto
e alloggio effettuate nell’ambito del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro
3.1.4 – Rimborso documentato a piè di lista delle spese di trasporto
effettuate nell’ambito del territorio comunale dove si trova la
sede di lavoro
3.1.5 – Necessità dell’incarico
3.1.6 – Il rimborso a piè di lista e i contributi previdenziali
3.2
– Rimborso forfetario
Premessa
3.2.1
– Rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio effettuate
fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
3.2.2 - Rimborso
documentato delle spese di trasporto effettuate
fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
3.2.3 - Rimborso
forfetario delle spese di vitto e alloggio effettuate nell’ambito
del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
3.2.4 - Rimborso documentato delle spese di trasporto effettuate
nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di
3.2.5 – Necessità
dell’incarico
3.2.6 - Il rimborso
forfetario ed i contributi previdenziali
3.3
-– Rimborso
in forma mista (forfetario+piè di lista)
4 – Il rimborso
spese e la documentazione giustificativa
5
– Il rimborso
spese al collaboratore residente ed il contributo previdenziale
INPS (10% - 15% - 18% - 19%)
6
– Il rimborso
spese al collaboratore residente e la disciplina IVA
7
– Il rimborso
spese ai professionisti (residenti e non residenti)
7.1
– Il rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio
7.2 –
Il rimborso
delle spese diverse dalle precedenti
7.3 – Il rimborso
delle spese e la disciplina IVA
7.4
– Il rimborso
delle spese ed il contributo previdenziale INPS (10% - 15% - 18%
- 19%)
8
– Il rimborso
spese al lavoratore autonomo occasionale (residente e non residente)
9 – Il rimborso
delle spese e la ritenuta fiscale
10
– Gli obblighi
posti in qualità di sostituto di imposta a carico del committente
10.1 – Definizione
di residenza
ai fini del TUIR
10.2
– Obbligo di accertare la residenza da parte della società
11
– Deducibilità del rimborso
spese da parte del soggetto erogante il rimborso (impresa)
12
– Deducibilità del rimborso
spese da parte del soggetto erogante il rimborso (professionista)
13 – Rifatturazione
delle spese rimborsate
INDICE PROSPETTI
Prospetto n. 1
Rimborso
spese al lavoratore dipendente o al collaboratore
Prospetto n. 2
Partecipazione al reddito del lavoratore dipendente e del collaboratore
del rimborso spese
Prospetto n. 3
Adempimenti
posti a carico dell’impresa erogante il rimborso spese al dipendente
ed al collaboratore
Prospetto n.4
Rimborso
spese all’esercente arte o professione
Prospetto n. 5
Rimborso
al lavoratore autonomo residente
Parte
prima – Lavoratore autonomo
Parte
seconda – Impresa erogante il rimborso
Prospetto n. 6
Rimborso
al lavoratore autonomo residente che effettua la prestazione in
Italia
Parte
prima – Lavoratore autonomo
Parte
seconda – Impresa erogante il rimborso
Prospetto n. 7
Rimborso
al lavoratore autonomo residente che effettua la prestazione all’estero
Parte
prima – Lavoratore autonomo
Parte
seconda – Impresa erogante il rimborso
Prospetto n. 8
Rimborso
spese al lavoratore autonomo occasionale
Prospetto n. 9
Valore
dei costi medi delle classi di veicoli di 17 HP fiscali - benzina
Prospetto n. 10
Valore
dei costi medi delle classi di veicoli di 20 HP fiscali - diesel
Prospetto n. 11
Deducibilità dei rimborsi spese per le imprese
Prospetto n. 12
Deducibilità dei rimborsi spese per gli esercenti arti o professioni
Prospetto n. 13
Deducibilità della rifatturazione del rimborso spese tra imprese
ALLEGATI
Allegato n. 1
Richiesta
di utilizzo vettura privata per servizio
IL
RIMBORSO DELLE SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE, AI COLLABORATORI
(ES. AMMINISTRATORI) ED AI PROFESSIONISTI
1
- Premessa
- Natura del rimborso
Nella
pratica aziendale accade che vengano erogate delle somme ai dipendenti,
ai collaboratori ed ai professionisti con un titolo diverso dalla
retribuzione o dal compenso.
Valutare
quando il rimborso spese rivesta la natura di retribuzione è fondamentale,
non solo per l’aspetto economico (cioè l’aggravio che ne può derivare
all’azienda, al dipendente, al collaboratore o al professionista,
per l’assoggettamento a ritenuta sia previdenziale che fiscale),
ma anche per le pesanti conseguenze, spesso di natura penale,
che eventuali omissioni contributive possono comportare.
Le
somme che vengono erogate possono avere natura di compenso vero
e proprio o di rimborso (carattere risarcitorio).
Naturalmente la disciplina fiscale applicabile alle due ipotesi è diversa.
- Definizione di compenso
Siamo
di fronte ad un compenso quando l’erogazione di una somma di denaro
viene effettuata per soddisfare a titolo remunerativo un’attività
o un’esigenza personale del prestatore d’opera.
- Definizione di rimborso
La
natura dell’erogazione è quella del rimborso quando questa viene
effettuata per rifondere una spesa sostenuta dal lavoratore (es.
dipendente, collaboratore, professionista) nell'interesse del
datore di lavoro.
Rimborso
significa, quindi, restituzione da parte del datore di lavoro
del denaro che è stato speso da determinati soggetti (es. dipendenti
e collaboratori), per conto dello stesso datore di lavoro.
Da
questa definizione si possono enucleare due concetti utili al
fine dello studio dei rimborsi:
ogni ipotesi di rimborso presuppone l’esistenza di due soggetti;
la spesa sostenuta da uno dei soggetti è effettuata nell’interesse
dell’altro.
Chi
sostiene la spesa quindi non ne usufruisce per un interesse proprio.
Ciò significa che è di primaria importanza verificare su chi ricade
l’utilità della spesa ; tale aspetto è fondamentale per distinguere
il corrispettivo dal mero reintegro patrimoniale.
Da
quanto sopra deriva quanto segue:
1)
il ciclo del rimborso ha inizio con il rapporto che lega il soggetto
rimborsato al soggetto erogante il servizio o cedente il bene
ed ha fine con il rimborso delle spese che avviene necessariamente
in un momento successivo;
2)
l’erogazione del servizio (o la cessione del bene rimborsato)
e il trasferimento dell’utilità al soggetto beneficiario della
spesa sono contemporanei.
- Spese in valuta estera
Prima
di iniziare l’analisi delle caratteristiche dei diversi tipi di
rimborso e della loro disciplina fiscale e previdenziale, è opportuno
analizzare le norme che disciplinano il cambio da applicare alle
spese sostenute in valuta.
Ai
fini della determinazione del reddito della società erogatrice
il rimborso ed ai fini della determinazione del reddito dei soggetti
percettori del rimborso stesso (dipendenti, collaboratori e professionisti),
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
devono essere valutati secondo il cambio del giorno in cui sono
stati sostenuti o percepiti o del cambio del giorno antecedente
più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui
sono stati sostenuti o percepiti (articolo 9, secondo comma e
articolo 110, secondo comma del TUIR).
Inoltre,
per effetto delle disposizioni contenute nelle predette norme,
le spese sostenute dai dipendenti e dai collaboratori, allegate
alla nota spese, si considerano sostenute dalla società alla stessa
data.
Conseguentemente, il cambio da applicare per la conversione degli importi
delle spese sostenute deve essere quello del giorno in cui i dipendenti
o i collaboratori sostengono le spese stesse o in mancanza quello
del giorno antecedente più prossimo.
Qualora
il cambio applicato all’operazione fosse diverso da quello sopra
indicato e, qualora la differenza tra il cambio da applicare e
quello applicato fosse rilevante, ci potrebbe essere il rischio
che venga disconosciuto il trattamento fiscale del rimborso spese
a piè di lista. Per effetto del predetto disconoscimento l’Ufficio
potrebbe erogare le sanzioni ad esempio per omessa effettuazione
della ritenuta e per omesso versamento della ritenuta stessa.
Nel
prosieguo si evidenzierà il fatto che il rimborso delle spese
al lavoratore autonomo residente concorre a formare il reddito
dello stesso lavoratore. In tali casi il cambio che applicherà
il professionista per la conversione delle spese dallo stesso
sostenute non è rilevante ai fini della determinazione del reddito
della società erogante il rimborso.
Infatti,
in tali casi si ha un’integrazione del compenso in Euro percepito
dal professionista e non un rimborso spese in senso stretto. Di
conseguenza, per la società erogatrice del "rimborso" il documento
giustificativo del componente negativo deducibile è costituito
dall’importo totale della fattura emessa dal professionista in
Euro e quindi non è rilevante la documentazione giustificativa
delle spese espresse in valuta ed indicate nella predetta fattura.
Nel
caso di lavoratore autonomo non residente che emettesse un documento
in Euro, il cambio da applicare alle spese da lui sostenute in
valuta diversa dall’Euro non sarà rilevante ai fini della determinazione
del reddito della società erogatrice. Infatti, anche in questo
caso, sarà il corrispettivo in Euro che determinerà il componente
negativo deducibile.
Qualora
il lavoratore autonomo fosse un soggetto non residente ed emettesse
un documento in valuta diversa dall’Euro occorrerà convertire
in Euro il corrispettivo che la società corrisponde e non le singole
spese sostenute dallo stesso lavoratore, eventualmente riportate
nel documento con il quale il professionista chiede il pagamento
del corrispettivo stesso.
Il
cambio che occorrerà applicare anche in questo caso è quello del
giorno in cui il corrispettivo è stato sostenuto, o quello del
giorno antecedente più prossimo ed in mancanza il cambio del mese
in cui il corrispettivo è stato sostenuto.
Pertanto,
l‘eventuale autofattura che dovrà essere emessa ai sensi dell’articolo
17, terzo comma, del DPR 633/72, deve indicare come corrispettivo
quello derivante dalla conversione dell’importo in valuta indicato
nel documento emesso dal professionista non residente. La conversione
dovrà essere effettuata applicando il cambio del giorno in cui
è stata effettuata l’operazione, o applicando il cambio del giorno
antecedente più prossimo.
2
– I trattamenti fiscali relativi a compensi derivanti da collaborazioni
coordinate e continuative e da collaboratori a progetto
Per
l’inquadramento normativo del rimborso spese ai titolari dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa ed ai titolari dei
contratti di collaborazione a progetto è necessaria un’analisi
dei diversi trattamenti fiscali dei compensi percepiti dai collaboratori
coordinati e continuativi e dai collaboratori a progetto.
In
seguito, per una più efficace esposizione si utilizzerà il solo
termine “collaboratori” (e simili) ogni qualvolta si intenderà
utilizzare i termini “titolari dei contratti di collaborazioni
coordinate e continuative” e “titolari dei contratti a progetto”
(e simili).
L’attuale
nuova disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, prevede
che il compenso così come il rimborso spese, percepito dai collaboratori
può avere natura diversa. Più precisamente :
1. quella
di reddito di lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, primo comma,
del TUIR, qualora il compenso per la collaborazione derivi da
un rapporto avente per oggetto la prestazione di un attività rientrante
nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dallo stesso collaboratore.
Un classico esempio è costituito dal compenso per l’Ufficio di
sindaco di una società di capitali percepito da un Dottore Commercialista;
2. quella
di reddito di lavoro dipendente qualora la collaborazione rientri
nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente;
3. quella
di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui all’articolo
50, primo comma, lettera c-bis), del TUIR, qualora la collaborazione
non rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di
lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione. Un classico
esempio è costituito dal compenso percepito dal collaboratore
per l’Ufficio di amministratore.
La
predetta distinzione è fondamentale poiché, come si evincerà nel
prosieguo, il trattamento fiscale del rimborso spese è differente
ed assumerà la stessa natura del compenso percepito.
L’assimilazione dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione
a quelli di lavoro dipendente e non più a quelli di lavoro autonomo,
comporta, tra l’altro, che il regime agevolato delle indennità
di trasferta e dei rimborsi spese applicabile ai percettori di
redditi di lavoro dipendente si applicherà anche ai percettori
di redditi derivanti da rapporti di collaborazione con le particolarità
nel prosieguo indicate.
La
sede di lavoro del collaboratore è determinata dal datore di lavoro
ed è generalmente indicata nella lettera o nel contratto di assunzione.
Tuttavia,
per alcune attività di collaborazione non è possibile, in base
alle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare
contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede
con quella della società.
In
tale ipotesi, al fine di individuare la sede di lavoro, occorre
fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.
Ai
fini fiscali è previsto un trattamento di favore solo per i rimborsi
delle spese per trasferte, effettuate dai dipendenti e dai collaboratori
fuori del comune della sede di lavoro indicata nel contratto o
nella lettera di assunzione e per i rimborsi delle spese per trasferte
effettuate dai collaboratori fuori dal comune di domicilio fiscale
degli stessi collaboratori, qualora ricorrano le condizioni per
la predetta eccezione.
Viceversa,
nessuna agevolazione è prevista per i rimborsi delle spese per
trasferte, diverse da quelle di trasporto risultanti da un documento
giustificativo rilasciato dal soggetto che effettua il trasporto,
effettuate dai dipendenti e dai collaboratori nel comune della
sede di lavoro e per quelle effettuate dai collaboratori, nei
casi in cui ricorrano le predette eccezioni, nel proprio comune
di domicilio fiscale.
Infatti,
in tali ultimi casi, il rimborso di tutte le spese diverse da
quelle di trasporto, risultanti dai documenti giustificativi rilasciati
dai soggetti che effettuano il trasporto, concorre a formare il
reddito.
Al
fine di una maggior chiarezza di esposizione, in seguito, ogni
riferimento alla sede di lavoro dovrà intendersi riferito anche
al domicilio fiscale del collaboratore, in tutti quei casi in
cui non sia possibile identificare né la sede di lavoro né sia
possibile identificare la sede di lavoro con quella della società.
Nel
paragrafo seguente analizzeremo la disciplina fiscale del rimborso
spese per trasferte effettuate dai collaboratori residenti, percettori
di redditi aventi natura di reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente nonché la disciplina fiscale del rimborso spese per
trasferte effettuate da lavoratori dipendenti.
E’
opportuno però accennare preliminarmente che la disciplina fiscale
del rimborso delle spese di trasferta è sostanzialmente identica
sia per i lavoratori/collaboratori residenti che per i lavoratori/collaboratori
non residenti.
3
- Il rimborso delle spese di trasferta ai lavoratori dipendenti
ed ai collaboratori coordinati e continuativi residenti (es. amministratore)
ed ai collaboratori a progetto residenti
Per
una più efficace esposizione si utilizzerà nel prosieguo il solo
termine collaboratori (e simili) ogni qualvolta si intenderà far
riferimento ai termini “titolari di contratti di collaborazioni
coordinate e continuative” e “titolari dei contratti a progetto”
(e simili).
Il
rimborso delle spese di trasferta al lavoratore dipendente ed
al collaboratore può generalmente assumere le seguenti forme:
-
a piè di lista;
-
forfetari o indennità;
-
in forma mista (forfetario + piè di lista);
3.1
- Rimborso a piè di lista
Premessa
Il
sistema del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio
implica che al dipendente ed al collaboratore siano restituite
esattamente le spese sostenute, così come risultanti dalla documentazione
prodotta.
Al
verificarsi di tale condizione il rimborso a piè di lista è escluso
dalla formazione del reddito del dipendente o del collaboratore.
Infatti
il meccanismo del rimborso in oggetto esclude che in questo tipo
di operazione possa essere individuata una componente avente carattere
retributivo.
3.1.1 -
Rimborso documentato a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio effettuate fuori del territorio comunale dove si
trova la sede di lavoro
In base alle considerazioni precedentemente esposte ne consegue che
il rimborso integrale delle spese di vitto e alloggio relative
a viaggi effettuati fuori del comune dove ha sede l’impresa datrice
di lavoro (sede di lavoro), non costituisce reddito per il dipendente
e, pertanto, nessuna ritenuta deve essere operata.
3.1.2
- Rimborso documentato a piè di lista delle spese di trasporto
effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede
di lavoro
La predetta disciplina del rimborso spese a piè di lista si applica
anche al rimborso delle spese di trasporto. Il trasporto può essere
effettuato o con i mezzi pubblici o con il mezzo del dipendente
o del collaboratore ovvero con i mezzi aziendali.
Per
ciò che concerne la relativa documentazione, va osservato che,
mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie,
aerei, ecc.) sono direttamente documentabili mediante l’esibizione
da parte del dipendente o del collaboratore dei relativi biglietti,
le spese per i viaggi compiuti con mezzi propri del dipendente
o del collaboratore sono generalmente rimborsati con il metodo
dell’indennità chilometrica.
In
tal ultimo caso, affinché il rimborso non concorra alla formazione
del reddito del percettore (dipendente o collaboratore) occorre
che il datore di lavoro conservi idonea documentazione. In particolare
occorre che in sede di liquidazione dell’indennità, l’ammontare
della stessa sia determinato avuto riguardo alla percorrenza,
al tipo di automezzo usato dal lavoratore ed al costo chilometrico
ricostruito secondo il tipo di automezzo. Quest’ultimo determinato
in base alle tabelle elaborate dall’ACI. A questo importo potrà
essere aggiunto quello del rimborso delle spese per pedaggi autostradali
anticipate.
Nei
casi in cui, invece, il trasporto avvenga con l’auto aziendale
il documento giustificativo della spesa eventualmente anticipata
dal lavoratore è costituito dalla carta carburante e dalla ricevuta
per il pedaggio rilasciata dal Concessionario delle autostrade.
3.1.3
- Rimborso documentato a piè di lista delle spese di vitto
e alloggio effettuate nell’ambito del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro
Il
rimborso delle spese di vitto e alloggio, anche se a piè di lista,
per "viaggi" effettuati nell’ambito del territorio comunale dove
si trova la sede di lavoro concorre a formare il reddito imponibile
del percettore per l’intero importo.
3.1.4
- Rimborso documentato a piè di lista delle spese di trasporto
effettuate nell’ambito del territorio comunale dove si trova la
sede di lavoro
I
rimborsi delle spese di trasporto relative a trasferte effettuate
nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore
se le medesime spese sono giustificate da documenti provenienti
dal vettore (biglietti dell’autobus, ricevuta del taxi, etc.).
Pertanto,
nei casi in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito del
territorio comunale con i mezzi del dipendente o del collaboratore,
il relativo rimborso delle spese erogato sotto forma di indennità
chilometrica concorre a formare il reddito imponibile del percettore.
Nei
casi in cui, invece, il trasporto venga effettuato utilizzando
l’auto aziendale, il documento giustificativo della spesa è costituito
dalla carta carburante e l’importo del rimborso che non concorre
alla formazione del reddito del percettore è costituito esclusivamente
dagli importi eventualmente anticipati dagli stessi percettori.
Ciò anche se il carburante viene utilizzato per effettuare delle
trasferte nell’ambito del comune dove si trova la sede di lavoro.
3.1.5 - Necessità della lettera
d’incarico
Il
rimborso delle spese al dipendente o al collaboratore presuppone
l’esistenza di una lettera di incarico con la quale si autorizzano
i lavoratori ad effettuare la trasferta. La predetta autorizzazione
alla trasferta è generalmente preventiva, ma non è escluso che
possa essere anche data a posteriori (cfr. R.M. 5 gennaio 1981
n. 9/2796).
3.1.6 -
Il rimborso a piè di lista e i contributi previdenziali
Ai
fini dei contributi assicurativi e previdenziali il rimborso a
piè di lista è escluso dalla base imponibile contributiva in tutti
i casi in cui sia escluso dalla formazione del reddito imponibile.
3.2
- Rimborso forfetario
Premessa
Il
rimborso forfetario è costituito dall’indennità di trasferta o
diaria, corrisposta ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori,
inviati a svolgere la loro prestazione, per un periodo temporaneo,
fuori dalla loro normale sede di lavoro.
Il
sistema del rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio,
a differenza di quello a piè di lista, implica che al dipendente
o al collaboratore non vengano restituite esattamente le spese
dagli stessi sostenute e risultanti dalla relativa documentazione.
Il
principio generale insito nella disciplina fiscale del rimborso
forfetario prevede, pertanto, il concorso alla formazione del
reddito dello stesso rimborso forfetario. Tale concorso non è
però totale, ma parziale.
Il
regime fiscale delle indennità di trasferta è disciplinato dall’articolo
51 del DPR 917/1986, il quale al comma quinto stabilisce che:
"Le
indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale (dove si trova la sede del lavoro) concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente, Euro 46,48 (lire 90.000) al
giorno, elevate a, Euro 77,46 (lire 150.000) per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in
caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite
è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso
di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.".
Dalla
predetta disposizione, pertanto, si possono trarre le seguenti
conclusioni:
-
è ammessa una franchigia solo per le trasferte effettuate
fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;
-
sono sempre escluse dalla tassazione il rimborso
delle spese di viaggio relative a trasferte effettuate fuori del
territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
3.2.1
- Rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio effettuate
fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
Il
rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio relative alle
trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova
la sede di lavoro concorre a formare il reddito del percettore
per la parte eccedente i seguenti importi :
a. Euro
46,48 (lire 90.000), al netto delle spese di viaggio, per le trasferte
in Italia;
b. Euro
77,46 (lire 150.000), al netto delle spese di viaggio, per le
trasferte all’estero.
Tale
eccedenza costituisce reddito per il dipendente e per il collaboratore
e, conseguentemente, il datore di lavoro deve operare su tale
eccedenza le ritenute di legge.
3.2.2
- Rimborso documentato delle spese di trasporto
effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede
di lavoro
Il
rimborso forfetario delle spese può avere ad oggetto anche il
rimborso delle spese di trasporto.
Il
rimborso di queste spese può essere effettuato in modo analitico
o per un importo maggiore delle spese sostenute.
Nei
casi in cui il rimborso venga effettuato in modo analitico il
dipendente non ha nessun incremento di reddito. Ne consegue che
nessun importo deve essere trattenuto a titolo di ritenuta.
In
tale ipotesi sono valide le osservazioni di cui sopra con riferimento
al rimborso analitico delle spese di trasporto effettuate nell’ambito
della procedura del rimborso a piè di lista. Per una migliore
sistematicità espositiva si riportano comunque le predette considerazioni
e cioè che il trasporto può essere effettuato o con i mezzi pubblici
o con il mezzo del lavoratore (dipendente o collaboratore) o con
il mezzo aziendale. Per ciò che concerne la relativa documentazione
va osservato che mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi
pubblici (ferrovie, aerei, ecc.) sono direttamente documentabili
mediante l’esibizione da parte del lavoratore dei relativi biglietti,
le spese per i viaggi compiuti con mezzi propri dello stesso lavoratore
sono generalmente rimborsati con il metodo dell’indennità chilometrica.
In
tal ultimo caso, affinché il rimborso non concorra alla formazione
del reddito del percettore (dipendente o collaboratore) occorre
che il datore di lavoro conservi idonea documentazione. In particolare
occorre che, in sede di liquidazione dell’indennità, l’ammontare
della stessa sia determinato avuto riguardo alla percorrenza,
al tipo di automezzo usato dal lavoratore ed al costo chilometrico
ricostruito secondo il tipo di automezzo. Quest’ultimo sarà determinato
in base alle tabelle elaborate dall’ACI. A questo importo può
essere aggiunto quello del rimborso delle spese per pedaggi autostradali
anticipate.
Qualora
invece il trasporto avvenga con auto aziendale, il documento giustificativo
della spesa eventualmente anticipata dal lavoratore è costituito
dalla carta carburante e dalla ricevuta per il pedaggio rilasciata
dal Concessionario delle autostrade.
Nei
casi di rimborso delle spese di carburante, eventualmente anticipate
dal lavoratore, delle spese sostenute per l’acquisto dei biglietti
necessari per l’utilizzo dei mezzi pubblici, del rimborso chilometrico
determinato applicando le tabelle elaborate dall’ACI e del rimborso
per pedaggi autostradali, vengano inoltre corrisposte altre somme,
queste concorreranno alla formazione del reddito imponibile del
lavoratore (dipendente o collaboratore).
Infatti,
in tale ipotesi le somme in questione non hanno natura di rimborso
spese viaggio, ma costituiscono invece delle integrazioni della
retribuzione e, pertanto, devono essere assoggettare a tassazione
ed a contribuzione.
3.2.3
- Rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio effettuate
nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
Il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per "viaggi" effettuati
nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
concorre a formare il reddito imponibile del percettore per il
suo intero importo. Quindi nessuna parte del rimborso è esclusa
dalla tassazione.
3.2.4
- Rimborso documentato delle spese di trasporto
effettuate nell’ambito del territorio comunale dove si trova la
sede di lavoro
Il
rimborso delle spese di trasporto effettuate nell’ambito del territorio
comunale dove si trova la sede di lavoro non concorre alla formazione
del reddito imponibile del percettore solo se le medesime spese
sono comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti
dell’autobus, ricevuta del taxi, etc.).
In
tale ipotesi, infatti, con riferimento alle spese di trasporto,
il rimborso ha la natura di rimborso a piè di lista giustificato
dal documento emesso dal vettore.
Nel
caso in cui, invece, il trasporto venga effettuato nell’ambito
del territorio comunale, con i mezzi del dipendente o del collaboratore,
il relativo rimborso delle spese erogato sotto la forma di rimborso
chilometrico concorrerà a formare il reddito imponibile del percettore.
Qualora,
invece, il trasporto venga effettuato utilizzando l’auto aziendale
il documento giustificativo della spesa è costituito dalla carta
carburante e l’importo del rimborso che non concorre alla formazione
del reddito del percettore, è costituito esclusivamente dagli
importi eventualmente anticipati dagli stessi percettori. Ciò
anche nel caso in cui il carburante venga utilizzato per effettuare
delle trasferte nell’ambito del comune dove si trova la sede di
lavoro.
Nei
casi in cui oltre al rimborso delle spese di carburante, eventualmente
anticipate dal dipendente o dal collaboratore, delle spese sostenute
per l’acquisto dei biglietti necessari per poter utilizzare i
mezzi pubblici, vengano corrisposte altre somme queste concorrono
alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
Infatti
in tale ipotesi le somme in questione non hanno la natura dei
rimborsi delle spese di viaggio, ma costituiscono invece delle
integrazioni della retribuzione e, pertanto, devono essere assoggettate
a tassazione ed a contribuzione.
3.2.5 - Necessità della lettera
d’incarico
Anche
il rimborso delle spese al dipendente ed al collaboratore effettuato
in modo forfetario presuppone l’esistenza di una lettera di incarico
con la quale si autorizzano i lavoratori ad effettuare la trasferta.
La predetta autorizzazione alla trasferta è generalmente preventiva,
ma non è escluso che possa essere anche data a posteriori (cfr.
R.M. 5 gennaio 1981 n. 9/2796).
3.2.6 – Il
rimborso forfetario ed i contributi previdenziali
Ai
fini dei contributi assicurativi e previdenziali il rimborso forfetario
è escluso dalla base imponibile contributiva in tutti i casi in
cui è escluso dalla formazione del reddito imponibile e per gli
importi esclusi dalla formazione dello stesso reddito.
3.3 - Rimborso
in forma mista (forfetario + piè di lista)
Premessa
Tale
fattispecie di rimborso si riferisce al caso in cui vengano rimborsate
al dipendente o al collaboratore le spese di alloggio (ovvero
questo sia fornito gratuitamente) o di vitto e venga altresì
corrisposta l’indennità di trasferta.
In
tale situazione la franchigia di Euro 46,48 (lire 90.000) o di
Euro 77,46 (lire 150.000) giornaliere, prevista per il rimborso
forfetario, dovrà essere ridotta di un terzo.
Pertanto,
il rimborso in forma mista delle spese di vitto o alloggio,
relativo alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro, concorrerà a formare il reddito
del lavoratore per la parte eccedente i seguenti importi:
a. Euro
30,99 (lire 60.000), al netto delle spese di viaggio, per le trasferte
in Italia;
b. Euro
51,65 (lire 100.000), al netto delle spese di viaggio, per le
trasferte all’estero.
Il
rimborso in forma mista si avrà anche nel caso in cui vengano
rimborsate al dipendente o al collaboratore le spese di alloggio
(ovvero questo sia fornito gratuitamente) e di vitto e
venga altresì corrisposta l’indennità di trasferta.
In
tale situazione la franchigia di Euro 46,48 (lire 90.000) o di
Euro 77,47 (lire 150.000) giornaliere, prevista per il rimborso
forfetario dovrà essere ridotta di due terzi.
Pertanto,
il rimborso in forma mista delle spese di vitto e alloggio,
relativo alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro, concorre a formare il reddito
del lavoratore per la parte eccedente i seguenti importi:
c. Euro
15,49 (lire 30.000), al netto delle spese di viaggio, per le trasferte
in Italia;
d. Euro
25,82 (lire 50.000), al netto delle spese di viaggio, per le trasferte
all’estero.
Nei
casi di rimborso in forma mista possono essere rimborsate oltre
alle spese di vitto e alloggio anche le spese di trasporto. La
disciplina applicabile è quella sopra esposta al paragrafo 3.2
relativo al rimborso forfetario.
Il
rimborso in forma mista (forfetario + piè di lista) delle spese
di vitto e alloggio per viaggi effettuati all’interno del comune
dove si trova la sede di lavoro concorre per intero alla formazione
del reddito imponibile del dipendente o del collaboratore.
Quindi,
anche per questo tipo di rimborso, così come per quello a piè
di lista e per quello forfetario, non è prevista alcuna esclusione
dalla formazione del reddito imponibile del percettore dei rimborsi
delle spese di vitto e alloggio, relative a trasferte effettuate
nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
Ne
consegue che l’intero importo di questi ultimi rimborsi dovrà
essere assoggettato a ritenuta.
Infine,
anche il rimborso in forma mista presuppone l’esistenza di una
lettera di incarico con la quale si autorizzano i lavoratori ad
effettuare la trasferta. La predetta autorizzazione, come abbiamo
già sopra detto, può essere data anche a posteriori.
Prospetto n. 1
Rimborso
spese al lavoratore dipendente o al collaboratore
| TIPOLOGIA DI RIMBORSO |
IMPOSTE DIRETTE |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
nessuna imposizione sul reddito se la trasferta
è effettuata fuori del comune (*) |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio
per trasferte effettuate fuori del comune (*) |
escluso l’importo fino a Euro 46,48 (lire 90.000)
per trasferte effettuate in Italia e quello fino a Euro
77,46 (lire 150.000) per trasferte all’estero |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio
per trasferte effettuate dentro il comune (*) |
reddito imponibile |
| rimborso misto delle spese di vitto o alloggio
effettuate fuori nel comune (*) |
escluso l’importo fino a Euro 30,99 (lire 60.000)
per le trasferte effettuate in Italia e quello fino a
Euro 51,65 (lire 100.000) per le trasferte all’estero |
| rimborso misto delle spese di vitto e alloggio
effettuate fuori nel comune (*) |
escluso l’importo fino a Euro 15,49 (lire 30.000)
per le trasferte effettuate in Italia e quello fino a
Euro 25,82 (lire 50.000) per le trasferte all’estero |
| rimborso delle spese di viaggio giustificate dai
documenti del vettore |
nessuna imposizione sul reddito sia per le trasferte
effettuate fuori del comune (*) che per quelle dentro
il comune (*) |
| rimborso delle spese di viaggio effettuato con
il mezzo della ditta giustificate dalla carta carburante
e dalle ricevute dei pedaggi autostradali |
solo l’importo anticipato dal dipendente anche
se relativo a trasferte dentro il comune (*) |
| rimborso delle spese di viaggio con il mezzo del
dipendente giustificate dalle indennità chilometrica e
dalle ricevute dei pedaggi autostradali |
nessuna imposizione sul reddito se la trasferta
è effettuata fuori del comune (*) |
(*) della sede di lavoro indicata nella
lettera o contratto di assunzione o del domicilio fiscale del
collaboratore per tutti quei casi in cui non sia possibile, in
base alle caratteristiche peculiari della prestazione svolta,
determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare
tale sede con quella della società.
Prospetto n. 2
Partecipazione al reddito del lavoratore dipendente e del collaboratore
del rimborso spese
| TIPOLOGIA DI RIMBORSO |
PARTECIPAZIONE AL REDDITO |
| rimborso a piè di lista |
nessuna imposizione (*) |
| rimborso forfetario |
importo superiore a Euro 46,48 (lire 90.000) giornaliere
se la trasferta è in Italia (*) o a Euro 77,46 (lire 150.000)
se la trasferta e’ all’estero |
| rimborso misto (alloggio o vitto) |
importo superiore a Euro 30,99 (lire 60.000) giornaliere
se la trasferta è in Italia o a Euro 51,65 (lire 100.000)
se la trasferta e’ all’estero + le spese di alloggio (*) |
| rimborso misto (alloggio e vitto) |
Importo superiore a Euro 15,49 (lire 30.000) giornaliere
se la trasferta è in Italia o a Euro 25,82 (lire 50.000)
se la trasferta e’ all’estero + le spese di alloggio (*) |
| rimborso delle spese di noleggio e delle altre
spese di trasporto giustificate da documenti del vettore |
nessuna imposizione |
| rimborso chilometrico e relativo rimborso dei pedaggi
autostradali |
nessuna imposizione (*) |
(*) per le trasferte fuori della sede
di lavoro indicata nella lettera o contratto di assunzione o del
domicilio fiscale del collaboratore per tutti quei casi in cui
non è possibile, in base alle caratteristiche peculiari della
prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro,
né identificare tale sede con quella della società.
Prospetto n. 3
Adempimenti posti a carico dell’impresa erogante il rimborso spese
al dipendente ed al collaboratore
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
nessun obbligo |
componente negativo (***) |
non deve operare alcuna ritenuta |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
nessun obbligo |
componente negativo |
deve operare le ritenute |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
nessun obbligo |
componente negativo (***) |
non deve operare alcuna ritenuta |
| rimborso chilometrico impropio = compenso (*) |
nessun obbligo |
componente negativo (**) |
deve operare le ritenute |
(*) Non è considerato compenso il rimborso
chilometrico per le trasferte fuori del territorio del comune
dove è sita la sede di lavoro indicata nella lettera o contratto
di assunzione o del domicilio fiscale del collaboratore per tutti
quei casi in cui non è possibile, in base alle caratteristiche
peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente
la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della
società.
(**) La deducibilità è indipendente
dal luogo in cui viene effettuata la trasferta
(***) Sui limiti alla deducibilità vedasi
quando detto nel relativo paragrafo
L’esclusione del rimborso spese a piè di lista dalla formazione del
reddito imponibile e, quindi, dalla applicazione della ritenuta
fiscale, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il
collaboratore, per l’effettuazione delle prestazioni, deve recarsi
fuori dal territorio comunale del proprio domicilio fiscale;
b. il
rimborso deve essere giustificato dall’acquisizione dei documenti
di spesa in originale ;
c. le
spese sostenute dal collaboratore e rimborsate dall’impresa devono
essere inerenti all’attività del soggetto erogante.
d. la
trasferta deve essere, inoltre, giustificata dalle lettere di
incarico o dal verbale di autorizzazione ovvero dal contratto
di collaborazione.
4 - l rimborsi
spese e la documentazione giustificativa
La
documentazione giustificativa delle spese di vitto, alloggio e
viaggio, sostenute dal dipendente o dal collaboratore in trasferta,
deve essere intestata agli stessi con l’indicazione del relativo
codice fiscale.
In
particolare, nell’ipotesi di utilizzazione della ricevuta fiscale,
è necessario che la stessa sia integrata, a cura dell’emittente,
con il nominativo e codice fiscale del dipendente o del collaboratore
che ha sostenuto la spesa.
Il
requisito dell’intestazione non necessita per taluni documenti
di viaggio (es. biglietti ferroviari) come pure per i prospetti
di liquidazione delle indennità chilometriche; Tali documenti
possono ritenersi idonei ai fini di che trattasi, anche in difetto
del predetto requisito dell’intestazione, purché manifestamente
correlati all’incarico conferito al lavoratore.
Inoltre,
ai fini della esclusione del rimborso delle predette spese dal
reddito del dipendente o del collaboratore, occorre provare che
le spese siano inerenti all’attività esercitata dal soggetto erogante.
In
conclusione, l’esclusione del rimborso delle spese deve essere
giustificata oltre che dalla previa acquisizione della documentazione
originale di tali spese, anche dalle lettere di incarico, dal
contratto di lavoro dipendente, dai verbali di autorizzazione
e dai contratti di collaborazione.
Questa
documentazione deve anche evidenziare l’inerenza delle prestazioni
rese dal dipendente o dal collaboratore in trasferta per conto
del soggetto erogante.
5
- Il rimborso spese al collaboratore residente ed il contributo
previdenziale INPS (10% - 15% -18% - 19%)
In
tutti i casi in cui il rimborso spese concorra alla formazione
del reddito imponibile del collaboratore residente e, quindi,
in tutti i casi in cui il datore di lavoro operi la relativa ritenuta
fiscale, il rimborso concorre anche alla formazione della base
imponibile contributiva e deve, pertanto, essere assoggettato
alla disciplina prevista in materia di contributo previdenziale
ex gestione separata INPS.
Pertanto,
il soggetto erogante il rimborso spese deve provvedere:
-
a liquidare il contributo previdenziale applicando una
delle seguenti aliquote:
- 10%
quando il collaboratore è iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria;
- 15%
quando è titolare di pensione diretta;
- 18%
quando è privo di altra tutela obbligatoria;
- 19%
quando è privo di altra tutela obbligatoria sulla quota parte
di compenso che eccede per l’anno 2004, l’importo di Euro 37.883,00.
Alla data di ultimazione della presente monografia l’importo per
l’anno 2005 non è stato ancora determinato;
-
a operare
la ritenuta del contributo previdenziale a carico del collaboratore
che è pari ad 1/3 dell’importo del contributo;
-
a versare l’intero importo del contributo (2/3 a carico
del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore).
Viceversa,
nei casi in cui il rimborso spese non concorra alla formazione
del reddito imponibile del collaboratore, oltre a non scontare
la ritenuta fiscale, non sarà altresì assoggettato alla disciplina
del contributo previdenziale ex gestione separata INPS.
6
- Il rimborso spese al collaboratore residente e la disciplina
IVA
Le
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
che non rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione,
non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni
e, pertanto, ai sensi dell’articolo 5, del DPR 633/72, sono escluse
dal campo di applicazione dell’IVA. I redditi percepiti per tali
prestazioni rientrano infatti nella “categoria” dei redditi assimilati
a quello di lavoro dipendente.
L’
esclusione dal reddito di lavoro autonomo comporta, conseguentemente,
l’esonero da tutti gli obblighi e formalità previste dal predetto
decreto, quali ad esempio quello dell’emissione della fattura.
Da
ciò consegue che il compenso per l’esercizio delle funzioni di
amministratore di una società che esercita un’attività commerciale
e/o industriale, percepito da un medico non titolare di partita
IVA per l’esercizio della professione medica, è fuori del campo
di applicazione dell’IVA.
Qualora,
invece, le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione, il corrispettivo
della predetta prestazione di collaborazione deve essere assoggettata
alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente,
il collaboratore/professionista deve emettere la relativa fattura
assoggettando il corrispettivo della prestazione all’imposta sul
valore aggiunto.
Un
esempio di compenso percepito da un professionista titolare di
partita IVA rientrante nell’oggetto dell’arte o della professione
è quello relativo all’esercizio dell’ufficio di sindaco o di amministratore
di una società di capitali, percepito da un dottore commercialista
che esercita tale professione.
L’aliquota
applicabile a tali compensi relativi all’ufficio di sindaco o
di amministratore è quella prevista per le prestazioni di servizio
in genere e, quindi, è quella del 20%.
7
- Il rimborso spese ai professionisti (residenti e non residenti)
7.1 - Il rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio
Nell’analizzare l’argomento in oggetto è opportuno innanzitutto precisare
che Vi sono due modi di rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio.
Il
primo, che definiamo rimborso spese in senso stretto, riguarda
le somme rimborsate ai propri collaboratori ed ai propri dipendenti.
Il
secondo, che definiamo rimborso spese in senso ampio, si ha quando
lo stesso costituisce una parte del corrispettivo di una prestazione
di servizi.
Tale
seconda ipotesi si avrà quando il beneficiario del rimborso abbia
reso una prestazione di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
primo comma, del TUIR e cioè quando abbia reso una prestazione
che rientri nell’esercizio in modo abituale di un’arte o di una
professione.
A
questa fattispecie di rimborso spese si applica la stessa disciplina
tributaria prevista per il compenso professionale.
Conseguentemente, nell’ipotesi di rimborso al professionista delle
spese di viaggio, vitto e alloggio non è rilevante la forma che
assume lo stesso rimborso. Infatti, sia che il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio avvenga a piè di lista, sia
che avvenga in modo forfetario, il rimborso concorrerà comunque
alla formazione del reddito imponibile del professionista. Ciò
anche indipendentemente dal modo in cui viene documentato il rimborso
delle stesse spese. Quindi, non è rilevante l’indicazione separata
di essi nella fattura o l’utilizzo di una fattura distinta.
Inoltre,
il rimborso delle spese di viaggio concorre alla formazione del
reddito anche nel caso in cui l’autoveicolo utilizzato per eseguire
le prestazioni venga eventualmente fornito dalla stessa impresa
che effettua il rimborso. Ciò in quanto anche tale rimborso costituisce
una parte del compenso percepito dal lavoratore autonomo per le
prestazioni di consulenza dallo stesso rese.
Le
spese di vitto e alloggio sono però deducibili dal reddito imponibile
del professionista per un importo non superiore al 2% dell’ammontare
dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
7.2 - Il rimborso
delle spese diverse dalle precedenti
Come
già precisato nel paragrafo precedente e come chiarito dal Ministero
con la Circ,. Min. n. 1/RT del 15 dicembre 1973, (la quale identifica
la base di commisurazione della ritenuta d’acconto), alla formazione
del reddito imponibile del professionista, concorre l’intero ammontare
dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo,
al lordo delle spese sostenute dallo stesso professionista per
conseguire i compensi stessi.
Vanno,
pertanto, escluse dalla ritenuta soltanto le somme ricevute dall’esercente
arti e professioni a titolo di rimborso spese anticipate in nome
e per conto del cliente.
Le
condizioni che devono essere soddisfatte pertanto per escludere
dalla base di commisurazione della ritenuta il rimborso delle
spese sono le seguenti:
-
le spese non devono essere inerenti alla produzione
del reddito di lavoro autonomo;
-
le spese devono essere analiticamente documentate;
-
la documentazione giustificativa della spesa deve
essere intestata al cliente del professionista.
Rientrano,
ad esempio, fra i suddetti rimborsi di spese non soggetti a ritenuta
i rimborsi per pagamenti di tasse (concessione governative, marche
da bollo, etc.), di diritti di cancelleria e di visura, e quelli
per acquisto di materiale sostenute dall’esercente arti e professioni
per conto del cliente.
7.3 - Il rimborso delle
spese e la disciplina IVA
Il
rimborso delle spese anticipate dal professionista, in nome e
per conto del cliente, nell’espletamento di incarichi conferitigli,
non concorre alla formazione della base imponibile e del volume
d’affari del professionista (articolo 15, primo comma, n. 3, DPR
633/72).
Esempi
di tale spese sono quelli indicate alla fine del paragrafo precedente.
Le
predette spese, sostenute nell’interesse del committente, devono
essere comprovate mediante documentazione intestata al cliente
ovvero, nel caso in cui siano costituite da marche da bollo o
da diritti corrisposti agli Uffici, devono risultare da apposita
specifica di liquidazione effettuata in un modulo, o nella parcella,
o nella fattura intestata al cliente committente del servizio
e, a quest’ultimo rimessi a giustificazione della richiesta di
rimborso.
L’esclusione dalla base imponibile si applicherà pertanto soltanto
alle somme che dalla relativa documentazione risultino essere
state anticipate in nome e per conto della controparte.
Viceversa,
il rimborso delle altre somme che non rivestano tale carattere,
come ad esempio il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio,
vitto e alloggio, o il rimborso delle spese per le quali non sia
possibile esibire la relativa documentazione, concorrono alla
formazione della base imponibile e, quindi, devono essere regolarmente
assoggettate al tributo IVA alla stessa stregua del compenso percepito
per la prestazione resa.
Sono,
pertanto, in ogni caso imponibili e concorrono alla formazione
del volume d’affari del percipiente i compensi per le missioni
e per i rimborsi delle spese corrisposti forfetariamente.
7.4
- Il rimborso delle spese ed il contributo previdenziale INPS
(10% - 15% - 18% - 19%)
Qualora
il professionista fosse soggetto alla disciplina del contributo
previdenziale INPS, il rimborso delle spese potrebbe concorrere
alla formazione della base imponibile per l’applicazione del predetto
contributo.
Ciò
avverrebbe in tutti i casi in cui il rimborso delle spese concorra
alla formazione del reddito imponibile.
Infatti,
i criteri per la determinazione della base imponibile del contributo
previdenziale INPS coincidono con i criteri previsti per la determinazione
del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF.
Prospetto n. 4
Rimborso
spese all’esercente arte o professione
| TIPOLOGIE |
IMPOSTE DIRETTE |
IVA |
CONTRIBUTO INPS |
| rimborso a piè di lista delle spese di viaggio,
vitto e alloggio |
si |
si |
si (*) |
| rimborso forfetario delle spese di viaggio, vitto
e alloggio |
si |
si |
si (*) |
| rimborso spese diverse dalle precedenti |
no (**) |
no (**) |
no (**) |
(*) solo qualora il professionista sia
soggetto al contributo previdenziale INPS ex gestione separata
(**) a condizione che:
non costituiscano spese inerenti alla
produzione del reddito di lavoro autonomo ;
siano analiticamente documentate ed
intestate al committente del servizio;
le spese risultino da un’apposita specifica
liquidazione effettuata in un modulo o nella parcella o nella
fattura intestata al cliente committente del servizio ;
la documentazione sia rimessa al committente
a giustificazione della richiesta di rimborso
Prospetto n. 5
Rimborso
al lavoratore autonomo residente
Parte
prima - Lavoratore autonomo
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
emette fattura (*) |
indica nella sua dichiarazione dei redditi il rimborso
/ compenso |
subisce una ritenuta a titolo di acconto del 20% |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
emette fattura (*) |
indica nella sua dichiarazione dei redditi il rimborso
/ compenso |
subisce una ritenuta a titolo di acconto del 20% |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
emette fattura (*) |
indica nella sua dichiarazione dei redditi il rimborso
/ compenso |
subisce una ritenuta a titolo di acconto del 20% |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
emette fattura (*) |
indica nella sua dichiarazione dei redditi il rimborso
/ compenso |
subisce una ritenuta a titolo di acconto del 20% |
(*) Solo se la prestazione è utilizzata
all’interno dell’Unione
Parte
seconda - Impresa erogante il rimborso
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
registra fattura ex art. 25 dpr 633/72 (*) |
componente negativo (**) |
deve operare la ritenuta del 20% |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
registra fattura ex art. 25 dpr 633/72 (*) |
componente negativo (**) |
deve operare la ritenuta del 20% |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
registra fattura ex art. 25 dpr 633/72 (*) |
componente negativo (**) |
deve operare la ritenuta del 20% |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
registra fattura ex art. 25 dpr 633/72 (*) |
componente negativo (**) |
deve operare la ritenuta del 20% |
(*) Ovviamente se viene emessa fattura
(**) Sui limiti alla deducibilità vedasi
quando detto nel paragrafo 11, ultimo periodo per le imprese e paragrafo
12 per i professionisti
Prospetto n. 6
Rimborso
al lavoratore autonomo non residente che effettua la prestazione
in Italia
Parte
prima - Lavoratore autonomo
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
subisce una ritenuta a titolo di imposta del 30%
(*) |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
subisce una ritenuta a titolo di imposta del 30%
(*) |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
subisce una ritenuta a titolo di imposta del 30%
(*) |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
subisce una ritenuta a titolo di imposta del 30%
(*) |
(*) salvo l’applicazione della norma
convenzionale più favorevole, firmata dall’Italia e dal Paese di
residenza del lavoratore autonomo
Parte
seconda - Impresa erogante il rimborso
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
deve operare la ritenuta a titolo di imposta del
30% (***) |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
deve operare la ritenuta a titolo di imposta del
30% (***) |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
deve operare la ritenuta a titolo di imposta del
30% (***) |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
deve operare la ritenuta a titolo di imposta del
30 % (***) |
(*) Sui limiti alla deducibilità vedasi
quando detto nel paragrafo 11, ultimo periodo per le imprese e paragrafo
12 per i professionisti
(**) Solo se la prestazione di consulenza
è utilizzata all’interno dell’Unione Europea
(***) salvo l’applicazione della norma
convenzionale più favorevole, firmata dall’Italia e dal Paese di
residenza del lavoratore autonomo
Prospetto n. 7
Rimborso
al lavoratore autonomo non residente che effettua la prestazione
all’estero
Parte
prima - Lavoratore autonomo
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
non subisce alcuna ritenuta |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
non subisce alcuna ritenuta |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
non subisce alcuna ritenuta |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
nessun obbligo |
nessuna dichiarazione dei redditi in Italia |
non subisce alcuna ritenuta |
Parte
seconda - Impresa erogante il rimborso
| |
IVA |
IMPOSTE DIRETTE |
RITENUTA |
| rimborso a piè di lista delle spese di vitto e
alloggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
non deve operare alcuna ritenuta |
| rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
non deve operare alcuna ritenuta |
| rimborso delle tariffe di noleggio |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
non deve operare alcuna ritenuta |
| rimborso chilometrico impropio = compenso |
autofattura art. 17 3° dpr 633/72 (**) |
componente negativo (*) |
non deve operare alcuna ritenuta |
(*) Sui limiti alla deducibilità vedasi
quando detto nel paragrafo 11, ultimo periodo per le imprese e paragrafo
12 per i professionisti
(**) Solo se la prestazione è utilizzata all’interno
dell’Unione
8
- Il rimborso spese al lavoratore autonomo occasionale (residente
e non residente)
Le
modalità di determinazione del reddito percepito dal lavoratore
autonomo occasionale sono stabilite dall’articolo 67, primo comma,
lettera l) e, dall’articolo 71, secondo comma, del TUIR.
Quest’ultima norma prevede che il reddito sia determinato dalla differenza
tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e
le spese sostenute specificatamente inerenti alla produzione dello
stesso reddito.
Pertanto,
anche il rimborso di queste spese dovrà essere considerato un compenso
e conseguentemente sarà assoggettato alla relativa ritenuta fiscale
da parte del soggetto erogante. D’altra parte le spese di viaggio,
vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo occasionale sono
deducibili dall’ammontare dei compensi da questi percepiti.
Quindi,
l’effetto economico del rimborso delle spese al lavoratore autonomo
occasionale risulterà neutro. Quello finanziario comporterà, invece,
un anticipato esborso delle imposte all’Erario, in quanto il committente
del servizio dovrà operare la ritenuta anche sul rimborso delle
spese.
Non
è, invece, prevista alcuna esclusione dalla formazione del reddito
del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, percepito
dal lavoratore autonomo occasionale.
Non
concorre, invece, alla formazione del reddito del lavoratore autonomo
occasionale il rimborso delle spese, diverse dalle precedenti, anticipate
per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
-
che non costituiscano spese inerenti alla produzione del
reddito di lavoro autonomo;
-
che siano analiticamente documentate ed intestate
al committente del servizio;
-
che la documentazione sia rimessa al committente a
giustificazione della richiesta di rimborso.
Rientrano
fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta, ad esempio,
i rimborsi per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, di
diritti di visura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall’esercente
arti e professioni per conto del cliente.
Il
compenso dovuto al lavoratore autonomo occasionale è fuori del campo
di applicazione dell’IVA. Tale esclusione è strettamente legata
al modo in cui viene esercitata l’attività professionale. Poiché
questa non è esercitata in modo abituale il compenso percepito dal
lavoratore autonomo occasionale è escluso dalla disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto. Tale esclusione assorbe anche il rimborso delle
spese in quanto questo, come abbiamo detto sopra, costituisce un
compenso.
Ne
consegue che il percepimento del compenso, anche nei casi in cui
sia impropriamente denominato quale rimborso spese, sarà fuori del
campo di applicazione dell’IVA.
Qualora
il lavoratore autonomo occasionale sia soggetto alla disciplina
del contributo previdenziale INPS (10% - 15% - 18% - 19%) il rimborso
delle spese concorre anche alla formazione della base imponibile,
per l’applicazione del predetto contributo.
Ciò
avviene nel seguente caso:
quando
il lavoratore ha percepito da tutti i suoi committenti in un anno
solare compensi per attività di lavoro autonomo occasionale per
un importo eccedente la fascia esente da contribuzione che è pari
ad Euro 5.000,00. La fascia esente è annuale. Pertanto, per ogni
anno solare si avrà il diritto all’esenzione da contribuzione per
i primi Euro 5.000,00 di compensi per lavoro autonomo occasionale
percepiti da tutti i suoi committenti. La parte eccedente tale importo
esente sarà, pertanto, assoggettata, a contribuzione INPS ex gestione
separata INPS – lavoratori autonomi occasionali. La misura di questa
contribuzione sarà determinata applicando una delle seguenti aliquote:
-
10% quando il lavoratore autonomo occasionale è iscritto
ad altra forma di previdenza obbligatoria;
-
15% quando è titolare di pensione diretta;
-
18% quando è privo di altra tutela obbligatoria;
-
19% quando è privo di altra tutela obbligatoria sulla quota
parte di compenso che eccede per l’anno 2004 l’importo di Euro di
Euro 37.883,00. Alla data di ultimazione della presente monografia
l’importo per l’anno 2005 non è stato ancora determinato.
Prospetto n. 8
Rimborso
spese al lavoratore autonomo occasionale
| TIPOLOGIE |
IMPOSTE DIRETTE |
IVA |
CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA |
| rimborso a piè di lista delle spese di viaggio,
vitto e alloggio |
si |
no |
si al superamento di certi importi dei compensi |
| rimborso forfetario delle spese di viaggio, vitto
e alloggio |
si |
no |
si al superamento di certi importi dei compensi |
| rimborso spese diverse dalle precedenti |
no (*) |
no |
si al superamento di certi importi dei compensi |
(*) a condizione :
-
che non costituiscano
spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
-
che siano analiticamente documentate;
-
che le spese risultino da
un’apposita specifica di liquidazione effettuata in un modulo o
nella parcella o nella fattura intestata al cliente committente
del servizio;
-
che la documentazione sia
rimessa al committente a giustificazione della richiesta di rimborso.
9 - Il rimborso delle
spese e la ritenuta fiscale
In
tutti i casi esaminati nei paragrafi precedenti, in cui il rimborso
delle spese concorra alla formazione del reddito imponibile, si
porrà anche il problema di individuare la ritenuta fiscale applicabile.
Nel
caso in cui il beneficiario del rimborso sia un lavoratore dipendente
o un collaboratore il rimborso/reddito concorrerà rispettivamente
alla formazione del reddito di lavoro dipendente o a quello di reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente e, conseguentemente, sconta
le relative ritenute.
Nei
casi in cui, invece, il percettore del rimborso, che concorre alla
formazione del reddito imponibile, sia un professionista o un lavoratore
autonomo occasionale, il committente del servizio dovrà operare
una delle ritenute seguenti :
-
ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20%;
-
ritenuta fiscale a titolo di imposta del 30%;
-
nessuna ritenuta fiscale.
La
ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20% dovrà essere applicata
dai sostituti di imposta in tutti i casi in cui il professionista
o il lavoratore autonomo occasionale percettore del compenso sia
un soggetto residente in Italia.
La
ritenuta fiscale a titolo di imposta del 30% dovrà, invece, essere
applicata in tutti i casi in cui siano soddisfatte tutte e due le
seguenti condizioni :
-
il professionista o il lavoratore autonomo occasionale
percettore del compenso sia un soggetto residente all’estero;
-
la prestazione è effettuata in Italia.
Nessuna
ritenuta deve essere operata sul compenso e sul rimborso/compenso,
erogato al professionista o al lavoratore autonomo occasionale residente
all’estero, nei seguenti casi:
-
la prestazione è effettuata all’estero;
-
pur essendo effettuata in Italia, la prestazione è
resa da un soggetto che risiede in un Paese che abbia stipulato
una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato italiano
e la Convenzione preveda l’esclusione del compenso dalla tassazione
in Italia.
In
quest’ultima fattispecie l’impresa nazionale dovrà acquisire la
necessaria documentazione ed allegarla alla dichiarazione dei sostituti
di imposta Mod. 770, onde giustificare la mancata trattenuta delle
ritenute sulle somme corrisposte e non incorrere, quindi, nella
responsabilità che la vigente legislazione addossa al sostituto
di imposta.
La
documentazione necessaria è la seguente:
-
certificato dell’autorità estera attestante che il
collaboratore o il professionista è residente ai fini fiscali nello
Stato estero;
-
dichiarazione del beneficiario di aver effettuato
la prestazione a favore della impresa italiana nello Stato estero;
-
richiesta di applicazione delle disposizioni più favorevoli
contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni nel caso
in cui la prestazione sia effettuata in Italia.
10
– Gli obblighi posti in qualità di sostituto di imposta a carico
del committente
Al
fine di stabilire l’eventuale obbligo di assoggettamento a ritenuta
dei compensi, il sostituto di imposta dovrà effettuare alcune verifiche.
La
prima di queste consiste nell’individuare il luogo dove viene effettuata
l’attività di lavoro richiesta.
Infatti,
nell’ipotesi in cui l’attività sia effettuata interamente in Italia
il committente dovrà operare la ritenuta a titolo di imposta del
30%. Viceversa, nel caso in cui l’attività sia effettuata interamente
all’estero il committente non dovrà operare alcuna ritenuta.
Nel
caso in cui l’attività sia effettuata in parte nel territorio dello
Stato italiano ed in parte all’estero sorge il problema di individuare
la quota parte del compenso da assoggettare a ritenuta in Italia.
In
questi casi occorrerà cercare di individuare, costituendosi delle
prove ai fini di ricorrere contro eventuali accertamenti, la parte
del compenso sul quale non dovrà essere operata alcuna ritenuta.
Sulla
parte di compenso relativa alla prestazione di lavoro autonomo effettuata
in Italia il committente dovrà invece operare la ritenuta a titolo
di imposta del 30%.
Concludendo, poiché le fattispecie previste dalle norme sono complesse
e spesso non ben delimitate, è necessario prestare molta attenzione
nella predisposizione dei contratti per identificare i relativi
obblighi fiscali.
Le
altre verifiche connesse all’individuazione degli obblighi di effettuazione
di ritenute sui compensi e sui rimborsi/compensi sono le seguenti:
-
individuazione del concetto di residenza;
-
individuazione dell’obbligo posto a carico del sostituto
di imposta di accertare la residenza del soggetto percettore.
Si
fornisce, pertanto, una breve analisi dei più importanti aspetti
che caratterizzano tali problemi.
10.1 - Definizione di
residenza ai fini del TUIR
Occorre,
innanzitutto, premettere che l’articolo 2 del TUIR dà solo una definizione
di soggetto residente. Quella di soggetto non residente viene dedotta
sulla base del criterio della residualità.
Ciò
premesso, per effetto delle disposizioni contenute nel comma secondo
della predetta norma sono residenti in Italia i soggetti che soddisfano
almeno uno dei seguenti requisiti per almeno 183 giorni, o 184 se
l’anno è bisestile, anche se il periodo sia discontinuo.
1. Iscrizione
all’anagrafe della popolazione residente (requisito amministrativo).
Sulla base di tale criterio sono considerati fiscalmente residenti
in Italia tutti quei soggetti, anche di nazionalità straniera o
apolidi, iscritti nell’anagrafe di un comune italiano. I cittadini
italiani sono iscritti all’anagrafe dalla nascita. Se vanno a risiedere
all’estero devono farsi cancellare da questa anagrafe ed iscriversi
all’AIRE, altrimenti domani dovranno dichiarare in Italia i redditi
ovunque prodotti. Non possono iscriversi all’AIRE i cittadini italiani
che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore
ai 12 mesi ;
2. il
domicilio ex art. 43 c.c. (requisito di fatto facilmente verificabile).
In applicazione delle condizioni previste da tale criterio, il concetto
di residenza fiscale è strettamente connesso con il luogo in cui
si ha la sede principale degli affari ed interessi (diverso dal
requisito amministrativo). Gli affari richiamati dalla legge sono
quelli economici, mentre gli interessi sono quelli personali, affettivi,
etc. Se gli affari sono prevalenti in uno Stato e gli interessi
nell’altro, il domicilio viene individuato, secondo la dottrina
civilistica, facendo riferimento agli interessi personali (quella
tributaria non si è espressa) ;
3. residenza
ex art. 43 c.c. Tale criterio collega il concetto di residenza
fiscale alla dimora abituale, al focolare domestico, al luogo dove
il soggetto dorme, soggiorna. Il concetto di dimora è però diverso
da quello di soggiorno. Il primo presuppone dei legami (è necessario
un elemento volitivo), il secondo si basa, invece, sulla quantità
di tempo. Ai fini che qui interessano è opportuno intendere il concetto
di residenza civilistica basato sulla quantità di tempo. Pertanto
se un soggetto trascorre in Italia un numero di giorni superiore
a 183 si dovrà considerare fiscalmente residente in Italia.
Per
effetto delle disposizioni introdotte con il comma 2-bis dello stesso
articolo 2 del TUIR si considerano altresì residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione
residente ed emigrati nei cosiddetti paradisi fiscali
10.2 -
Obbligo di accertare la residenza da parte della società
La
società committente i servizi, ad ogni erogazione di compensi (momento
in cui dovrà essere operata la ritenuta), dovrà accertare se il
soggetto percettore sia un soggetto residente fiscalmente in Italia
oppure sia un soggetto fiscalmente non residente.
Ciò
in quanto il sostituto di imposta è investito del seguente compito
di rilievo indirettamente pubblicistico: quello di riscuotere e
versare all’Erario il tributo dovuto dal sostituito.
Infatti,
trattandosi di uno strumento privato del prelievo fiscale, il sostituto
di imposta deve, come abbiamo sopra accennato, accertare, tra l’altro,
la residenza in Italia o meno del professionista.
Tale
obbligo scaturisce dalle disposizioni contenute nell’articolo 25
del DPR 600/73, il quale al primo comma dispone che "I soggetti
indicati nel primo comma dell’articolo 23 (i sostituti di imposta),
che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati ........, devono operare all’atto del
pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto .....".
Al
secondo comma dispone, inoltre, che "se i compensi e le altre somme
di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
dovrà essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura
del 30 per cento ....".
Quindi,
la società, dal momento in cui può evincere dalla documentazione
in suo possesso che il soggetto (non residente fiscalmente nei precedenti
periodi di imposta) in un determinato anno solare soggiorna in Italia
per più di 183 giorni, dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto
del 20% sui compensi erogati allo stesso soggetto (sempre che ovviamente
non si applichino le disposizioni convenzionali più favorevoli).
Da
quel momento non potrà, pertanto, più tenere conto della eventuale
dichiarazione di residenza in un altro Paese prodotta dal professionista
ed eventualmente dal lavoratore autonomo occasionale.
Concludendo, la predetta dichiarazione di non residenza in Italia può
autorizzare il sostituto di imposta a non operare la ritenuta sui
compensi erogati, solo nel caso in cui, dall’esame della documentazione
in possesso dello stesso sostituto risulti che il percettore non
risieda, neanche ai soli fini fiscali, in Italia (o nel caso in
cui in base alle disposizioni convenzionali non è
prevista l’applicazione delle ritenute).
Inoltre,
poiché i vari periodi di imposta sono, ai fini in oggetto, fra loro
indipendenti, il problema del sostituto di imposta di accertare
il Paese di residenza del percettore si pone anche nei successivi
periodi di imposta.
Infatti,
se in tali periodi il professionista continuerà a prestare dei servizi
di consulenza, i relativi compensi potrebbero non essere assoggettati
a ritenuta a titolo di acconto nel caso in cui il professionista
producesse un nuovo certificato di non residenza.
Poiché,
però, tale situazione potrebbe non risultare sufficiente per la
società che eroga i compensi, sarebbe preferibile, ove possibile,
spostare i pagamenti nella seconda parte dell’anno in modo da poter
avere l’ulteriore prova che, per quel periodo di imposta, il professionista
non risiede, neanche ai fini fiscali, in Italia.
11
- Deducibilità del rimborso spese da parte del soggetto erogante
il rimborso (impresa)
Fino
al 23 febbraio 1995 i contribuenti soggetti alle disposizioni sul
reddito d’impresa potevano dedurre dal loro reddito l’intero importo
delle spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate ai dipendenti
ed ai titolari di rapporti di collaborazione.
Non
assumeva, infatti, alcun rilievo, ai fini della deduzione dal reddito
di impresa, la modalità del rimborso spese. Era cioè irrilevante
che questo fosse a piè di lista, forfetario o in forma mista.
Inoltre,
ai fini della deduzione del rimborso chilometrico e delle spese
di noleggio dell’autovettura, non vi era alcun limite per la cilindrata
della stessa autovettura utilizzata dai dipendenti o dai collaboratori.
Infatti, l’importo della deduzione del rimborso chilometrico doveva
rispettare il solo vincolo della tariffa elaborata dall’ACI per
l’autovettura utilizzata dai predetti lavoratori.
Il
D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995 (cosiddetta Manovra Dini) ha modificato
tale disciplina.
Le
modifiche che qui interessano riguardano la limitazione alla deducibilità
del rimborso delle spese di vitto, di alloggio, e la limitazione
alla deducibilità del rimborso chilometrico e delle spese di noleggio.
In
particolare esse hanno riguardato le sole spese che non costituiscano
reddito per i soggetti che abbiano percepito i predetti rimborsi.
Infatti,
la limitazione in oggetto del rimborso delle spese di vitto e alloggio,
come si può rilevare dalla lettera della norma e dalle istruzioni
alla dichiarazione dei redditi, ha per oggetto la sola modalità
di rimborso spese a piè di lista.
Pertanto,
poiché le altre due forme di rimborso (forfetario e misto) comportano
la tassazione, in toto od in parte, degli importi percepiti dai
dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione, ne deriva
che nei casi in cui il rimborso venisse effettuato con le modalità
del rimborso forfetario o del rimborso misto, le spese di vitto
e alloggio potranno essere dedotte senza alcuna limitazione.
La
predetta limitazione comporta che la deduzione dal reddito imponibile
del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, sostenute
dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione, è ammessa
per un ammontare giornaliero non superiore a Euro 180,76 (lire 350.000).
Il predetto limite è elevato a Euro 258,23 (lire 500.000) per le
trasferte all’estero.
Qualora
l’alloggio venisse fornito gratuitamente, ai fini del computo del
predetto limite giornaliero si dovrà tenere conto anche dei costi
specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio.
Questi
costi specifici per i servizi di alloggio potranno essere portati
in deduzione del reddito imponibile, nel predetto limite massimo
giornaliero, soltanto con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo
da parte dei dipendenti e dei collaboratori in trasferta.
Rimane,
pertanto, indeducibile la quota parte dei predetti costi specifici
relativa ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi.
L’altra
modifica apportata dalla predetta manovra Dini riguarda il limite
alla deducibilità del rimborso chilometrico e delle spese di noleggio
dell’autovettura.
Infatti,
a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, se il dipendente
o il titolare dei predetti rapporti di collaborazione, appositamente
autorizzato, utilizza un autoveicolo di sua proprietà, il datore
di lavoro potrà portare in deduzione dal reddito imponibile un importo
non superiore al costo chilometrico di percorrenza stabilito dall’ACI
per un autovettura di potenza non superiore a 17 o a 20 cavalli,
se con motore diesel.
Inoltre,
se uno dei predetti lavoratori noleggia un’autovettura, anche con
conducente e, sia stato a ciò ovviamente autorizzato, il datore
di lavoro potrà portare in deduzione dal reddito imponibile un importo
non superiore alle tariffe di noleggio previste per un autoveicolo
di potenza non superiore a 17 o a 20 cavalli fiscali, se con motore
diesel.
Tali
limitazioni riguardano anche la deducibilità del rimborso chilometrico
percepito dal dipendente o dal collaboratore per una trasferta all’estero
ed il rimborso della spesa per il noleggio di un’autovettura effettuato
anch’esso all’estero.
Poiché,
il costo di percorrenza chilometrica per le autovetture di potenza
pari a 17 o a 20 cavalli, se con motore diesel, può variare a seconda
del modello di auto, è stato precisato che occorre fare riferimento
alla media dei costi delle suddette autovetture, appositamente calcolata
dall’ACI.
L’ACI
ha, pertanto, elaborato le due seguenti tabelle in cui sono riportati
in forma analitica i costi medi delle autovetture a benzina con
17 cavalli fiscali e delle autovetture a gasolio con 20 cavalli
fiscali.
Prospetto n. 9
Valore
dei costi medi delle classi di veicoli di 17 HP fiscali – benzina
| PERCORRENZA MEDIA ANNUA |
COSTO COMPLESSIVO IN EURO PER KM |
| Km 5.000 |
0,84165 |
| Km 10.000 |
0,56058 |
| Km 15.000 |
0,46689 |
| Km 20.000 |
0,42004 |
| Km 25.000 |
0,39193 |
| Km 30.000 |
0,37319 |
| Km 35.000 |
0,35981 |
| Km 40.000 |
0,34977 |
| Km 45.000 |
0,34196 |
| Km 50.000 |
0,33572 |
Prospetto n. 10
Valore
dei costi medi delle classi di veicoli 20 di HP fiscali – diesel
| PERCORRENZA MEDIA ANNUA |
COSTO COMPLESSIVO IN EURO PER KM |
| Km 10.000 |
0,55800 |
| Km 20.000 |
0,38769 |
| Km 30.000 |
0,33092 |
| Km 40.000 |
0,30254 |
| Km 50.000 |
0,28551 |
| Km 60.000 |
0,27415 |
| Km 70.000 |
0,26604 |
| Km 80.000 |
0,25996 |
| Km 90.000 |
0,25523 |
| Km 100.000 |
0,25145 |
Le
predette limitazioni al rimborso chilometrico hanno ad oggetto solo
le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori fuori
del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
Quando,
invece, il dipendente o il collaboratore utilizzano la propria autovettura
per "trasferte" effettuate nell’ambito del territorio del Comune
dove si trova la sede di lavoro è possibile dedurre dal reddito
imponibile, indipendentemente dal numero di cavalli fiscali dell’autovettura,
l’intero importo del rimborso chilometrico erogato.
Ciò
in quanto il rimborso concorre a formare il reddito imponibile del
dipendente o del collaboratore.
Poiché
il rimborso a piè di lista delle spese di trasporto, giustificate
con il documento rilasciato da vettore, non concorre mai a formare
il reddito imponibile del lavoratore, ne consegue che la limitazione
alla deducibilità delle spese di noleggio, anche con conducente,
riguarda sia le trasferte effettuate fuori del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro sia quelle effettuate all’interno
del medesimo territorio comunale.
Il
limite del rimborso delle spese di noleggio deducibile dal reddito
imponibile dovrà essere determinato facendo riferimento alla media
delle tariffe richieste dalle società di noleggio per autovetture
di potenza pari a 17 o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Prospetto n. 11
Deducibilità dei rimborsi spese per le imprese
| RIMBORSO A PIE’ DI LISTA |
LIMITATO A EURO 180,76 (LIRE 350.000) PER LE TRASFERTE
IN ITALIA E A EURO 258,23 (LIRE 500.000) PER LE TRASFERTE
ALL’ESTERO (*) |
| rimborso forfetario |
100% |
| rimborso misto |
100% |
| rimborso chilometrico o tariffe di noleggio |
limitato al costo relativo ad autoveicoli di 17
hp o a 20 hp se diesel |
(*) Qualora l’alloggio venga fornito
gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tenere
conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi
di alloggio.
Le
predette modifiche non hanno avuto ad oggetto, invece, il rimborso,
ai professionisti ed ai lavoratori autonomi occasionali. Ciò in
quanto questo rimborso, come sopra precisato, costituisce, per il
percettore, il corrispettivo di una prestazione di servizio o di
una cessione di beni, ed in quanto tale contribuisce alla formazione
del reddito imponibile dello stesso percipiente ed è deducibile
senza alcun limite dal reddito del soggetto erogante il rimborso.
12
- Deducibilità del rimborso spese da parte del soggetto erogante
il rimborso (professionista)
Con
la manovra Dini è stata inserita una limitazione anche alla deducibilità
del rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni, per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di
lavoro.
I
limiti alla deducibilità del predetto rimborso coincidono con quelli
previsti per la determinazione del reddito di impresa.
Quindi,
le spese di vitto e alloggio sostenute, dai dipendenti degli esercenti
arti e professioni, per le trasferte effettuate fuori del territorio
comunale dove si trova la sede di lavoro, sono ammesse in deduzione
per un ammontare giornaliero non superiore a Euro 180,76 (lire 350.000).
Tale limite è elevato a Euro 258,23 (lire 500.000) per le trasferte
all’estero.
La
predetta limitazione è l’unica inserita in sede di determinazione
del reddito di lavoro autonomo.
Infatti,
nell’ambito della determinazione del reddito percepito dai professionisti,
la limitazione alla deduzione del rimborso a piè di lista delle
spese di vitto e alloggio non è stata introdotta per i rimborsi
effettuati a favore dei titolari di rapporti di collaborazione.
Questi
rimborsi, pertanto, possono essere dedotti dal reddito del professionista
senza alcun limite.
Inoltre,
nessuna limitazione è stata inserita con riferimento al rimborso
chilometrico ed al rimborso delle spese di noleggio, effettuati
a favore sia dei dipendenti che dei titolari dei rapporti di collaborazione.
Prospetto n. 12
Deducibilità dei rimborsi spese per gli esercenti arti o professioni
| RIMBORSO A PIE’ DI LISTA AI LAVORATORI DIPENDENTI |
LIMITATO A EURO 180,76 (LIRE 350.000) PER LE TRASFERTE
IN ITALIA E A EURO 258,23 (LIRE 500.000) PER LE TRASFERTE
ALL’ESTERO |
| rimborso forfetario |
100% |
| rimborso misto |
100% |
| rimborso chilometrico o tariffe di noleggio |
100% |
13 - Rifatturazione
delle spese rimborsate tra imprese
L’eventuale
rifatturazione ad una società cliente, delle spese rimborsate ai
propri dipendenti od ai propri collaboratori, dovrà essere attentamente
analizzata.
L’impresa
che provvede alla rifatturazione percepisce, infatti, un corrispettivo
per una prestazione che ha una sua autonomia e che, quindi, non
è collegata direttamente al rimborso delle spese effettuate dall’impresa
a favore dei propri dipendenti o dei propri collaboratori.
Ciò
in quanto la rifatturazione delle spese sostenute non costituisce
un corrispettivo per una prestazione autonoma, ma sarà, invece,
una parte del corrispettivo, relativo alla cessione di beni o alla
prestazione di servizi, che le parti preferiscono tenere distinti.
Non
ha, quindi, alcuna rilevanza sia l’indicazione in una distinta fattura
rispetto a quella con la quale viene addebitata la cessione del
bene o la prestazione del servizio, sia la modalità (forfetaria
o analitica) con cui venga effettuato il "rimborso" all’impresa
che provvede ad effettuare la rifatturazione.
A
seguito delle modifiche introdotte con la manovra Dini (D.L. n.
41/95) il riaddebito ai clienti delle spese rimborsate ai propri
dipendenti o ai propri collaboratori potrebbe non essere più neutro.
La
non neutralità si materializzerebbe in quanto l’impresa che eroga
il rimborso ai dipendenti o ai collaboratori, per le trasferte effettuate
fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro e,
che riaddebita tali spese ai suoi clienti, potrebbe avere da un
lato un costo parzialmente deducibile (nei casi in cui venissero
superati i predetti limiti) e, dall’altro, potrebbe avere un ricavo
che contribuisce alla formazione del reddito per l’intero ammontare.
In
questi casi dovrebbe essere, pertanto, oggetto di maggiore attenzione
la determinazione dell’importo da riaddebitare al cliente.
L’impresa
cliente che rimborsa l’importo rifatturato non ha, invece, alcun
vincolo alla deduzione del relativo costo. Infatti, questa non sta
effettuando alcun rimborso spese a propri dipendenti o a propri
collaboratori.
La
rifatturazione all’impresa cliente delle spese rimborsate ai propri
professionisti o ai lavoratori autonomi occasionali è, invece, neutra.
Infatti,
l’impresa che eroga il rimborso ha, da un lato, un importo interamente
deducibile e, dall’altro lato, un ricavo di pari ammontare che concorre
a formare lo stesso reddito imponibile.
Comunque,
anche in questo caso l’impresa cliente che effettua il rimborso
rifatturato non ha alcun vincolo alla deduzione del costo addebitatogli.
Prospetto n. 13
Deducibilità della rifatturazione del rimborso spese
|
DA
A |
IMPRESA "A" |
IMPRESA CLIENTE DELL’IMPRESA "A" |
| lavoratore dipendente o collaboratore |
deducibile fino a Euro 180,76 (lire 350.000) per
le trasferte in Italia e a Euro 258,23 (lire 500.000) per
le trasferte all’estero (*) |
/////// |
| professionista titolare di partita IVA |
100% |
/////// |
| impresa "a" |
////// |
100% ricavo per l’impresa "a"
100% costo per l’impresa cliente dell’impresa "a" |
(*) solo per le trasferte effettuate
dai dipendenti e dai collaboratori fuori del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro
Allegato n. 1
Con
circolare ministeriale (n. 188/E del 1998) è stato specificato che
non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di
una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi
alla percorrenza ed al tipo di autovettura ammessa per il viaggio.
Per i casi in cui, per esigenza interna all’azienda, il rilascio
dell’autorizzazione fosse ritenuto utile si allega una bozza di
autorizzazione da utilizzare come traccia.
Richiesta
di utilizzo vettura privata per servizio
Specificazione della ditta ................
RICHIESTA
UTILIZZO VETTURA PRIVATA PER SERVIZIO
(Da
allegare all’elenco spese giustificate)
Il
Sig. ..............
con
sede di lavoro a: ...............
è
autorizzato ad utilizzare l’automezzo di sua proprietà evidenziato
dal seguente riquadro:
| TIPO AUTOVETTURA |
TARGA |
CILINDRATA |
TARIFFA EURO/KM |
SPESA PREVISTA |
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| DATA |
LOCALITA’ DA
RAGGIUNGERE O ITINERARIO |
SCOPO DEL VIAGGIO |
PERCORRENZE PREVISTE |
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Totale
percorrenze previste Km
La
presente autorizzazione viene rilasciata in base alla vigente normativa
per i rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica
per i viaggi sostenuti fuori del territorio comunale dove si trova
la sede di lavoro.
Luogo,
li. ..............
Firma
di autorizzazione
Lo Studio rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.
Studio Truppa - Medici
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