STUDIO MONOGRAFICO
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ED
IN PARTICOLARE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
EX
LEGGE 398/91
INDICE
Riferimenti
normativi
1
– Forme giuridiche di costituzione
2
– Forma atto costitutivo
3
– Requisiti statutari
4
– Cariche sociali
5
– Disciplina fiscale e contabile
5.1
– Requisiti
5.2
– Esercizio dell’opzione
5.3
– Calcolo delle imposte
5.3.1. – Ires
5.3.2 – Irap
5.3.3 – Iva
5.4.
- Adempimenti contabili ed esoneri fiscali
5.5.
- Tenuta dei libri sociali ed adempimenti contabili ai fini
civilistici
5.6.
- Modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi
posti a carico delle associazioni
5.7.
- Disciplina fiscale per il soggetto committente le
prestazioni all’associazione
5.8.
- Disciplina fiscale per i compensi erogati dall’associazione
5.9.
- Disciplina del contributo ai fini delle imposte dirette
5.10.-
Rilevanza del contributo ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto
Riferimenti
normativi
·
La legge n. 398/1991, e successive modifiche ed integrazioni;
·
La legge n. 289/2002, articolo 90, e successive modifiche ed
integrazioni;
·
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21/E del 22 aprile 2003.
1
- Forme giuridiche di costituzione
Ai
sensi dell’articolo 90, comma 17, della legge 289/2002, le
società e le associazioni sportive dilettantistiche possono
essere costituite in una delle seguenti forme:
·
Associazione Sportiva con personalità giuridica di diritto
privato di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione
riconosciuta);
·
Associazione Sportiva priva di personalità giuridica,
disciplinata dagli artt. 36 e seguenti C.C. (associazione non
riconosciuta);
·
Società Sportiva di capitali o cooperative, senza fine di lucro.
Gli statuti di tali società devono però prevedere anche la
clausola che vieti la distribuzione degli eventuali utili
prodotti.
2
– Forma atto costitutivo
·
Ai sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge 289/2002, le
associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto
scritto nel quale deve essere indicata la sede legale.
3
- Requisiti statutari
Ai
sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289/2002, i
requisiti che devono avere i nuovi Statuti sono:
·
denominazione sociale contenente, senza abbreviazioni, la dicitura
“Associazione Sportiva dilettantistica”;
·
oggetto sociale;
·
attribuzione della rappresentanza legale dell’Ente;
·
assenza di fini di lucro e divieto assoluto della divisione fra
gli associati, anche in forme indirette, dei proventi derivanti
dalle attività;
·
principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati,
con la previsione specifica della elettività alle cariche
sociali. Da questi principi sono fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano esclusivamente le
disposizioni del codice civile;
·
obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari e modalità di scioglimento dell’associazione;
·
obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società ed associazioni.
4
– Cariche sociali-amministratori – divieti
L’articolo
90, comma 18-bis della legge n. 289/2002, dispone il divieto per
gli Amministratori delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica sociale
nell’ambito di società della medesima federazione
sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero
nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad
un ente di promozione sportiva.
5
- Disciplina fiscale e contabile
Il
Legislatore fiscale ha previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche un regime forfetario di determinazione delle
imposte sia ai fini Ires che Iva, oltre a rilevanti
semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.
5.1
- Requisiti
L’articolo
1, comma 1, della citata legge n. 398/1991, al fine di consentire
l’esercizio legittimo dell’opzione, prevede la coesistenza, in
capo alla società o associazione sportiva dilettantistica di
determinati requisiti, e precisamente:
·
l’assenza dello scopo di lucro;
·
l’utilizzazione della denominazione “associazione sportiva
dilettantistica” in tutti i segni distintivi o comunicazioni
rivolte al pubblico;
·
l’affiliazione ad almeno una delle federazioni sportive
nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti;
·
la realizzazione, nel periodo di imposta precedente di proventi da
attività commerciale, per un importo non superiore ad €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00 Euro).
Le
associazioni sportive che iniziano l’attività, non potendo fare
riferimento all’esercizio precedente, devono determinare gli
incassi in via presuntiva.
Nel
caso in cui l’ente associativo superi il limite di €
250.000,00 nel corso dell’esercizio, l’associazione è
costretta ad uscire dal regime forfetario a partire dal mese
successivo a quello durante il quale l’anzidetto limite è stato
superato.
Occorre
poi osservare che non tutti i proventi incassati nel corso
dell’esercizio sono rilevanti per verificare se sia stata
superata la soglia di € 250.000,00.
In
particolare entrano a far del plafond, secondo il criterio di
cassa,
-
i proventi di natura commerciale;
-
sopravvenienze di natura commerciale;
restano
invece escluse ai fini delle determinazione del predetto limite, i
seguenti proventi:
-
le entrate di tipo istituzionale ( quote associative);
-
i proventi realizzati per il tramite delle raccolte pubbliche
occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
-
i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di attività aventi finalità istituzionali;
-
i proventi realizzati nello svolgimento delle attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali per un’importo
annuo non superiore a € 51.645,69 e per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno, (ad esempio la
vendita di gadgets effettuata in occasione dell’evento
organizzato dall’ente). Tali limiti sono validi anche per i
proventi indicati nei due punti precedenti
-
i proventi relativi a prestazioni dirette agli associati di altre
associazioni che svolgano la medesima attività;
-
i proventi derivanti da prestazioni di servizi in conformità a
fini istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il
pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione;
-
i contributi di enti pubblici e privati esplicitamente erogati per
il conseguimento delle finalità istituzionali ed a tali fini
utilizzati dall’associazione percepente;
-
i proventi derivanti derivanti dalle cessioni di beni strumentali
nonché le eventuali plusvalenze;
-
il premio addestramento e formazione tecnica spettante alle
associazioni sportive dilettantistiche;
-
i corrispettivi derivanti dalle cessioni di diritti delle
prestazioni sportive degli atleti;
-
le sopravvenienze relativi all’esercizio delle attività
istituzionali.
5.2
- Esercizio dell’opzione
Il
regime forfetario in rassegna è opzionale, e vincola
l’associazione per almeno un quinquennio.
L’articolo
1, comma 1 del D.P.R. 442/1997, prevede l’esercizio
dell’opzione attraverso i comportamenti concludenti del
contribuente, ovvero attraverso le modalità di tenuta delle
scritture contabili.
La
comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata,
utilizzando la specifica modulistica, in sede di presentazione del
modello Unico.
L’articolo
9, comma 2, del D.P.R. n. 544/1999, ha previsto l’obbligo di
un’ulteriore comunicazione, a carico del contribuente,
all’Ufficio della Siae, competente in relazione al domicilio
fiscale dell’associazione, da effettuarsi prima dell’inizio
dell’anno solare per il quale intende fruire del regime
agevolativo.
5.3
- Calcolo delle imposte
L’esercizio
dell’opzione per la legge n. 398/1991, consente una diversa
modalità di determinazione del reddito imponibile per quanto
concerne l’Ires, l’Irap, e l’Iva.
5.3.1-
Ires
L’articolo
2, comma 5, della legge in commento, dispone l’applicazione del
coefficiente di redditività del 3 per cento all’ammontare dei
proventi, conseguiti nel periodo d’imposta, derivanti
dall’esercizio delle attività commerciali (determinati con le
modalità esplicate sopra) con l’aggiunta delle plusvalenze
patrimoniali.
Ipotizzando,
ad esempio, che i proventi commerciali ammontino a € 200.000,00,
e che le plusvalenze realizzate siano pari € 6.500,00 il reddito
imponibile deve essere determinato con le seguenti modalità:
Proventi
commerciali 200.000x3%>
€ 6.000,00
Plusvalenze
tassabili
€ 6.500,00
Reddito
imponibile
€ 12.500,00
Ires
12.500x33%>
€ 4.125,00
5.3.2
- Irap
L’articolo
17, comma 2, D.P.R. 446/1997, consente di determinare il valore
della produzione netta, in alternativa alle modalità ordinarie,
aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti
importi:
·
delle retribuzioni relative al personale dipendente;
·
dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi
ed ai collaboratori a progetto;
·
dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente;
·
degli interessi passivi.
5.3.3
- Iva
L’esercizio
dell’opzione per la citata legge. n. 398/1991, comporta, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. 544/1999, la
riconducibilità di tutti i proventi conseguiti nell’esercizio
di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali,
nell’ambito applicativo dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R.
633/1972.
Questo
prevede il riconoscimento della detrazione Iva in misura pari al:
·
50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili
comprese quelle di pubblicità;
·
1/10 dell’imposta relativa alle operazioni di sponsorizzazione;
·
1/3 dell’imposta relativa alle cessioni o concessioni di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica.
Come
precisato con la circolare ministeriale n. 165/E del 7 settembre
2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni
pubblicitarie, in mancanza di una espressa previsione normativa,
godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via
generale dall’articolo 74, comma 6, del decreto sopra riportato.
Non
si considerano effettuate nell’esercizio di attività
commerciali (quindi escluse dal campo di applicazione dell’Iva)
le cessioni e prestazioni poste in essere in conformità alle
finalità istituzionali da parte dell’associazione sportiva
dilettantistica agli associati, soci nonché quelle rese ad
associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione
locale o nazionale e quelle rese ai rispettivi soci, associati o
partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali, anche se a fronte di corrispettivi specifici o
contributi supplementari
·
L’esclusione da IVA delle attività effettuate nei confronti
degli associati si applica a condizione che gli statuti o gli atti
costitutivi contengano i requisiti indicati al paragrafo 3.
5.4
- Adempimenti contabili ed esoneri ai fini fiscali
L’articolo
9 del regolamento emanato con il D.P.R. n.544/1999, prevede il
rispetto dei seguenti adempimenti:
·
numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto
a norma dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972;
·
annotazione, anche con un’unica registrazione, entro il 15 del
mese successivo, dell’ammontare dei corrispettivi e di
qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello
di cui al D.M. 11 febbraio 1997;
·
annotazione distinta, nel predetto modello dei proventi di cui
all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non
costituiscono reddito imponibile, nonché delle operazioni
intracomunitarie e delle plusvalenze patrimoniali;
·
versamento trimestrale Iva mediante delega unica di pagamento
(Modello F24), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della
compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997. Non
sono dovuti gli interessi sui versamenti Iva trimestrali.
La
riconducibilità dei proventi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali,
nell’ambito applicativo dell’articolo 74, comma 6, D.P.R.633/1972,
comporta gli esoneri:
·
dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di
ripresa televisiva, di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni pubblicitarie;
·
dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Alcun
esonero è invece disposto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ed Irap.
5.5
- Tenuta dei libri sociali ed adempimenti contabili ai fini
civilistici
Da
un punto di vista civilistico nessun obbligo è imposto alle
associazioni in tema di tenuta dei libri sociali e della
contabilità sociale. E’ comunque corretto e sinonimo di buona
amministrazione tenere ordinatamente aggiornati almeno i seguenti
libri sociali per i quali non è obbligatoria la vidimazione
iniziale:
·
libro dei soci: nel quale verranno annotati cronologicamente i
soci, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote
annuali, i recessi, le esclusioni e qualunque altra variazione;
·
libro verbali del consiglio direttivo: nel quale verranno
verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo;
·
libro verbali delle assemblee dei soci: nel quale verranno
verbalizzate tutte le delibere assembleari.
Al
di là degli obblighi fiscali riportati nei paragrafi precedenti,
è sempre necessario tenere una ordinata contabilità dalla quale
possano trarsi periodiche analisi di andamento dell’attività
anche ai fini della redazione del bilancio previsto dallo Statuto
ed al fine di poter verificare in ogni momento la trasparenza
della gestione.
Si
ritiene, pertanto, che debbano essere tenute almeno le scritture
elementari.
Le
scritture contabili elementari, rilevate con il metodo della
partita semplice, ben si addicono alle piccole associazioni a
condizione che siano tenute rispettando i canoni della chiarezza,
della verità e della correttezza.
Esse
riguardano oggetti singoli, semplici ed elementari di cui si
rilevano le variazioni in quantità fisiche o in quantità
monetarie (valori) o di cui si annotano gli aspetti più
significativi.
Non
esiste una modulistica standard per l’esecuzione di tali
registrazioni. Unico fattore, universalmente rilevante, è la
cronologicità di annotazione delle operazioni.
Per
rendere ancora più semplice e meno dispersiva l’imputazione
delle varie poste contabili, sarebbe opportuno eseguire le
registrazioni in un unico registro cumulativo sostanzialmente a
due sezioni, delle quali, una riservata ai movimenti finanziari ed
una riservata alle dirette imputazioni nei singoli conti di spesa
o di provento.
A
questo registro è però opportuno affiancare delle schede delle
principali voci che saranno molto utili in sede di redazione del
bilancio. Anche con riferimento a queste alleghiamo qui delle
bozze di schede.
5.6
- Modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi posti a
carico delle associazioni
I
pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche ed i
versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo
superiore a € 516,45 (lire 1.000.000), tramite conti bancari o
postali a loro intestati.
L’inosservanza
di tale disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di
cui alla legge 398 del 16 dicembre 1991 e, cioè, comporta la
decadenza dalle agevolazioni sopra riportate.
5.7.
- Disciplina fiscale per il soggetto committente le prestazioni
all’associazione
Il
comma 8, dell’articolo 90, della legge 289/2002 prevede che i
corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di
associazioni sportive dilettantistiche non superiori ad €
200.00,00 (duecentomila/00) costituiscono per il soggetto erogante
“spese di pubblicità”.
Pertanto,
con tale disposizione è stata introdotta, in sostanza, ai fini
delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura di
tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto
importo – comunque spese di pubblicità. Conseguentemente,
integralmente deducibili dal reddito per il soggetto erogante ai
sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUIR nell’esercizio in
cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio
medesimo e nei quattro anni successivi.
Si
evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame è
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1)
i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati
alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante;
2)
deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica
attività del beneficiario della medesima.
5.8.
- Disciplina fiscale per i compensi erogati dall’Associazione
sportiva dilettantistica
I
compensi corrisposti per prestazioni sportive dilettantistiche
godono di un trattamento tributario di favore in capo al
percettore, che in sostanza consiste nell’esclusione da
Irpef se tali compensi annui corrisposti a titolo di rimborsi
spese forfetari, premi e indennità, rimangono al di sotto del
limite di € 7.500.00, Sono invece soggetti a ritenuta alla fonte
con aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione Irpef
aumentato delle addizionali a favore degli enti locali, per la
parte eccedente. L’eventuale ritenuta risulterà a titolo di
imposta se il compenso complessivo annuo non oltrepassa un secondo
limite di € 28.158,28, mentre, per la parte eccedente anche
questa ulteriore soglia, è a titolo di acconto.
Mentre
fino all’anno 2002, doveva trattarsi di compensi erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
con esclusione in particolare dei compensi corrisposti per attività
contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate
alla realizzazione delle manifestazione sportive, a partire
dall’anno 2003 il trattamento di favore viene esteso anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo e gestionale di natura non professionale. Occorre
precisare che nonostante il 24 ottobre 2005 sia scaduta l’ultima
proroga per le collaborazioni coordinate e continuative possono
proseguire con le vecchie modalità dei co.co.co. i rapporti e le
attività di collaborazione coordinate e continuative rese ed
utilizzate a favore delle associazione sportive dilettantistiche.
Non
concorrono altresì a formare il reddito imponibile i rimborsi di
spese documentati relative a viaggio, vitto, alloggio e trasporto
sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune.
5.
9 Disciplina del contributo ai fini delle imposte dirette
I
contributi corrisposti alle associazione sportive dilettantistiche
per lo svolgimento delle attività per il conseguimento dei fini
istituzionali non concorrono alla formazione del reddito dello
stesso ente.
Pertanto
se il contributo è erogato per consentire alla associazione di
promuovere attività per il conseguimento dei fini istituzionali e
sempre che dette attività non assumano il carattere della
commercialità, l’ente erogante non deve applicare nessuna
ritenuta a titolo di acconto.
Qualora
il contributo erogato venga utilizzato non per il conseguimento
dei fini istituzionali, ma per le attività di natura commerciale,
o per la riduzione degli oneri sopportati dalle associazioni per
l’espletamento delle attività commerciali, il contributo
concorre alla formazione del reddito dell’ente non commerciale,
e pertanto gli enti pubblici o privati eroganti ai sensi
dell’art 28 comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
devono applicare la ritenuta a titolo di acconto del 4 % su tale
contributo
5.10
Rilevanza del contributo ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.
Ai
fini dell’imposta del valore aggiunto l’erogazione di denaro
(qual è il contributo) ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a)
del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 è esclusa dalla sfera
impositiva poiché non costituisce il corrispettivo di una una
cessione di beni o prestazione di servizi.
Il
contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto se erogato a fronte di un obbligazione di fare, non fare
o dare, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio
a prestazioni corrispettive.
Di
contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto si configura ogni qual volta il soggetto che
riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare o
permettere alcunchè in controprestazione.
Pertanto
il contributo erogato senza alcuna connessione a prestazioni di
servizi o a cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.
Ad
esempio il contributo erogato dalla F.I.S.E. all’associazione
sportiva dilettantistica è fuori dall’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto non potendosi ravvisare alcun
nesso sinallagmatico tra le somme versate dalla F.I.S.E. e
l’attività svolta dall’associazione.
Studio Truppa - Medici