STUDIO MONOGRAFICO

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ED IN PARTICOLARE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

EX LEGGE 398/91

 

 

INDICE

 

Riferimenti normativi

1 – Forme giuridiche di costituzione

2 – Forma atto costitutivo

3 – Requisiti statutari

 

4 – Cariche sociali

 

5 – Disciplina fiscale e contabile

5.1 – Requisiti                                                                                  

5.2 – Esercizio dell’opzione     

5.3 – Calcolo delle imposte

          5.3.1. – Ires

          5.3.2 – Irap

          5.3.3 – Iva

5.4. -  Adempimenti contabili ed esoneri fiscali

5.5. -  Tenuta dei libri sociali ed adempimenti contabili ai fini    civilistici

5.6. -  Modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi posti a carico delle associazioni

5.7. -  Disciplina fiscale per il soggetto committente le prestazioni all’associazione

5.8. - Disciplina fiscale per i compensi erogati dall’associazione

5.9. - Disciplina del contributo ai fini delle imposte dirette

5.10.-  Rilevanza del contributo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

 

Riferimenti normativi

· La legge n. 398/1991, e successive modifiche ed integrazioni;

· La legge n. 289/2002, articolo 90, e successive modifiche ed integrazioni;

· Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21/E del 22 aprile 2003.

 

1 - Forme giuridiche di costituzione

Ai sensi dell’articolo 90, comma 17, della legge 289/2002, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme:

· Associazione Sportiva con personalità giuridica di diritto privato  di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione riconosciuta);

· Associazione Sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti C.C. (associazione non riconosciuta);

· Società Sportiva di capitali o cooperative, senza fine di lucro. Gli statuti di tali società devono però prevedere anche la clausola che vieti la distribuzione degli eventuali utili prodotti.

2 – Forma atto costitutivo

· Ai sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge 289/2002, le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale.

 

3 - Requisiti statutari

Ai sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289/2002, i requisiti che devono avere i nuovi Statuti sono:

· denominazione sociale contenente, senza abbreviazioni, la dicitura “Associazione Sportiva dilettantistica”;

· oggetto sociale;

· attribuzione della rappresentanza legale dell’Ente;

· assenza di fini di lucro e divieto assoluto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi derivanti dalle attività;

· principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, con la previsione specifica della elettività alle cariche sociali. Da questi principi sono fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile;

· obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari e modalità di scioglimento dell’associazione;

· obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società ed associazioni.

 

4 – Cariche sociali-amministratori – divieti

L’articolo 90, comma 18-bis della legge n. 289/2002, dispone il divieto per gli Amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica sociale nell’ambito  di società della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 

5 - Disciplina fiscale e contabile

Il Legislatore fiscale ha previsto per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini Ires che Iva, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

 

5.1 - Requisiti

L’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 398/1991, al fine di consentire l’esercizio legittimo dell’opzione, prevede la coesistenza, in capo alla società o associazione sportiva dilettantistica di determinati requisiti, e precisamente:

· l’assenza dello scopo di lucro;

· l’utilizzazione della denominazione “associazione sportiva dilettantistica” in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico;

· l’affiliazione ad almeno una delle federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti;

· la realizzazione, nel periodo di imposta precedente di proventi da attività commerciale, per un importo non superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 Euro).

Le associazioni sportive che iniziano l’attività, non potendo fare riferimento all’esercizio precedente, devono determinare gli incassi in via presuntiva.

Nel caso in cui l’ente associativo superi il limite di € 250.000,00 nel corso dell’esercizio, l’associazione è costretta ad uscire dal regime forfetario a partire dal mese successivo a quello durante il quale l’anzidetto limite è stato superato.

Occorre poi osservare che non tutti i proventi incassati nel corso dell’esercizio sono rilevanti per verificare se sia stata superata la soglia di € 250.000,00.

In particolare entrano a far del plafond, secondo il criterio di cassa,

- i proventi di natura commerciale;

- sopravvenienze di natura commerciale;

restano invece escluse ai fini delle determinazione del predetto limite, i seguenti proventi:

- le entrate di tipo istituzionale ( quote associative);

- i proventi realizzati per il tramite delle raccolte pubbliche occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità istituzionali;

- i proventi realizzati nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali per un’importo annuo non superiore a € 51.645,69 e per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno, (ad esempio la vendita di gadgets effettuata in occasione dell’evento organizzato dall’ente). Tali limiti sono validi anche per i proventi indicati nei due punti precedenti

- i proventi relativi a prestazioni dirette agli associati di altre associazioni che svolgano la medesima attività;

- i proventi derivanti da prestazioni di servizi in conformità a fini istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione;

- i contributi di enti pubblici e privati esplicitamente erogati per il conseguimento delle finalità istituzionali ed a tali fini utilizzati dall’associazione percepente;

- i proventi derivanti derivanti dalle cessioni di beni strumentali nonché le eventuali plusvalenze;

- il premio addestramento e formazione tecnica spettante alle associazioni sportive dilettantistiche;

- i corrispettivi derivanti dalle cessioni di diritti delle prestazioni sportive degli atleti;

- le sopravvenienze relativi all’esercizio delle attività istituzionali.

5.2 - Esercizio dell’opzione

Il regime forfetario in rassegna è opzionale, e vincola l’associazione per almeno un quinquennio.

L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 442/1997, prevede l’esercizio dell’opzione attraverso i comportamenti concludenti del contribuente, ovvero attraverso le modalità di tenuta delle scritture contabili.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata, utilizzando la specifica modulistica, in sede di presentazione del modello Unico.

L’articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 544/1999, ha previsto l’obbligo di un’ulteriore comunicazione, a carico del contribuente, all’Ufficio della Siae, competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo.

 

5.3 - Calcolo delle imposte

L’esercizio dell’opzione per la legge n. 398/1991, consente una diversa modalità di determinazione del reddito imponibile per quanto concerne l’Ires, l’Irap, e l’Iva.

5.3.1- Ires

L’articolo 2, comma 5, della legge in commento, dispone l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento all’ammontare dei proventi, conseguiti nel periodo d’imposta, derivanti dall’esercizio delle attività commerciali (determinati con le modalità esplicate sopra) con l’aggiunta delle plusvalenze patrimoniali.

Ipotizzando,  ad esempio, che i proventi commerciali ammontino a € 200.000,00, e che le plusvalenze realizzate siano pari € 6.500,00 il reddito imponibile deve essere determinato con le seguenti modalità:

Proventi commerciali  200.000x3%>          €   6.000,00

Plusvalenze tassabili                                     €   6.500,00

Reddito imponibile                                        € 12.500,00

Ires 12.500x33%>                                         €   4.125,00

5.3.2 - Irap

L’articolo 17, comma 2, D.P.R. 446/1997, consente di determinare il valore della produzione netta, in alternativa alle modalità ordinarie, aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti importi:

· delle retribuzioni relative al personale dipendente;

· dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto;

· dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

· degli interessi passivi.

5.3.3 - Iva

L’esercizio dell’opzione per la citata legge. n. 398/1991, comporta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. 544/1999, la riconducibilità di tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, nell’ambito applicativo dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972.

Questo prevede il riconoscimento della detrazione Iva in misura pari al:

· 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili comprese quelle di pubblicità;

· 1/10 dell’imposta relativa alle operazioni di sponsorizzazione;

· 1/3 dell’imposta relativa alle cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Come precisato con la circolare ministeriale n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di una espressa previsione normativa, godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale dall’articolo 74, comma 6, del decreto sopra riportato. 

 

Non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali (quindi escluse dal campo di applicazione dell’Iva) le cessioni e prestazioni poste in essere in conformità alle finalità istituzionali da parte dell’associazione sportiva dilettantistica agli associati, soci nonché quelle rese ad associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e quelle rese ai rispettivi soci, associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni  nazionali, anche se a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari

· L’esclusione da IVA delle attività effettuate nei confronti degli associati si applica a condizione che gli statuti o gli atti costitutivi contengano i requisiti indicati al paragrafo 3.

 

5.4 - Adempimenti contabili ed esoneri ai fini fiscali 

L’articolo 9 del regolamento emanato con il D.P.R. n.544/1999, prevede il rispetto dei seguenti adempimenti:

· numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972;

· annotazione, anche con un’unica registrazione, entro il 15 del mese successivo, dell’ammontare  dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997;

· annotazione distinta, nel predetto modello dei proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, nonché delle operazioni intracomunitarie e delle plusvalenze patrimoniali;

· versamento trimestrale Iva mediante delega unica di pagamento (Modello F24), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997. Non sono dovuti gli interessi sui versamenti Iva trimestrali.

La riconducibilità dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, nell’ambito applicativo dell’articolo 74, comma 6, D.P.R.633/1972, comporta gli esoneri:

· dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva, di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;

· dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Alcun esonero è invece disposto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap.

5.5 - Tenuta dei libri sociali ed adempimenti contabili ai fini civilistici

Da un punto di vista civilistico nessun obbligo è imposto alle associazioni in tema di tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale. E’ comunque corretto e sinonimo di buona amministrazione tenere ordinatamente aggiornati almeno i seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria la vidimazione iniziale:

· libro dei soci: nel quale verranno annotati cronologicamente i soci, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote annuali, i recessi, le esclusioni e qualunque altra variazione;

· libro verbali del consiglio direttivo: nel quale verranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo;

· libro verbali delle assemblee dei soci: nel quale verranno verbalizzate tutte le delibere assembleari.

Al di là degli obblighi fiscali riportati nei paragrafi precedenti, è sempre necessario tenere una ordinata contabilità dalla quale possano trarsi periodiche analisi di andamento dell’attività anche ai fini della redazione del bilancio previsto dallo Statuto ed al fine di poter verificare in ogni momento la trasparenza della gestione.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere tenute almeno le scritture elementari.

Le scritture contabili elementari, rilevate con il metodo della partita semplice, ben si addicono alle piccole associazioni a condizione che siano tenute rispettando i canoni della chiarezza, della verità e della correttezza.

Esse riguardano oggetti singoli, semplici ed elementari di cui si rilevano le variazioni in quantità fisiche o in quantità monetarie (valori) o di cui si annotano gli aspetti più significativi.

Non esiste una modulistica standard per l’esecuzione di tali registrazioni. Unico fattore, universalmente rilevante, è la cronologicità di annotazione delle operazioni.

Per rendere ancora più semplice e meno dispersiva l’imputazione delle varie poste contabili, sarebbe opportuno eseguire le registrazioni in un unico registro cumulativo sostanzialmente a due sezioni, delle quali, una riservata ai movimenti finanziari ed una riservata alle dirette imputazioni nei singoli conti di spesa o di provento.

A questo registro è però opportuno affiancare delle schede delle principali voci che saranno molto utili in sede di redazione del bilancio. Anche con riferimento a queste alleghiamo qui delle bozze di schede.

 

5.6 - Modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi posti a carico delle associazioni

I pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a € 516,45 (lire 1.000.000), tramite conti bancari o postali a loro intestati.

L’inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398 del 16 dicembre 1991 e, cioè, comporta la decadenza dalle agevolazioni sopra riportate.

5.7. - Disciplina fiscale per il soggetto committente le prestazioni all’associazione

Il comma 8, dell’articolo 90, della legge 289/2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche non superiori ad € 200.00,00 (duecentomila/00) costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.

Pertanto, con tale disposizione è stata introdotta, in sostanza, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque spese di pubblicità. Conseguentemente, integralmente deducibili dal reddito per il soggetto erogante ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Si evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

 

5.8. - Disciplina fiscale per i compensi erogati dall’Associazione sportiva dilettantistica

I compensi corrisposti per prestazioni sportive dilettantistiche godono di un trattamento tributario di favore in capo al percettore, che in sostanza consiste nell’esclusione da Irpef se tali compensi annui corrisposti a titolo di rimborsi spese forfetari, premi e indennità, rimangono al di sotto del limite di € 7.500.00, Sono invece soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione Irpef aumentato delle addizionali a favore degli enti locali, per la parte eccedente. L’eventuale ritenuta risulterà a titolo di imposta se il compenso complessivo annuo non oltrepassa un secondo limite di € 28.158,28, mentre, per la parte eccedente anche questa ulteriore soglia, è a titolo di acconto.

Mentre fino all’anno 2002, doveva trattarsi di compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, con esclusione in particolare dei compensi corrisposti per attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazione sportive, a partire dall’anno 2003 il trattamento di favore viene esteso anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale. Occorre precisare che nonostante il 24 ottobre 2005 sia scaduta l’ultima proroga per le collaborazioni coordinate e continuative possono proseguire con le vecchie modalità dei co.co.co. i rapporti e le attività di collaborazione coordinate e continuative rese ed utilizzate a favore delle associazione sportive dilettantistiche.

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile i rimborsi di spese documentati relative a viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune.

5. 9 Disciplina del contributo ai fini delle imposte dirette

I contributi corrisposti alle associazione sportive dilettantistiche per lo svolgimento delle attività per il conseguimento dei fini istituzionali non concorrono alla formazione del reddito dello stesso ente.

Pertanto se il contributo è erogato per consentire alla associazione di promuovere attività per il conseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette attività non assumano il carattere della commercialità, l’ente erogante non deve applicare nessuna ritenuta a titolo di acconto.

Qualora il contributo erogato venga utilizzato non per il conseguimento dei fini istituzionali, ma per le attività di natura commerciale, o per la riduzione degli oneri sopportati dalle associazioni per l’espletamento delle attività commerciali, il contributo concorre alla formazione del reddito dell’ente non commerciale, e pertanto gli enti pubblici o privati eroganti ai sensi dell’art 28 comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 devono applicare la ritenuta a titolo di acconto del 4 % su tale contributo

5.10 Rilevanza del contributo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell’imposta del valore aggiunto l’erogazione di denaro (qual è il contributo) ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 è esclusa dalla sfera impositiva poiché non costituisce il corrispettivo di una una cessione di beni o prestazione di servizi.

Il contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto se erogato a fronte di un obbligazione di fare, non fare o dare, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare o permettere alcunchè in controprestazione.

Pertanto il contributo erogato senza alcuna connessione a prestazioni di servizi o a cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.

Ad esempio il contributo erogato dalla F.I.S.E. all’associazione sportiva dilettantistica è fuori dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non potendosi ravvisare alcun nesso sinallagmatico tra le somme versate dalla F.I.S.E. e l’attività svolta dall’associazione.

 

 

 

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